Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
DECRETO MINISTERIALE 20/10/2023 n. 343

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 2023 n. R.0000343

Modifiche al Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 16 marzo 2023.

 

IL MINISTRO
DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

 VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”, come modificato dal decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, ed in particolare l’articolo 39, comma 1, che, per il settore dei trasporti, fissa un obiettivo minimo del 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell’anno di riferimento che deve essere raggiunto dai singoli fornitori di benzina, diesel e metano e prevede che, fatto salvo quanto disciplinato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 30 dicembre 2020 e all’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011, tali obiettivi sono raggiunti, tramite il ricorso a un sistema di certificati di immissione in consumo, nel rispetto di obblighi annuali, nonché secondo le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione disciplinati con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso;

 VISTA la Legge n. 6 del 13 gennaio 2023, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (c.d. “aiuti quater”) che all’articolo 6-bis riporta una modifica all’articolo 39, comma 1.bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sostituendolo con il seguente testo: “«1 -bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in consumo dai soggetti obbligati è gradualmente aumentata ed è equivalente ad almeno 300.000 tonnellate per il 2023, con incremento di 100.000 tonnellate all’anno fino ad 1 milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 e dal presente comma si applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2015, adottato ai sensi dell’articolo 30-sexies, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;

 VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 107 del 16 marzo 2023 recante la disciplina in materia di obblighi di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli in purezza;

 RITENUTO necessario introdurre un regime transitorio che rifletta il graduale sviluppo della domanda dei biocarburanti in purezza e che allo stesso tempo sia in grado di salvaguardare le finalità di decarbonizzazione della norma richiamata e i volumi di biocarburanti liquidi in purezza immessi in consumo;

 SENTITO il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all’articolo 33, comma 5sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nella sua seduta del 26 settembre 2023;

 CONSIDERATO l’allungamento delle tempistiche necessarie per lo sviluppo del mercato dei biocarburanti liquidi in purezza oggetto degli obblighi previsti dal comma 1-bis dell’articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

 CONSIDERATO infine la tardiva assimilazione fiscale dei gasoli paraffinici al gasolio commerciale e quindi le conseguenti difficoltà riscontrate dai soggetti obbligati nel traguardare le rispettive quote d’obbligo;

 

Decreta:

 

Articolo 1
(Modifiche al Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 16 marzo 2023)

 1. Il Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 107 del 16 marzo 2023 è così modificato:
    a) l’articolo 2, comma 1, lettera v) è sostituito dal seguente:  “v) soggetti obbligati: i soggetti che immettono in consumo benzina, gasolio, metano, per i trasporti stradali e ferroviari;”;
   b) dopo il comma 3, dell’articolo 3, è aggiunto il seguente comma 3-bis: “3-bis. I carburanti utilizzati dai veicoli agricoli sulle strade, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera y), sono contabilizzati ai fini del computo del denominatore di cui al comma 3, lettera a), per una quota pari al 5% espressa in termini di contenuto energetico del quantitativo totale di tali vettori immessi in consumo per uso agricolo. Tale percentuale è aggiornabile con Decreto Direttoriale della Direzione generale competitività ed efficienza energetica con efficacia a partire dall’anno di immissione in consumo successivo a quello di emanazione.”;
   c) dopo il comma 3-bis dell’articolo 3 è aggiunto il seguente comma 3-ter: “3-ter. I vettori energetici rinnovabili di origine biologica immessi per uso agricolo e utilizzati per trasporti stradali, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera y, sono contabilizzati ai fini del computo del numeratore di cui al comma 3, lettera b) e del denominatore di cui al comma 3, lettera a), nei limiti della quota massima prevista dal comma 3-bis.”;
   d) all’articolo 5, comma 7 dopo le parole “[…] contenuto energetico complessivo dei vettori energetici immessi nei trasporti” sono aggiunte le parole “stradali e ferroviari”;
   e) all’articolo 5, comma 8, dopo le parole “[…] è limitata al 2,3%” è aggiunto il seguente testo “del contenuto energetico complessivo dei vettori energetici immessi nei trasporti stradali e ferroviari”;
   f) all’articolo 5, comma 9 dopo le parole “[…] è limitata alle seguenti percentuali decrescenti” è aggiunto il seguente testo “del contenuto energetico complessivo dei vettori energetici immessi nei trasporti stradali e ferroviari”;
   g) all’articolo 5, comma 15, le parole “[…] miscelati a benzina e gasolio […]” sono sostituite con “[…] miscelati con i corrispondenti vettori energetici di origine fossile […]”;
   h) all’articolo 5, dopo il comma 16 è aggiunto il seguente comma 16-bis: “16-bis. In via transitoria, per i soli anni di immissione in consumo 2023 e 2024, concorrono all’adempimento degli obblighi previsti dal comma 1-bis dell’articolo 39 del D.lgs. 199/2021 e s.m.i. e possono essere assimilati alla purezza anche i quantitativi di biocarburanti liquidi di cui all’articolo 3, comma 13 del presente Decreto miscelati nei depositi fiscali in misura non inferiore al 20% in volume con i carburanti fossili, nel rispetto delle specifiche tecniche di riferimento. I soggetti obbligati che immettono in consumo e che intendono utilizzare tali quantitativi di biocarburanti ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui al comma 1-bis dell’articolo 39 del D.lgs. 199/2021 relativi agli anni 2023 e 2024 ne danno comunicazione specifica all’interno della dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1. I carburanti convenzionali di origine biologica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g) del presente Decreto non sono conteggiati ai fini degli obblighi di cui al presente comma.”;
    i) all’articolo 5, comma 17, le parole “di cui al comma 16” sono sostituite dalle parole “di cui ai commi 16 e 16-bis”;
    j) all’articolo 5, dopo il comma 17 è aggiunto il seguente comma 18: “18. I Soggetti obbligati sono tenuti a mantenere per cinque anni adeguata documentazione comprovante l’avvenuto utilizzo in purezza del biocarburante liquido di cui al comma 16, anche qualora tale documentazione debba essere fornita da società a valle nella catena di distribuzione e fornitura al consumatore finale.”;
    k) all’articolo 6, comma 7, le parole “[…] 30 settembre […]”, sono sostituite con “[…] 31 ottobre […]”;
    l) all’articolo 6, comma 8, le parole “[…] periodo dal 1° al 31 di ottobre […]” sono sostituite con “[…] periodo dal 1° al 30 di novembre […]”;
    m) all’articolo 6, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma 13-bis: “13-bis. L’immissione in consumo di 10 giga calorie di biocarburanti liquidi in purezza, successivamente miscelati ai sensi dell’articolo 5, comma 16-bis, è assimilata alla immissione in consumo in purezza, e dà diritto ad un CIC utilizzabile per l’assolvimento dell’obbligo in purezza di cui all’articolo 3, commi 10 e 11, per i soli anni di immissione in consumo 2023 e 2024. Per tali biocarburanti non si applicano le previsioni di cui al comma 14-bis”;
    n) all’articolo 6, comma 14 la parola “precedente” è sostituita con “13”;
    o) all’articolo 6, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente comma 14-bis: “14-bis. In aggiunta al CIC di cui al comma 13 per i soli anni di immissione in consumo 2023 e 2024, l’immissione in consumo in purezza di biocarburanti liquidi per il loro successivo utilizzo in purezza non assimilato, dà diritto per ogni 10 giga calorie a due ulteriori CIC utilizzabili per l’assolvimento dell’obbligo tradizionale che si aggiungono all’eventuale CIC di cui al precedente comma 14.”;
    p) alla tabella di cui all’Allegato 4, in fondo è aggiunto il seguente periodo: “La soglia di sanzionabilità di cui al presente Allegato, per il solo obbligo di immissione in consumo di biocarburanti liquidi in purezza, è prevista al 45% per l’anno di immissione in consumo 2023 e all’70% per l’anno di immissione in consumo 2024 e all’80% per l’anno di immissione in consumo 2025.”;
    q) alla tabella di cui all’Allegato 5, Parte C, in fondo è aggiunto il seguente periodo: “Per gli anni di immissione in consumo 2023 e 2024 l’obbligo purezza (%) del singolo soggetto obbligato relativo al metano è pari a zero”.

 

Articolo 2
(Disposizioni finali)

 1. Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione viene altresì comunicata, mediante avviso diretto, ai soggetti obbligati registrati al portale BIOCAR operativo presso il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A..

 

Gilberto Pichetto Fratin

 

 

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