Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Nota Commissione Europea del 1 marzo 2023

 

COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE MOBILITÀ E TRASPORTI

 

NOTA 1
1 marzo 2023

 

Relativa alle pratiche di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 561/2006 sul divieto di effettuare periodi di riposo settimanale regolari a bordo del veicolo.

 

 La presente nota riguarda l'attuazione e l'applicazione delle misure che vietano ai conducenti di effettuare periodi di riposo settimanale regolari a bordo del veicolo, come stabilito all'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 561/2006.
 È qui esposto il punto di vista dei servizi della Commissione al riguardo. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione autentica del diritto dell'Unione.


 
Contesto
 La Commissione è stata informata a più riprese del fatto che nel corso dei controlli su strada alcune autorità nazionali chiedono ai conducenti di esibire documenti giustificativi come fatture di alberghi quale prova che i periodi di riposo settimanale regolari sono stati effettuati in un alloggio adeguato al di fuori del veicolo.


 
Quadro giuridico
 L'articolo 36 del regolamento (UE) n. 165/2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada riporta un elenco esaustivo delle registrazioni di cui il conducente deve essere in possesso e che deve presentare su richiesta dei funzionari addetti ai controlli, ossia: i fogli di registrazione, la carta del conducente, se la possiede, e ogni registrazione manuale e tabulato (nel caso dei tachigrafi analogici), oppure ogni registrazione manuale e tabulato e la carta del conducente (nel caso dei tachigrafi digitali).
 L'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014 specifica che gli Stati membri non devono imporre ai conducenti l'obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo.
 L'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2006/22/CE stabilisce un obbligo di assistenza tra gli Stati membri per quanto riguarda il controllo del rispetto delle norme in materia di periodi di guida e di riposo.
 "Se in uno Stato membro gli accertamenti effettuati al momento del controllo su strada del conducente di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro danno motivo di ritenere che siano state commesse infrazioni non verificabili durante il controllo per mancanza dei dati necessari, le autorità competenti degli Stati membri interessati si prestano reciproca assistenza per chiarire la situazione."


 
Chiarimento
 Come spiegato nelle "Domande e risposte" pubblicate dalla Commissione sulle norme relative ai periodi di guida e di riposo (domanda 6), i conducenti o i datori di lavoro possono essere multati per il mancato rispetto del divieto di effettuare il riposo settimanale regolare (o un riposo di più di 45 ore effettuato a compensazione) a bordo del veicolo quando i primi sono sorpresi a trascorrere un periodo di riposo settimanale regolare a bordo del veicolo al momento del controllo.
 Va chiarito che le autorità preposte ai controlli su strada, nell'esercizio delle loro funzioni, sono autorizzate a chiedere ai conducenti dove abbiano trascorso il riposo settimanale regolare. Tuttavia, a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014, le autorità degli Stati membri non possono imporre ai conducenti l'obbligo di presentazione di documenti che attestino attività svolte fuori dal veicolo per dimostrare il rispetto dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 561/2006. Di conseguenza le autorità preposte ai controlli su strada non possono multare i conducenti che non presentano tali documenti. Nel contesto dei controlli su strada, il rispetto dei requisiti di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 deve essere pertanto verificato sulla base dei documenti di cui all'articolo 36. Ciò non pregiudica il fatto che il conducente possa presentare volontariamente altri documenti giustificativi quali fatture di alberghi per agevolare i controlli su strada.
 Come stabilito all'articolo 36, paragrafi 1, e 2, del regolamento (UE) n. 165/2014 e all'allegato I della direttiva 2006/22/CE, su richiesta dei funzionari addetti ai controlli su strada i conducenti devono presentare la carta del conducente, i fogli di registrazione del giorno in corso e dei 28 giorni precedenti e ogni registrazione manuale e tabulato per lo stesso periodo. Tali dati devono riferirsi a tutte le attività (ad es. guida, altre mansioni) e a tutti i periodi di inattività (ad es. disponibilità, interruzioni e periodi di riposo) dei conducenti nei 28 giorni precedenti, indipendentemente dallo Stato membro in cui il conducente ha lavorato e/o ha trascorso il periodo di riposo. Questo vale anche per i controlli di cui all'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 561/2006, che impone ai conducenti di effettuare il riposo settimanale regolare in un alloggio adeguato. Nulla impedisce pertanto agli Stati membri di controllare il rispetto dell'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 561/2006 per i periodi di riposo effettuati nelle settimane precedenti e/o in un altro Stato membro, purché tali periodi rientrino nel periodo di controllo di cui all'articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 165/2014.
 Qualora la legislazione nazionale degli Stati membri riconosca come prova valida per accertare una violazione dell'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 561/2006 una dichiarazione orale del conducente, nulla in tale regolamento o nel regolamento (UE) n. 165/2014 osta a che le autorità nazionali eroghino una sanzione pecuniaria su tale base.
 Nel caso in cui una sospetta violazione del divieto di effettuare il riposo settimanale regolare a bordo del veicolo non possa essere accertata a causa dell'assenza di dati al momento del controllo su strada, le autorità nazionali sono incoraggiate ad avvalersi della possibilità della reciproca assistenza di cui all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2006/22/CE.

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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