Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11/08/2023
Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24/08/2023

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 

DECRETO del 11 agosto 2023

"Omologazione attrezzatura provagiochi per veicoli pesanti ed approvazione attrezzatura OBD".

(Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24/08/2023)

 

IL DIRETTORE GENERALE 
per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione 


 Vista la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE;
 Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», di seguito «codice della strada» e, in particolare, l'art. 80, comma 1, che demanda ad appositi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione dei criteri, dei tempi e delle modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, «... al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti»;
 Visti gli articoli 52 e 71 del codice della strada, che pongono in capo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la competenza ad adottare decreti in materia di caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi;
 Visto altresì, l'art. 229 del suddetto codice della strada, il quale delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dal Nuovo codice della strada;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», di seguito «regolamento di esecuzione del codice della strada», e, in particolare, l'art. 237, comma 2, che prevede che: «... le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento, di cui alla appendice VIII, sono sostituite dalle corrispondenti indicate nelle norme di recepimento delle direttive comunitarie», e l'art. 241, comma 3, che dispone che: «Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo»;
 Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2017, n. 139, con il quale è stata recepita la predetta direttiva 2014/45/UE, in aderenza e nel rispetto delle previsioni recate dal suddetto art. 80;
 Visti, in particolare, l'art. 11, comma 1, del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, il quale stabilisce che: «Gli impianti e le apparecchiature utilizzati per effettuare i controlli tecnici, sono conformi ai requisiti tecnici minimi di cui al punto I dell'allegato III al presente decreto, nonchè ai requisiti stabiliti dalla autorità competente», l'allegato III, punto 1, riga 7), il quale stabilisce come requisiti minimi relativi agli impianti e alle attrezzature di controllo: «un dispositivo per controllare la sospensione ruota-asse (rilevatore del gioco delle ruote) senza sollevare l'asse che soddisfa i requisiti seguenti: a) il dispositivo deve essere equipaggiato con almeno due piastre a comando elettrico che possono essere mosse in senso opposto nelle direzioni sia longitudinale che trasversale; b) il movimento delle piastre deve essere controllabile dall'operatore dalla posizione di controllo; c) per i veicoli aventi una massa massima superiore a 3,5 tonnellate, le piastre soddisfano i seguenti requisiti tecnici: - movimento longitudinale e trasversale di almeno 95 mm, - velocità del movimento longitudinale e trasversale da 5 cm/s a 15 cm/s» e l'allegato III, punto 1, riga 13), il quale stabilisce come requisiti minimi relativi agli impianti e alle attrezzature di controllo: «un dispositivo di collegamento con l'interfaccia elettronica del veicolo, quale uno scanner OBD»;
 Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 maggio 2018, n. 211, recante: «Istruzioni operative per decreto ministeriale n. 214/2017 relativo ai controlli tecnici dei veicoli e dei loro rimorchi circolanti sulle strade pubbliche», con il quale sono state fornite indicazioni operative sui controlli tecnici;
 Vista la direttiva 2021/392/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 marzo 2021, relativa al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi alle emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1014/2010, (UE) n. 293/2012, (UE) 2017/1152 e (UE) 2017/1153;
 Visto il decreto ministeriale n. 628/96 con cui il Ministero dei trasporti ha emanato il regolamento recante norme per l'approvazione e l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore di massa complessiva non superiore a 3,5 t;
 Vista la nota, acquista al protocollo della Divisione 4 della Direzione generale per la motorizzazione prot. R U I 2537 del 26 gennaio 2023, con la quale il presidente del Gruppo di lavoro attrezzature, organo consultivo dell'Amministrazione istituito con d.d. prot. RD 13 del 3 febbraio 2021, ha trasmesso i capitolati tecnici, pervenuti e validati dai rispettivi gruppi di lavoro, relativi alle attrezzature) PROVAGIOCHI (sGdL Ponte sollevatore/Provagiochi) e OBD (sGdL Inquinamento);
 Ritenuta meritevole di accoglimento la documentazione tecnica di omologazione della attrezzatura «PROVAGIOCHI» per veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t;
 Ritenuta meritevole di accoglimento la documentazione tecnica di approvazione della attrezzatura OBD per veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t (categoria M1 ed N1) immatricolati dal 1° settembre 2009;
 Espletata con notifica la procedura di informazione in materia di norme e regole tecniche prevista dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223 di attuazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 Acquisito il parere favorevole della Commissione europea contenuto nella comunicazione TRIS (2023) 0053 (Italy) del 10 maggio 2023;


 
Decreta:


 
Art. 1
Norma di omologazione attrezzatura PROVAGIOCHI

 1. La norma di omologazione dell'attrezzatura «PROVAGIOCHI» per veicoli di massa complessiva superiore a 3.5 t. è quella riportata nel capitolato tecnico «Provagiochi per veicoli con massa complessiva superiore 3.5t.», allegato I del presente decreto.

 

Art. 2
Norma di approvazione attrezzatura OBD

 1. La norma di approvazione dell'attrezzatura «OBD» per veicoli di massa complessiva fino 3.5 t. ed immatricolati dal 1° settembre 2009 è quella riportata nel capitolato tecnico «OBD», allegato II del presente decreto.

 

Art. 3
Abrogazioni

 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa di trovare applicazione la circolare prot. n. 6710/604 del 27 luglio 2000 che prevede «Approvazione del tipo di banchi prova organi di sterzo per veicoli pesanti».

 

Art. 4
Disposizioni transitorie

 1. La commercializzazione delle attrezzature «PROVAGIOCHI», approvate in conformità alla circolare di cui all'art. 3, comma 1, sarà consentita fino ad un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 2. L'utilizzazione delle attrezzature «PROVAGIOCHI», approvate in conformità alla circolare di cui all'art. 3, comma 1, sarà consentita fino a tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 3. L'utilizzazione delle attrezzature «OBD», approvate in conformità al presente decreto, sarà obbligatoria dopo sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

 

Art. 5
Entrata in vigore

 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


 Roma, 11 agosto 2023


 
Il direttore generale: D'Anzi 

 

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