Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Schema di disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Approvazione delle modifiche proposte dalla Conferenza unificata al testo del DDL e della legge delega per le modifiche al Codice della strada e nuove norme sulla sicurezza stradale dal Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2023
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Schema di disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
TITOLO I
DEGLI ILLECITI, DELLE SANZIONI, DELLA FORMAZIONE E DEL RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO
CAPO I
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E DOPO AVER ASSUNTO SOSTANZE STUPEFACENTI
ART. 1
(Modifiche al codice della strada in materia di guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti)
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 186, dopo il comma 9-bis, sono inseriti i seguenti:
“9-ter. Nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lettere b) e c) è sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia sia apposto il codice unionale relativo a “LIMITAZIONE DELL’USO – codice 68 Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO – codice 69 Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436” di cui all’Allegato I della direttiva n. 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006. Tale prescrizione permane sulla patente, salvo maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all’articolo 119 in occasione della conferma di validità, per un periodo di almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b), e di almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera c), decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. In caso di condanna per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c), il Prefetto dispone l’obbligo della revisione della patente di guida, ai sensi dell’articolo 128, allo scopo di consentire l’adeguamento della patente alla prescrizione di cui al presente comma. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia, si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell’articolo 136- bis, comma 4, ultimo periodo.
9-quater. Le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c) sono aumentate di un terzo nei confronti del conducente che si trovi nelle condizioni di cui al comma 9- ter. Ferme restando le sanzioni previste dall’articolo 125, comma 3-quater, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c) sono raddoppiate nel caso in cui il dispositivo di blocco di cui all’articolo 125, comma 3-ter sia stato alterato, manomesso ovvero siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli.”;
b) all’articolo 187:
1) la rubrica è modificata come segue: “Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti”;
2) al comma 1, le parole “in stato di alterazione psico-fisica” sono soppresse;
3) al comma 1-bis, le parole “in stato di alterazione psico-fisica” sono soppresse;
4) al comma 2, le parole “agli accertamenti di cui al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “agli accertamenti di cui ai commi 2-bis e 3”;
5) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: “2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 danno esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti analitici su campioni di fluido del cavo orale, prelevati secondo le direttive fornite congiuntamente dal Ministero dell’interno e dal Ministero della salute. Gli accertamenti tossicologici sui campioni di fluido del cavo orale prelevati sono compiuti da laboratori certificati, in conformità alle metodiche applicate per gli accertamenti tossicologici forensi. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.”;
6) al comma 3, le parole “qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia” sono sostituite dalle seguenti: “qualora non sia possibile effettuare il prelievo di campioni di fluido del cavo orale”;
7) il comma 5-bis è sostituito dai seguenti:
“5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni, impedendo immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo. Qualora il veicolo non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, lo stesso è fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa, con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore.
5-ter. Qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere agli accertamenti di cui ai commi 2- bis, 3, 4 e 5, e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono impedire immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo. Qualora il veicolo non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, lo stesso è fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa, con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo. Il prefetto, sulla base dell’esito positivo degli accertamenti qualitativi di cui al comma 2, dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida positivo ai predetti accertamenti qualitativi si sottoponga alla visita medica di cui all’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 128, comma 2. In deroga alle disposizioni dell’articolo 119, comma 5, nel caso in cui l’accertamento di cui all’articolo 119, comma 4 attesti l’inidoneità alla guida del conducente, è sempre disposta la revoca della patente ai sensi dell’articolo 130. Non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca.”;
8) il comma 6 è sostituito dai seguenti:
“6. Il prefetto, sulla base dell’esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui ai commi 3, 4 e 5 dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida che ha guidato dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope si sottoponga alla visita medica di cui all’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni, e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all’esito dell’esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento. Si applicano le disposizioni dell’articolo 128, comma 2. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 119, comma 5, nel caso in cui l’accertamento di cui all’articolo 119, comma 4 attesti l’inidoneità alla guida del conducente, è sempre disposta la revoca della patente ai sensi dell’articolo 130. Non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di revoca.
6-bis. Il conducente minore degli anni ventuno, nei confronti del quale siano stati accertati i reati di cui ai commi 1 e 8, se non ne sia già titolare al momento del fatto di reato, non può conseguire una patente di guida, neanche per conversione di patente rilasciata all’estero ai sensi dell’articolo 136, prima del compimento del ventiquattresimo anno di età. Qualora al momento della commissione dei reati di cui ai commi 1 e 8, il conducente sia munito di autorizzazione ad esercitarsi ai sensi dell’articolo 122, le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente previste dal presente articolo si applicano anche all’autorizzazione all’esercitazione di guida, e l’interessato non può conseguire una nuova autorizzazione ad esercitarsi fino a che non siano cessati gli effetti di cui al primo periodo.
6-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, quando i reati di cui ai commi 1 e 8, sono commessi da persona non munita di patente di guida, in luogo della sospensione cautelare della patente ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 223 si applica il divieto di conseguirla, anche per conversione di patente rilasciata all’estero di cui all’articolo 136, per un periodo corrispondente a quello della sospensione che sarebbe stata disposta nei confronti di persona munita di patente di guida. Per i medesimi reati di cui al primo periodo, commessi da persona non munita di patente di guida, quando ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo dovrebbero essere disposte le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida o della revoca di essa, in luogo di tali sanzioni, si applica il divieto di conseguire la patente, rispettivamente, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione o per i tre anni successivi all’accertamento dei predetti reati.
6-quater. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 126, nei casi in cui è stata disposta la visita medica ai sensi dei commi 6 e 8, qualora il conducente sia ritenuto idoneo alla guida, la durata della validità della patente non può essere superiore ad un anno. Alla successiva conferma, la durata della validità della patente non può eccedere tre anni e cinque anni alle conferme successive.”;
9) al comma 8, le parole “si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119” sono sostituite dalle seguenti: “si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119 e dispone, in ogni caso, la sospensione in via cautelare della patente fino all’esito dell’esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento”.
2. Al codice penale di cui al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 589-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente “Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.”.
b) all’articolo 590-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente: “Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.”.
ART. 2
(Alcolock)
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 125, dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
“3-ter. I titolari di patente rilasciata in Italia, recante il codice unionale relativo a “LIMITAZIONI DELL’USO – codice 68 Niente alcool” e “LIMITAZIONI DELL’USO – codice 69 Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436” di cui all’Allegato I della direttiva n. 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, possono guidare, sul territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie internazionali M o N, solo se su questi veicoli è stato installato a proprie spese ed è funzionante un dispositivo che impedisca l’avviamento del motore a seguito del riscontro di un tasso alcolemico da parte del guidatore superiore a zero. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, ai sensi dell’articolo 75, comma 3 bis, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono fissate le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalità di installazione e le officine autorizzate al montaggio dello stesso. Ogni dispositivo deve essere munito di un sigillo che ne impedisca l’alterazione o la manomissione dopo l’installazione.
3-quater. Fuori dei casi previsti dall’ articolo 186, il titolare di patente di guida recante un codice unionale relativo a “LIMITAZIONI DELL’USO – codice 68 Niente alcool” e “LIMITAZIONI DELL’USO – codice 69 Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436” di cui all’Allegato I della direttiva n. 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, che circola su strada in condizioni diverse da quelle indicate dal medesimo codice, è soggetto alle sanzioni di cui ai commi 3 e 5. Le stesse sanzioni, in misura raddoppiata, si applicano quando il titolare di patente italiana sulla quale è stato apposto lo stesso codice unionale circola sul territorio nazionale alla guida di un veicolo a motore sprovvisto del dispositivo di blocco di cui al comma 3 ter ovvero con dispositivo alterato, manomesso, non funzionante o per il quale siano stati rimossi i prescritti sigilli apposti al momento dell’installazione.”.
CAPO II
DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA
ART. 3
(Modifiche al codice della strada relative all’inserimento della sospensione breve della patente correlata al punteggio, nonché inasprimento dell’apparato sanzionatorio in funzione di sicurezza)
1. Dopo l’articolo 218-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
“Art. 218-ter
(Sospensione della patente in relazione al punteggio)
1. Nei confronti dei conducenti di veicoli a motore per i quali è richiesta la patente di guida, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, nella misura determinata dai commi 2 e 3, quando al momento dell’accertamento delle seguenti violazioni dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 risulta che il punteggio attributo alla patente posseduta è inferiore a venti punti per effetto delle decurtazioni subite:
a) articolo 6, comma 4, lettera b), concernenti il mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso;
b) articolo 142, comma 8, nei soli casi di superamento di oltre 20 Km/h e di non oltre 40 Km/h dei limiti massimi di velocità;
c) articolo 143, comma 11;
d) articolo 145, comma 10;
e) articolo 146, comma 3;
f) articolo, 147, comma 5;
g) articolo, 148, comma 15, in violazione dei commi 2, 3, 8 e 9-bis;
h) articolo 149, comma 5;
i) articolo 154, comma 7, e comma 8, in violazione dei commi 1 e 3;
l) articolo, 171, comma 2;
m) articolo 172, commi 10 e 11;
n) articolo 174, commi 6, 7, terzo periodo e 11;
o) articolo 176, commi 1, lettera b), 2, lettera a), 5, 7 e 8;
p) articolo 186-bis, comma 2;
q) articolo 191, comma 4.
2. La sospensione breve di cui al comma 1 è disposta:
a) per un periodo di sette giorni, nei casi in cui al momento dell’accertamento risulti nei confronti del conducente un possesso inferiore a venti punti ma pari almeno a dieci punti;
b) per un periodo di quindici giorni, nei casi in cui al momento dell’accertamento risulti nei confronti del conducente un possesso inferiore a dieci punti.
3. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 222 e 223, la durata della sospensione prevista dal comma 2, lettere a) e b), è raddoppiata quando il conducente abbia provocato un incidente stradale, compreso il caso in cui tale evento consista nella fuoriuscita dalla sede stradale senza coinvolgimento di altre persone o cose diverse dal conducente e dal suo veicolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai conducenti titolari di patenti rilasciate all’estero che commettono una delle violazioni di cui al comma 1 nel territorio dello Stato, considerando, ai fini dell’applicazione delle medesime disposizioni, un punteggio di almeno un punto, secondo quanto previsto dall’articolo 6-ter, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. Ai medesimi conducenti si applica la sospensione breve di cui al comma 2, lettera a), se al momento dell’accertamento risulta nei confronti del medesimo conducente un punteggio compreso tra uno e dieci punti ovvero quella di cui alla lettera b) se il punteggio è superiore a dieci punti.
5. Si applicano le disposizioni dell’articolo 218, commi 1 e 2, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo periodo, in quanto compatibili, ai soli fini del rilascio del permesso di guida ivi indicato al quale provvede il responsabile dell’ufficio o del comando da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione. In deroga alle disposizioni del comma 2 dell’articolo 218, la sospensione della patente prevista dal presente articolo non è subordinata all’adozione di un provvedimento di sospensione da parte del prefetto. La patente ritirata dall’agente od organo di polizia è conservata presso l’Ufficio o Comando da cui dipende l’accertatore ed è restituita all’interessato o ad un suo delegato al termine del periodo di sospensione. Il periodo di sospensione decorre dal giorno del ritiro della patente. Avverso il ritiro della patente è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 205.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano solo nei confronti dei conducenti che sono stati identificati nel momento in cui è stata commessa la violazione. Qualora il ritiro della patente non sia stato effettuato per qualsiasi causa, il periodo di sospensione decorre dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione da cui la sospensione consegue.
7. La sospensione è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 a cura dell’Ufficio o Comando da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione.
8. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente prevista dal comma 2, lettere a) e b), circola abusivamente, è punito con le sanzioni di cui al comma 6 dell’articolo 218. Le medesime sanzioni si applicano, nei casi previsti dal comma 5, nei confronti di chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente avvalendosi del permesso di guida di cui all’articolo 218, comma 2, in violazione dei limiti previsti dal permesso stesso.
9. Quando una delle violazioni di cui al comma 1 è commessa più volte dallo stesso soggetto nel corso di un biennio, le disposizioni del presente articolo si applicano solo se la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente non è già prevista per le violazioni indicate nello stesso comma 1.
2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 142, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla violazione, se compiuta all’interno del centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 271 a euro 1.084 nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.»;
b) all’articolo 173:
1) al comma 3-bis, le parole: “da euro 165 a euro 660” sono sostituite dalle seguenti “da euro 422 a euro 1697 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi.”;
2) al comma 3-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 644 a euro 2588 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.”;
c) alla tabella dei punteggi prevista all’articolo 126-bis, il capoverso “Art. 173” è sostituito dal seguente: “Art. 173, comma 3 – 8, comma 3-bis, primo periodo – 5, comma 3-bis, secondo periodo – 10”.
CAPO III
DELLA FORMAZIONE E DEL RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO
ART. 4
(Promozione dell’attività formativa nelle scuole)
1. All’articolo 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: “2-ter. La partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale organizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie determina l'attribuzione, all’atto del rilascio della patente, del credito di due punti ai sensi dell’articolo 126-bis sulle tipologie di patenti di cui all’articolo 115, comma 1, lettere b) e c). Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’interno, sono individuati i soggetti formatori tra gli enti e le istituzioni pubbliche competenti in materia di sicurezza stradale e sono definite le modalità per lo svolgimento delle attività extracurricolari e per la relativa certificazione.”.
ART. 5
(Limitazioni per i neopatentati)
1. All’articolo 117, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole “per il primo anno” sono sostituite dalle seguenti: “per i primi tre anni”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le patenti conseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ART. 6
(Accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico)
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 142:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole “debitamente omologate” sono inserite le seguenti: “o, nelle more dell'emanazione di un regolamento specifico, approvate”;
2) al comma 6, dopo le parole “debitamente omologate” sono inserite le seguenti: “o, nelle more dell'emanazione di un regolamento specifico, approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;
b) all’articolo 198, comma 1, dopo le parole “diverse disposizioni” sono aggiunte le seguenti: “relative a un unico tratto stradale, compreso tra due intersezioni, o sezione stradale,”;
c) all’articolo 198, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Fuori dei casi di cui all'articolo 198-bis, quando più violazioni delle medesime disposizioni degli articoli 6 e 7 sono accertate, senza contestazione immediata, nella stessa zona a traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana ovvero sul medesimo tratto di strada su cui insiste una stessa limitazione o uno stesso divieto, attraverso dispositivi di controllo da remoto delle violazioni di cui all’articolo 201, si applica una sola sanzione per ciascun giorno di calendario, anche nel caso in cui siano previste limitazioni del traffico solo in determinate fasce orarie nella medesima giornata, nonché nel caso in cui una fascia oraria di vigenza termini il giorno successivo.
2-ter. Il controllo in uscita con i dispositivi di cui all’articolo 201, comma 1-bis, lettera g), nel caso di divieti e limitazioni variabili nel tempo, può essere attivato solo nel caso di regolare circolazione all'interno degli ambiti controllati e in ogni caso deve essere disattivato qualora eventi eccezionali e straordinari determinano l’involontaria permanenza dei veicoli all’interno dei predetti ambiti a causa di imprevedibili rallentamenti dei flussi di traffico. Nel caso di controllo del tempo di permanenza si applica una tolleranza pari al 10 per cento del tempo di permanenza consentito.»;
d) all’articolo 201:
1) al comma 1-bis, la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente “g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143, commi 11 e 12,146, comma 3, 147, commi 2-bis e 3, 158, limitatamente al divieto di fermata e alla violazione della sosta riservata nei soli casi previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera d), 167, 170, 171, 193, 213, 214, 216 e 217, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate o omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’interno. Con i medesimi regolamenti sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, nonché l’accesso alle banche dati necessarie per il loro funzionamento. Per l’accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada;”;
2) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: “5-ter. Fermo restando quanto indicato dai commi 1 e 1-bis, la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1, quando le violazioni previste dagli articoli 175, commi 2, 7 lettera a) e 9, 176 commi 1, 2, lettere a) e b), 7, 9, 10, 11 e 17, commesse sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, in corrispondenza di imbocchi di gallerie, svincoli, interruzioni dello spartitraffico, stazioni di esazione del pedaggio, sono accertate dagli organi di polizia stradale attraverso la semplice visione delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza che sono istallati sulle strade stesse. In tali casi, l’accertamento deve essere effettuato direttamente nel momento in cui la violazione viene ripresa dagli impianti di videosorveglianza e deve prevedere l’acquisizione e conservazione di un filmato avente data ed orario certificato in modo contestuale dall’operatore di polizia oppure deve risultare dalla visione delle registrazioni effettuate nelle 24 ore precedenti al momento dell’accertamento quando l’orario di effettivo funzionamento è certificato come conforme al tempo coordinato universale (UTC). Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministero dell’interno, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono determinate le modalità di acquisizione e conservazione delle registrazioni delle violazioni accertate. Le violazioni accertate, che prevedono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui all’articolo 218, sono segnalate immediatamente agli operatori di polizia eventualmente presenti lungo l’autostrada o la strada extraurbana principale, al fine di consentire la contestazione della violazione, ove possibile. Qualora tale contestazione non sia stata effettuata, si procede alla notifica degli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1. Ai dispositivi di videosorveglianza previsti dal presente comma non si applicano le disposizioni dell’articolo 45.”;
3) il comma 1-quinquies è sostituito dal seguente: “1-quinquies. I dispositivi per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni possono accertare contemporaneamente due o più violazioni tra quelle indicate dal comma 1-bis, se approvati od omologati per l’accertamento e il rilevamento automatico di ciascuna delle violazioni rilevate. In deroga a quanto previsto dal primo periodo, le immagini acquisite mediante dispositivi approvati od omologati possono essere comunque utilizzate dai soggetti di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 per l'accertamento, mediante il raffronto con banche dati esterne, di altre violazioni di cui al comma 1-bis, per le quali tali immagini sono sufficienti ad accertare, che il veicolo sta circolando in assenza dei requisiti per la circolazione previsti dal presente codice.”.
TITOLO II
MICROMOBILITÀ
CAPO I
DEI VEICOLI DESTINATI ALLA MICROMOBILITA’ ELETTRICA
ART. 7
(Modifica in materia di monopattini e altri dispositivi)
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 75, la lettera a) è sostituita dalla seguente “a) le caratteristiche tecnico- costruttive definite con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;”;
b) al comma 75-ter, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “imponendo al gestore del servizio l’installazione obbligatoria di sistemi automatici che impediscono il funzionamento dei monopattini al di fuori di tali aree”;
c) al comma 75-quater, è inserito, in fine, il seguente periodo “È altresì vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica privi del contrassegno di cui al comma 75-vicies-quater, con contrassegno non visibile, alterato o contraffatto, ovvero privi della copertura assicurativa di cui al comma 75- vicies-quinquies.”;
d) al comma 75-quinquies, le parole “75-vicies ter” sono sostituite dalle seguenti: “75- vicies quinquies”;
e) al comma 75-novies, le parole “I conducenti di età inferiore a diciotto anni” sono sostituite dalle seguenti: “I conducenti dei monopattini”;
f) al comma 75-undecies, le parole “, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile” sono soppresse;
g) il comma 75-terdecies è sostituito dal seguente: «75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h.»;
h) il comma 75-quinquiesdecies è sostituito dal seguente: «75-quinquiesdecies. E’ vietato sostare sul marciapiede. I comuni, a condizione che il marciapiede, per dimensione e caratteristiche, lo consenta, possono individuare con ordinanza aree di sosta riservate ai monopattini anche sul marciapiede, fermo restando che nella parte rimanente dello stesso sia assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità. Tale utilizzo deve essere attuato con la prescritta segnaletica verticale ed orizzontale. Le aree di sosta riservate ai monopattini possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente sul sito internet istituzionale del comune. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati ai velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.»;
i) il comma 75-undevicies è sostituito dal seguente: “75-undevicies. Chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 75 ovvero con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica violando le disposizioni del comma 75-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica violando le disposizioni del comma 75-quater, secondo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. La sanzione di cui al secondo periodo si applica anche in caso di circolazione con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica per il quale non è stata comunicata la variazione di residenza o di sede del proprietario ai sensi del comma 75-vicies-quater.”;
l) al comma 75-vicies bis le parole “di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies semel” sono sostituite dalle seguenti “di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75- vicies-quinquies”;
m) dopo il comma 75-vicies-ter sono inseriti i seguenti:
«75-vicies-quater. I proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l’obbligo di richiedere apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall’Istituto Poligrafico dello Stato secondo le modalità previste da apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce altresì il prezzo di vendita dei contrassegni, da versare all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa da destinare a compensazione del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall'articolo 208, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La stampa e la vendita dei contrassegni, nonché i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche, è svolta secondo i criteri e le modalità stabilite dal Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell’interno, al fine di assicurare la tutela degli interessi di ordine pubblico. La specifica combinazione alfanumerica univoca da stampare sul supporto è generata dal Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite applicativo informatico dedicato. L’archivio nazionale dei veicoli di cui all’articolo 225, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 mantiene informazione della combinazione alfanumerica rilasciata e dei dati anagrafici del proprietario del monopattino a questa associata. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque abusivamente produce o distribuisce i contrassegni di cui al presente comma si applicano le sanzioni previste dall’articolo 101, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il contrassegno deve essere esposto in modo visibile. Il proprietario ha obbligo di comunicare il cambiamento della residenza o della sede secondo le disposizioni dell’articolo 97, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n, 285, in quanto compatibili.
75-vicies-quinquies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’art. 2054 del codice civile. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.».
2. Chiunque circola con un dispositivo di micromobilità elettrica diverso dai monopattini, avente caratteristiche tecniche e costruttive non conformi a quelle definite da apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero fuori dell'ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kw.
CAPO II
DELLE REGOLE DI CIRCOLAZIONE
ART. 8
(Modifiche alla disciplina della ciclabilità)
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 3, lettera E-bis “strada urbana ciclabile” è sostituita dalla seguente: “E-bis- Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale, con priorità per i velocipedi;”;
b) all’articolo 3, comma 1:
1) il punto 7-bis è soppresso;
2) il punto 12-bis è sostituito dal seguente:
«12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, idonea a favorire la circolazione dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di una pista ciclabile.»;
3) il punto 12-ter è sostituito dal seguente:
«12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata di strade urbane precedentemente a senso unico di marcia, idonea a consentire la circolazione dei velocipedi in senso opposto;»;
4) dopo il punto 54 è aggiunto il seguente:
«54-bis) ZONA CICLABILE: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione con priorità per i velocipedi, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine.»;
5) dopo il punto 55 è aggiunto il seguente «55-bis) ZONA DI ATTESTAMENTO CICLABILE: tratto di carreggiata compreso tra due linee di arresto, destinata all'accumulo e alle manovre dei velocipedi in attesa di via libera.»;
c) all’articolo 7:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera i), dopo le parole “riservare strade” sono inserite le seguenti “o singole corsie”;
1.2) la lettera i-bis) è sostituita dalla seguente: «i-bis) stabilire su determinate strade precedentemente a senso unico di marcia, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili;»;
1.3) la lettera i-ter) è soppressa;
1.4) dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente: «i-quater) istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia e con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali è presente una pista ciclabile laterale, di norma a destra, o una corsia ciclabile.»;
1.5) dopo il comma 11-bis, è inserito il seguente: «11-ter. I comuni provvedono a delimitare le zone ciclabili, in cui può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, in cui sono realizzate misure di moderazione del traffico e non è consentito superare il limite di velocità di 30 km/h.»;
d) all’articolo 40, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Nel caso della zona di attestamento ciclabile la prima striscia traversale continua, nel senso di marcia, indica il limite prima del quale i conducenti dei veicoli diversi dai velocipedi hanno l'obbligo di fermarsi mentre la seconda striscia indica il limite per i soli velocipedi, ai fini del rispetto delle prescrizioni semaforiche.»;
e) all’articolo 143, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. La disposizione del comma 2 non si applica ai velocipedi, nelle zone di attestamento ciclabili, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili, in cui i velocipedi possono occupare qualunque posizione sulla carreggiata. Nelle corsie ciclabili, i velocipedi devono occupare la parte più esterna della corsia.»;
f) all’articolo 145:
1) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Nelle aree pedonali, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili i conducenti dei veicoli a motore ammessi alla circolazione, nel rispetto delle regole generali della precedenza, devono prestare particolare attenzione ai pedoni e ai ciclisti.»;
2) il comma 4-ter è sostituito dal seguente: «4-ter. I conducenti dei veicoli a motore devono dare la precedenza ai velocipedi circolanti sulle corsie ciclabili delimitate da striscia discontinua.»;
g) all’articolo 148, il comma 9-bis è sostituito dal seguente: «9-bis. Il sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a motore deve essere effettuato con adeguato distanziamento laterale in funzione della velocità reciproca e dell’ingombro del veicolo a motore, per tener conto della ridotta stabilità dei velocipedi, fermo restando, ove le condizioni della strada lo consentano, di mantenere la distanza di sicurezza di almeno metri 1,5. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo.»;
h) all’articolo 150, il comma 2-bis è abrogato;
i) all’articolo 154:
1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; dette segnalazioni non devono essere effettuate nella zona di attestamento ciclabile.»;
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Ai conducenti di velocipedi è consentito cambiare direzione all'interno della zona di attestamento ciclabile per compiere le manovre consentite, nella sola fase di rosso semaforico.»;
l) all’articolo 182:
1) al comma 1-bis, dopo le parole “strade urbane ciclabili” sono aggiunte le seguenti: “sugli itinerari ciclopedonali e nelle zone ciclabili”;
2) il comma 9-ter è abrogato.
2. Le condizioni per la realizzazione della “CORSIA CICLABILE” di cui all’articolo 3, comma 1, punto 12-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché la relativa segnaletica, sia in ambito urbano che extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
TITOLO III
DEI SEGNALI E DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO IN CASI PARTICOLARI
CAPO I
DEI PASSAGGI A LIVELLO
ART. 9
(Modifiche in materia di sicurezza dei passaggi a livello ferroviari)
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 25, dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente: «1-sexies. Nel caso in cui l’attraversamento comporti un’altezza libera inferiore a quella minima prevista dalle norme per le costruzioni, il segnalamento, realizzato secondo le modalità previste dal regolamento, deve essere definito in apposita convenzione tra gli enti proprietari delle infrastrutture interessate dall’attraversamento.»;
b) all’articolo 40, comma 5, le parole: «o il segnale di “passaggio a livello”» sono sostituite dalle seguenti parole: «nonché in corrispondenza dei passaggi a livello dotati di dispositivi luminosi o del segnale "fermarsi e dare precedenza,”»;
c) all’articolo 44, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. In corrispondenza dei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere può essere collocato, sulla destra della strada, a cura e spese del gestore della ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente che entra in funzione per avvertire in tempo utile del passaggio del treno, integrato da un dispositivo di segnalazione acustica. Tali dispositivi devono comunque essere installati in caso di visibilità insufficiente.»;
d) all’articolo 145, comma 7, le parole «ferroviarie o» sono eliminate;
e) all’articolo 147:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o semibarriere e senza dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall'articolo 44, gli utenti della strada:
a) nei casi in cui la segnaletica indichi il solo obbligo di dare la precedenza, devono assicurarsi che nessun treno sia in vista e in caso affermativo attraversare rapidamente il passaggio a livello; in caso contrario devono fermarsi, prima della linea di arresto discontinua, senza impegnare il passaggio a livello e riprendere la marcia dopo il passaggio del treno;
b) nei casi in cui la segnaletica indichi l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza, devono fermarsi, in ogni caso, prima della linea di arresto continua e attraversare rapidamente il passaggio a livello solo nel caso in cui non vi sia alcun treno in vista.»;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nel caso di passaggi a livello senza barriere o semibarriere dotati di dispositivi di segnalazione luminosa e/o acustica previsti dall'art. 44, gli utenti della strada devono fermarsi prima della linea di arresto continua qualora tali dispositivi siano accesi.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli utenti della strada non devono impegnare o attraversare un passaggio a livello protetto con barriere o semibarriere quando:
a) siano chiuse o in movimento di chiusura le barriere o le semibarriere;
b) siano in movimento di apertura le barriere o le semibarriere;
c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall'articolo 44;
d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere previsti dal medesimo articolo.»;
4) al comma 3-bis, le parole «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 2-bis e 3, nel caso in cui siano presenti i dispositivi di segnalazione luminosa,» e le parole «conformi alle caratteristiche specificate dall’articolo 192 del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «approvati od omologati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
5) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: «3-ter. L’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3, nel caso in cui siano presenti i dispositivi di segnalazione luminosa, può essere effettuato dopo almeno tre secondi dall’entrata in funzione dei medesimi dispositivi.»;
6) al comma 4, dopo le parole «Gli utenti della strada» sono inserite le seguenti: «non devono impegnare un passaggio a livello quando non hanno la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l’attraversamento e, in ogni caso,», dopo le parole «arresto forzato del veicolo» sono inserite le seguenti «o di intrappolamento tra le barriere,» e dopo le parole «portarlo fuori dai binari» sono inserite le seguenti: «, eventualmente anche abbattendo le barriere,»;
7) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 3, lettere a), c) e d), impegna o attraversa un passaggio a livello con o senza barriere o semibarriere è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. La medesima sanzione si applica in caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, primo periodo. Chiunque, in violazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera b), impegna o attraversa un passaggio a livello con barriere o semibarriere è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 344.»;
8) al comma 6, dopo le parole «in una violazione di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «, primo e secondo periodo,»;
9) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: «6-bis. L’installazione dei dispositivi di cui al comma 3-bis, è consentita anche al gestore dell’infrastruttura ferroviaria, a sue spese, previa convenzione con l’ente proprietario o gestore della strada.».
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e gli enti gestori provvedono a tali adempimenti nell’ambito delle risorse ordinariamente finalizzate alla manutenzione.
CAPO II
SAFETY CAR, PANNELLI CON VALORE PRESCRITTIVO E DESTRA RIGOROSA
ART. 10
(Modifiche delle norme di comportamento a tutela della sicurezza delle persone esposte al traffico)
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 43 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 5, dopo le parole “o con la sicurezza della circolazione” sono aggiunte le parole “o con la protezione degli operatori stradali”.
2) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Sulle strade con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, al fine di prevenire situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di persone sulla carreggiata, dall’installazione o rimozione di segnaletica per cantieri, da incidenti o altri eventi imprevedibili, il rallentamento graduale della marcia dei veicoli e l’eventuale regolazione del flusso veicolare può avvenire anche mediante l’impiego di veicoli degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1, 2 e 3, nonché dei soggetti in possesso dell’abilitazione prevista dal comma 3-bis del medesimo articolo 12.
5-ter. I veicoli di cui al comma 5- bis, impiegati nelle attività di cui al medesimo comma, devono tenere in funzione il dispositivo supplementare a luce lampeggiante in abbinamento ad un pannello rettangolare recante la scritta “safety-car”. Con apposito provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d’intesa con il Ministero dell’interno, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare nei casi di cui al comma 5-bis, nonché le caratteristiche dei veicoli impiegati, delle attrezzature e dei dispositivi supplementari di equipaggiamento degli stessi.»;
b) all’articolo 177 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Nelle situazioni di cui all’articolo 43 comma 5-bis, è vietato il sorpasso dei veicoli impiegati nella procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare di cui al medesimo comma 5–bis. Nelle medesime situazioni di cui al primo periodo, i conducenti dei veicoli che seguono devono rallentare gradualmente, attivare la segnalazione luminosa di pericolo di cui all’articolo 151, comma 1, lettera f) e osservare le eventuali prescrizioni imposte dai soggetti di cui all’articolo 12, commi 1, 2, 3 e 3 – bis impiegati nella procedura di cui al citato articolo 43, comma 5-bis.».
2) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 3-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 665. Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione è aumentata da tre a sei mesi.».
ART. 11
(Uso dei pannelli a messaggio variabile con valore prescrittivo)
1. All’articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti:
«19-bis. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente codice, i segnali luminosi di pericolo e di prescrizione e i segnali a messaggio variabile devono essere dotati di sistemi di controllo a distanza in grado di certificarne il momento di accensione o spegnimento e il loro regolare funzionamento. Di ogni operazione, anche automatica, di accensione, spegnimento o di modifica del contenuto del messaggio, deve essere conservata idonea registrazione in grado di certificare l’orario ed il corretto svolgimento delle operazioni stesse. L’orario di effettivo funzionamento registrato deve essere certificato come conforme al tempo coordinato universale (UTC). Nei provvedimenti di cui all’articolo 5, comma 3, che impongono obblighi, divieti e limitazioni resi noti mediante i segnali luminosi di prescrizione e i segnali a messaggio variabile, devono essere indicate le modalità ed i tempi di funzionamento dei segnali e di accensione o spegnimento degli stessi.
19 ter. I segnali a messaggio variabile devono essere utilizzati esclusivamente per fornire indicazioni di pericolo o di prescrizione, nonché informazioni utili alla guida relative alla strada su cui sono installati e agli itinerari o ambiti ad essa correlati. Tali indicazioni sono fornite con segnali di dimensioni, colori e forme dei corrispondenti segnali verticali.
19-quater. Dall’attuazione di quanto previsto dai commi 19-bis e 19-ter, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e gli enti gestori provvedono a tali adempimenti nell’ambito delle risorse ordinariamente finalizzate alla manutenzione.».
ART. 12
(Misure per contrastare il fenomeno del contromano, obbligo di destra rigorosa per i mezzi pesanti e divieto di occupazione della sede stradale)
1. Al fine di contrastare il fenomeno del contromano, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche, le modalità ed i tempi di attuazione della segnaletica obbligatoria da installare nelle strade a doppia carreggiata, nei punti di possibile imbocco in contromano.
2. All’articolo 176, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito, in fine, il seguente periodo: “Nei tratti autostradali in cui vige il divieto di sorpasso di cui all’articolo 148, comma 14, qualunque sia il numero di corsie per carreggiata e salvo diversa segnalazione, è fatto obbligo ai conducenti di veicoli per cui vale il predetto divieto di impegnare unicamente la corsia più vicina al margine destro della carreggiata.”.
3. All’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti: “o pregiudizio della sicurezza stradale”.
TITOLO IV
DELLA SOSTA DELLA CIRCOLAZIONE IN CASI PARTICOLARI E DELLE STRADE
CAPO I
DELLA RISERVAZIONE E DELLA TARIFFAZIONE DELLA SOSTA
ART. 13
(Modifiche in materia di disciplina della sosta)
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera d), punto 4, dopo le parole “dei veicoli elettrici” sono aggiunte le seguenti: “o per la ricarica di tali veicoli”;
1.2) alla lettera d), il punto 5 è sostituito dal seguente:
«5) dei veicoli per la salita e la discesa dei passeggeri o per il carico e lo scarico delle cose, in prossimità di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, capilinea del trasporto pubblico e altri luoghi di interscambio o di attrazione di flussi rilevanti;»;
1.3) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) stabilire, previa deliberazione della giunta, fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma; con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le modalità di riscossione del pagamento, e, in particolare, le caratteristiche, le modalità costruttive e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, le categorie dei veicoli esentati, nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i massimali delle tariffe.»;
1.4) alla lettera g), la parola “cose” è sostituita con la seguente: “merci”;
2) il comma 5 è soppresso;
3) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali aree sono considerate ad uso pubblico anche nel caso in cui l’accesso sia indiscriminato ancorché subordinato al pagamento di una tariffa o regolato da barriere o altri dispositivi mobili.»;
4) al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Il comune individua con motivata determinazione la soglia di aree destinate al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo, tenuto conto dell’esigenza di garantire adeguati stalli non assoggettati al pagamento, anche a limitazione temporale di durata.”;
b) all’articolo 42, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi e gli interventi sull’infrastruttura stradale che comunque contengono un elemento di segnalamento, destinati ad impedire la sosta, a moderare il traffico o a rallentare la velocità dei veicoli.»;
c) all’articolo 188, il comma 3-bis, è sostituito dal seguente: «3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilità titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2 del regolamento, fermi restando gli stalli a loro riservati, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento.».
ART. 14
(Modifiche in materia di disciplina delle sanzioni delle violazioni della sosta e delle zone a traffico limitato)
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7:
1) al comma 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nel primo periodo è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Nel caso di violazione della sosta avente limitazione temporale di durata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 26 a euro 102. Nel caso in cui la violazione del periodo precedente si protragga nel tempo, la sanzione stessa è calcolata moltiplicando l’importo di cui al quarto periodo per il numero intero di periodi di tempo massimo consentito compresi dall’inizio della violazione fino al momento dell’accertamento e comunque fino a un importo massimo pari al quadruplo degli importi di cui al secondo periodo.”;
2) dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:
«14-bis. La sanzione di cui al comma 14, secondo periodo, si applica anche in caso di violazione della limitazione della circolazione nella zona tariffata di cui al comma 9, consistente nel mancato pagamento dell’intera somma prevista. Al fine di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, in tali casi, la sanzione di cui al comma 14, secondo periodo, è maggiorata di una somma corrispondente alla tariffa dell’intero periodo tariffato per giorno di calendario in cui avviene l’accertamento. Alla maggiorazione di cui al secondo periodo non si applicano le disposizioni dell’articolo 208. La sanzione e la relativa maggiorazione per il recupero della tariffa si applicano per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.
14-ter. Nel caso di violazione della limitazione della circolazione nella zona tariffata di cui al comma 9 per insufficiente pagamento della somma prevista, alla sanzione di cui al comma 14, primo periodo, si applica la seguente disciplina:
a) nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga entro il 10 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa non si applica alcuna sanzione;
b) nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga oltre il 10 per cento ed entro il 50 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa si applica la sanzione di cui al comma 14, secondo periodo, ridotta nella misura del 50 per cento;
c) nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga oltre il 50 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa si applica la sanzione di cui al comma 14, secondo periodo.
14-quater. Allo scopo di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, nei casi indicati al comma 14-ter, lettere b) e c), le sanzioni previste sono maggiorate di un importo corrispondente alla tariffa non corrisposta. Alla maggiorazione di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni dell’articolo 208. Le sanzioni e le relative maggiorazioni si applicano per ogni periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la violazione.»;
3) il comma 15 è sostituito dai seguenti:
«15. Le sanzioni di cui al comma 14, primo periodo, si applicano anche in caso di violazione della sosta tariffata di cui al comma 1, lettera f). In tali casi, al fine di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, quando la violazione consiste nel mancato pagamento dell’intera somma prevista, la sanzione di cui al comma 14, primo periodo, è maggiorata di un importo pari alla tariffa corrispondente all’intero periodo tariffato nel giorno di calendario in cui avviene l’accertamento. Fuori dai casi di cui al primo e al secondo periodo, quando la violazione della sosta tariffata consiste nel pagamento insufficiente, si applica la seguente disciplina:
a) nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga entro il 10 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa non si applica alcuna sanzione;
b) nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga oltre il 10 per cento ed entro il 50 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa si applica la sanzione di cui al comma 14, primo periodo, ridotta nella misura del 50 per cento;
c) nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga oltre il 50 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa si applica la sanzione di cui al comma 14, primo periodo.
15-bis. Allo scopo di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, nei casi indicati dal comma 15, lettere b) e c), le sanzioni previste sono maggiorate di un importo corrispondente all’intero periodo tariffato nel giorno di calendario in cui avviene l’accertamento. Quando la sosta senza pagamento o con pagamento insufficiente si protragga oltre le ore 24 del giorno dell’accertamento, le sanzioni e le relative maggiorazioni si applicano per ogni periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la violazione. Alle maggiorazioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano le disposizioni dell’articolo 208. Nei casi in cui la sosta tariffata sia anche limitata nella durata massima, si applicano le sanzioni di cui al comma 14, quarto periodo, nei modi e secondo le disposizioni indicate nell’ultimo periodo del medesimo comma.»;
a) all’articolo 158:
1) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: “4-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, lettera g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165 ad euro 660 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 330 ad euro 990 per i restanti veicoli.”;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), h-bis), h-ter) e della lettera i) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 87 a euro 344 per i restanti veicoli.”;
3) dopo il comma 5, è inserito il seguente: “5-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 lettera f), e delle lettere d) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 a euro 660 per i restanti veicoli.”.
CAPO II
DELLA CIRCOLAZIONE IN CASI PARTICOLARI E DELLE STRADE
ART. 15
(Modifiche in materia di circolazione in ambito urbano e fasce di rispetto per particolari categorie di strade)
1. All’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario, congiuntamente, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché tutelare il patrimonio culturale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e della tutela della produzione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni, i parametri di qualità dell’aria ai quali è subordinata l’attivazione delle limitazioni della presente disposizione, nonché gli standard di servizio pubblico da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni;”;
b) dopo il comma 10 è inserito il seguente: «10-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 10, i comuni, qualora si renda necessario disporre divieti o limitazioni alla circolazione con carattere di urgenza, anche in riferimento alla facoltà di cui al comma 1, lettera b, a determinati ambiti stradali coincidenti con zone già istituite o con l’intero centro abitato, comunicano l’entrata in vigore del divieto o della limitazione con almeno 24 ore di preavviso attraverso i mezzi di informazione disponibili.».
2. All’articolo 16 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere derogate per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie, ove ciò si renda necessario in presenza di particolari circostanze o di condizioni orografiche. Tali deroghe, anche con riguardo alle diverse tipologie di divieto, sono disciplinate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.”.
ART. 16
(Modifiche in materia di circolazione nelle isole minori)
1. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole “il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni” sono sostituite dalle seguenti: “il Presidente della Regione territorialmente competente, sentite le prefetture”.
TITOLO V
DELEGA E DELEGIFICAZIONE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE
ART. 17
(Delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, recata dal codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportandovi le modifiche necessarie in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2, 3 e 4, introducendo le necessarie disposizioni di carattere transitorio. I decreti legislativi sono adottati previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro della giustizia, e con gli altri Ministri interessati, previo parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, che recepiscono comunque le disposizioni di cui alla presente legge, sono improntati, secondo criteri di essenzialità, semplicità e chiarezza, ai seguenti princìpi di carattere generale:
a) miglioramento della qualità e dell’efficienza dell’azione amministrativa;
b) semplificazione delle procedure e assicurare il raggiungimento degli obiettivi di tutela della sicurezza stradale;
c) riassetto delle competenze tra gli enti istituzionali, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia di viabilità, in armonia con le modifiche legislative intervenute e fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge;
d) previsione di strategie di prevenzione adeguate, anche mediante un’efficace attività formativa nelle scuole di ogni ordine e grado.
3. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada secondo criteri di ordine e di coerenza, nonché coordinamento e armonizzazione delle stesse con le altre norme di settore nazionali, dell’Unione europea o derivanti da accordi internazionali, con le norme relative alle competenze delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade, prevedendo altresì il conferimento ad atti normativi secondari della competenza per l’attuazione della normativa europea armonizzata, salva diversa previsione della legge di delegazione europea;
b) delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica suscettibile di frequenti aggiornamenti, con particolare riferimento alle materie indicate nel comma 4, con espressa indicazione delle norme generali che regolano la materia, che sono abrogate con effetto dall’entrata in vigore dei regolamenti adottati ai sensi del medesimo comma 4;
c) revisione della disciplina delle norme di comportamento e del relativo sistema sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale secondo principi di effettività, ragionevolezza, proporzionalità dissuasività e non discriminazione nell’ambito dell’Unione europea;
d) revisione e semplificazione del procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, anche in relazione ai nuovi strumenti di controllo a distanza, nonché individuazione dei casi che comportano l’applicazione di misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida previste dal codice della strada, adeguandolo alle sentenze della Corte costituzionale, della Corte di giustizia dell’Unione europea e alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, in particolare prevedendo:
1) graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della frequenza e dell’effettiva pericolosità del comportamento;
2) inasprimento delle sanzioni per comportamenti particolarmente pericolosi e lesivi dell’incolumità individuale e della sicurezza stradale e dell’utenza debole della strada così come definita nel codice;
3) dissuasività delle sanzioni, che sono commisurate alla situazione reddituale ed economica di chi ha commesso l'infrazione nonché alla potenza e al tipo di veicolo guidato;
e) revisione della disciplina della circolazione dei velocipedi e ridefinizione organica della disciplina dei veicoli, includendo i velocipedi e gli altri dispositivi di micromobilità individuale, nell’ottica di perseguire l’obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali, individuando sistemi di identificazione dei medesimi veicoli e rendendo obbligatorio l’uso di sistemi di protezione personale;
f) adozione di misure per la tutela dell’utenza debole della strada come definita nel codice, con particolare riguardo ai ciclisti e ai conducenti di velocipedi a propulsione prevalentemente elettrica, da attuarsi anche attraverso:
1) la revisione delle regole che disciplinano le caratteristiche tecniche e la modalità di circolazione di bicilette, biciclette a pedalata assistita, cicli a propulsione e monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;
2) la definizione di criteri per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
3) definizione delle norme di circolazione per veicoli atipici;
g) revisione e coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, nell’ottica della massima semplificazione delle procedure;
h) riordino delle disposizioni riguardanti l’esercizio dei compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni e potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale, tenendo conto degli assi viari, compresi quelli autostradali, e delle condizioni di particolare necessità ed urgenza connessi all’attivazione dei predetti servizi ausiliari;
i) ricognizione delle attività pubbliche e private contemplate nel codice della strada e nel relativo regolamento, introducendo inoltre forme efficaci e sostenibili per i controlli di legalità e regolarità dell'esercizio e idonee sanzioni in caso di violazioni;
l) revisione della disciplina generale delle modalità di sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità ovvero di donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini di età inferiore a due anni anche finalizzata alla riserva di adeguate aree dedicate;
m) introduzione di disposizioni atte a favorire, anche in relazione all'evoluzione del progresso tecnologico, la diffusione e l'installazione di sistemi telematici ed elettronici, ivi compreso l’uso di etilometri monouso obbligatori, ai fini della sicurezza della circolazione;
n) previsione di apposite disposizioni riguardanti la circolazione dei veicoli sulla rete autostradale nel periodo invernale, in presenza di manifestazioni atmosferiche di particolare intensità, al fine di preservare l’incolumità degli utenti e di garantire idonei livelli di circolazione veicolare, attribuendo, esclusivamente in tal caso, la facoltà all'ente proprietario o al concessionario di autostrade di imporre l'utilizzo di pneumatici invernali, ove non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza mediante il ricorso a soluzioni alternative;
o) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote;
p) semplificazione delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, in un'ottica di snellimento degli adempimenti richiesti all'utente;
q) miglioramento della fluidità della circolazione, anche mediante la revisione della disciplina relativa ai limiti di velocità;
r) razionalizzazione della disciplina dei titoli abilitativi alla guida dei veicoli, con semplificazione delle procedure e coordinamento delle competenze dei vari soggetti coinvolti, garantendo la tutela degli interessi coinvolti ed in particolare della sicurezza individuale e collettiva, anche assicurando una adeguata attività formativa;
s) determinazione dell’arco temporale minimo di permanenza nel territorio italiano dei veicoli immatricolati all’estero decorso il quale il proprietario del veicolo deve provvedere a stipulare un contratto di assicurazione adeguato in conformità all’ordinamento nazionale.
4. Entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, il Governo è autorizzato ad emanare uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e dalle altre norme di settore vigenti, nelle seguenti materie:
a) caratteristiche dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità con introduzione di disposizioni volte a favorire il rilevamento delle infrazioni alle prescrizioni in materia di circolazione dei veicoli a pieno carico e di trasporto di merci pericolose;
b) disciplina della massa limite e della sagoma limite dei veicoli adibiti all’autotrasporto dei carichi sporgenti trasportati;
c) aggiornamento della segnaletica stradale, in conformità alle norme internazionali in materia, e organizzazione della circolazione;
d) disciplina della manutenzione degli apparati destinati alle segnalazioni stradali luminose, con particolare riguardo all’esigenza di ridurre i consumi energetici;
e) classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, omologazione e controlli di conformità, al fine di adeguarli alle nuove tipologie conseguenti ai processi di innovazione tecnica del settore e di garantire adeguati livelli di sicurezza della circolazione con particolare riferimento alla circolazione stradale e autostradale nel periodo invernale in presenza di fenomeni atmosferici di particolare intensità;
f) introduzione e definizione, nella classificazione dei veicoli, di veicoli a pedali adibiti al trasporto, pubblico e privato, di merci e di persone;
g) classificazione e utilizzazione dei veicoli in relazione all’uso cui sono adibiti, con particolare riferimento alle macchine agricole e operatrici, anche in relazione alla disciplina dell’Unione europea in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di traino, e disciplina della loro circolazione su strada anche nell’ottica di assicurare il coordinamento della disciplina delle macchine operatrici quali veicoli con la corrispondente normativa dettata dall’ordinamento europeo in materia di macchine;
h) procedimenti di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli a motore, anche atipici, e dei veicoli di interesse storico e collezionistico nonché di produzione delle targhe automobilistiche;
i) riassetto della disciplina tecnica concernente la classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale;
l) disciplina dell'utilizzo di targhe sostitutive per motoveicoli in occasione di competizioni sportive, per prevenire il danneggiamento o la perdita delle targhe originali;
m) disciplina delle procedure di omologazione dei veicoli che tenga conto dell’innovazione nelle tecnologie del settore e delle ricerche e sperimentazioni internazionali sui veicoli automatizzati, al fine di valutare la possibilità che tali veicoli siano destinati ad essere progressivamente introdotti sul mercato nazionale;
n) disciplina del processo di trasformazione digitale esteso progressivamente a tutte le infrastrutture appartenenti al Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti, di cui all’allegato “Connettere l’Italia” al Documento di Economia e Finanza 2017, deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 11 aprile 2017, e ad altre infrastrutture di completamento, tenuto conto che tutte le infrastrutture stradali anche in ambito urbano e i servizi di cui alla Piattaforma C-ITS istituita dalla Commissione europea interagiscono sempre più con i veicoli ad elevati livelli di automazione e connessione che le percorrono;
o) adeguamento della disciplina attuativa della legge 1° ottobre 2018, n, 117, recante disposizioni in materia di “Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi”, in modo da garantire la piena e completa efficacia dei dispositivi antiabbandono anche attraverso la progressiva integrazione degli stessi con l’autoveicolo.
5. Le norme di legge che disciplinano le materie di cui al comma 4 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma che recano un elenco specifico delle norme abrogate.
6. Il Governo adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ogni altra disposizione integrativa o correttiva necessaria per coordinare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con le modifiche introdotte dai decreti legislativi e dai regolamenti di cui al presente articolo.
7. Con uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite istruzioni tecniche attuative relative ai procedimenti amministrativi introdotti o modificati dai regolamenti di cui ai commi 4 e 6, in relazione alle modalità di semplificazione delle procedure e, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono previste misure per realizzare la dematerializzazione della relativa documentazione, anche attraverso lo sviluppo delle procedure informatizzate svolte dal Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive degli stessi, con le medesime procedure e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.
9. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e dei decreti legislativi da esso previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
ART. 18
(Disposizioni attuative e clausola di invarianza finanziaria)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 in conformità alle disposizioni della presente legge modificative del decreto 30 aprile 1992, n. 285.
2. Fermo restando quando previsto dall’articolo 17, dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.