Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 06/07/2023
Gazzetta Ufficiale n. 183 del 07/08/2023
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO del 06 luglio 2023
"Determinazione delle caratteristiche e delle modalita' di installazione delle strutture portasci, portabiciclette o portabagagli, applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente, sugli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea, di categoria M2 ed M3".
(Gazzetta Ufficiale n. 183 del 07/08/2023)
IL DIRETTORE GENERALE
per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini
e alle imprese in materia di trasporti e navigazione
Visto l'art. 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 2 che prevede disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio 2018, che modifica gli articoli 61 e 164 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, del codice della strada (di seguito CdS), e che, oltre alle strutture portasci o portabagagli, introduce anche l'applicazione di portabiciclette applicate a sbalzo posteriormente o anteriormente sugli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea, di categoria M2 ed M3;
Vista la direttiva 96/53/CE del Consiglio, recepita con il decreto interministeriale del 6 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 maggio 1998, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale;
Vista la direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto ministeriale 12 settembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 novembre 2003, che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio, in base alla quale la lunghezza massima di 13,50 m per autobus a due assi e la lunghezza massima di 15,00 m per autobus con più di due assi non puo' essere superata, anche qualora siano aggiunte sovrastrutture amovibili quali i portasci;
Vista la direttiva 2015/719/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto ministeriale 6 aprile 2017
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 giugno 2017, di modifica della direttiva 96/53/CE, che prevede, per taluni veicoli stradali che circolano nella comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale;
Visto il decreto 13 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 65 del 19 marzo 1997 che determina le caratteristiche della struttura portasci o portabagagli applicata posteriormente a sbalzo negli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea;
Sentito il Servizio polizia stradale del Dipartimento della pubblica sicurezza;
Considerata la necessità di dare attuazione alle disposizioni dell'art. 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 2 e di disciplinare l'applicazione di tali strutture portabiciclette nell'ambito della circolazione stradale al fine di garantire la sicurezza degli utilizzatori e degli utenti della strada;
Ritenuto opportuno rendere omogenee le disposizioni relative alle strutture amovibili portasci, portabagagli o portabiciclette, applicate a sbalzo sugli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea, di categoria M2 ed M3;
Decreta:
Art. 1
Struttura amovibile portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando il gancio di traino a sfera di tipo omologato del veicolo stesso
E' ammessa l'installazione di una struttura amovibile portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo sugli autobus da
noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando il gancio di traino a sfera di tipo omologato già regolarmente installato sul veicolo stesso, alle seguenti condizioni:
1.1 lunghezza: non superiore a 1,20 m comprensiva delle cose trasportate (biciclette installate perpendicolarmente all'asse mediano del veicolo), nel rispetto dei limiti massimi di sagoma indicati dall'art. 61 del CdS e dalla normativa europea relativa a masse e dimensioni;
1.2. larghezza: non superiore a quella dell'autoveicolo con il limite massimo di 2,35 m;
1.3. altezza: non superiore a 2,50 m;
1.4. massa: la massa della struttura applicata, comprensiva del carico, non deve determinare il superamento della massa massima dell'autobus o il superamento delle masse massime ammissibili sugli assi nonché la massa corrispondente al carico sugli assi sterzanti anteriori in nessun caso può essere inferiore al 20% della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico. Sulla struttura di traino non deve gravare una massa superiore a quella massima prevista nell'omologazione del dispositivo di traino;
1.5. in caso di ostruzione anche parziale dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva, sulla struttura amovibile devono essere installati dispositivi supplementari corrispondenti, in quanto a numero, genere e tipo, a quelli previsti sul veicolo, nel rispetto delle prescrizioni relative ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, per garantire le condizioni di visibilità come prescritto dall'art. 164, comma 1, del CdS. I dispositivi originali devono essere occultati, qualora sia consentito dalle caratteristiche costruttive del veicolo e, comunque, in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore, e il loro inserimento o disinserimento deve avvenire in modo automatico mediante l'inserimento o il
disinserimento della spina per l'alimentazione delle luci ausiliarie ripetute sulla struttura;
1.6. in caso di ostruzione anche parziale della targa, al fine di consentire il corretto utilizzo della struttura portabiciclette, si dispone l'impiego della targa ripetitrice di cui all'art. 100 del CdS con le modalità previste per il carrello appendice al quale la struttura portabiciclette può ritenersi assimilabile per le specifiche modalità di utilizzo;
1.7. le strutture portabiciclette ed il relativo carico, qualora non sia necessario ripetere la targa posteriore ed i dispositivi luminosi, sono da ritenersi assimilate al carico sporgente e, pertanto, dovranno essere indicate con l'apposito segnale di cui all'art. 164, comma 6, del CdS e all'art. 361 del regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
1.8. l'installazione della struttura amovibile portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando il gancio di traino a sfera di tipo omologato già regolarmente installato sul veicolo stesso, nei casi indicati ai sopracitati punti 1.5 e 1.6, comporta la visita e prova da parte degli Uffici della motorizzazione civile (di seguito U.M.C.), ai sensi dell'art. 78 del CdS, con conseguente aggiornamento della carta di circolazione o del documento unico di circolazione e di proprietà.
Art. 2
Struttura amovibile portasci o portabagagli o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando gli attacchi per portasci o portabagagli previsti dal costruttore del veicolo stesso
E' ammessa l'installazione di una struttura amovibile portasci o portabagagli o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando gli attacchi per portasci o portabagagli previsti dal costruttore del veicolo stesso alle seguenti condizioni:
2.1. lunghezza: non superiore a 1,20 m comprensiva delle cose trasportate (bagagli, sci, biciclette installate perpendicolarmente all'asse mediano del veicolo), nel rispetto dei limiti massimi di sagoma indicati dall'art. 61 del CdS e dai regolamenti UE relative a masse e dimensioni;
2.2. larghezza: non superiore a quella dell'autoveicolo con il limite di 2,35 m;
2.3. altezza: non superiore a 2,50 m;
2.4. massa: la massa della struttura applicata, comprensiva del carico, non deve determinare il superamento della massa massima dell'autobus o il superamento delle masse massime ammissibili sugli assi nonché la massa corrispondente al carico sugli assi sterzanti anteriori in nessun caso puo' essere inferiore al 20% della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico. Devono essere rispettati i limiti massimi di carico previsti per gli attacchi, come indicati dal costruttore del veicolo;
2.5. in caso di ostruzione anche parziale dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva, sulla struttura devono essere installati dispositivi supplementari corrispondenti in quanto a numero, genere e tipo, quelli previsti sul veicolo nel rispetto delle prescrizioni relative ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, per garantire le condizioni di visibilità come prescritto dall'art. 164 del CdS. I dispositivi originali devono essere occultati qualora sia consentito dalle caratteristiche costruttive del veicolo e, comunque, in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore e il loro inserimento o disinserimento deve avvenire in modo automatico mediante l'inserimento o il disinserimento della spina per l'alimentazione delle luci ausiliarie ripetute sulla struttura;
2.6. in caso di ostruzione anche parziale della targa, al fine di consentire l'utilizzo della struttura portasci o portabagagli o portabiciclette, si dispone l'impiego della targa ripetitrice di cui all'art. 100 del CdS con le modalità previste per il carrello appendice al quale la struttura può ritenersi assimilabile per le specifiche modalità di utilizzo;
2.7. le strutture portasci, portabagagli o portabiciclette ed il relativo carico, qualora non sia necessario ripetere la targa posteriore e i dispositivi luminosi, sono da ritenersi assimilati al carico sporgente, e pertanto dovranno essere indicate con apposito segnale di cui all'art. 164 del CdS e all'art. 361 del regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
2.8. l'installazione della struttura amovibile portasci o portabagagli o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando gli attacchi per portasci o portabagagli previsti dal costruttore del veicolo stesso, nei casi di cui ai sopracitati punti 2.5 e 2.6, comporta visita e prova da parte degli U.M.C., ai sensi dell'art. 78 del CdS, con conseguente aggiornamento della carta di circolazione o del documento unico di circolazione e di proprietà.
Art. 3
Struttura amovibile portabiciclette applicata anteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando i punti di attacco indicati dal costruttore del veicolo
E' ammessa l'installazione di una struttura amovibile portabiciclette applicata anteriormente a sbalzo sugli autobus da
noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando i punti di attacco indicati dal costruttore del veicolo stesso alle seguenti condizioni:
3.1. lunghezza: non superiore a 0,80 m dalla sagoma propria del veicolo comprensiva delle biciclette installate, nel rispetto dei limiti massimi di sagoma dei veicoli indicati dall'art. 61 del CdS e dai regolamenti UE relativi a masse e dimensioni;
3.2. larghezza: non superiore a 2,00 m comprensiva delle biciclette installate;
3.3. struttura e biciclette non devono interferire con i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva del veicolo, con il sistema di avviso di deviazione della corsia, con il dispositivo avanzato di frenatura d'emergenza e con la visibilità del conducente;
3.4. massa: la massa della struttura applicata, comprensiva del carico, non deve determinare il superamento della massa massima dell'autobus o il superamento delle masse massime ammissibili sugli assi; la massa corrispondente al carico sugli assi sterzanti anteriori in nessun caso può essere inferiore al 20% della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico. Devono essere rispettati i limiti massimi di carico previsti per gli attacchi, come indicati dal costruttore del veicolo;
3.5. le strutture portabiciclette, applicate anteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani,
interurbani e di gran turismo devono essere sottoposte a visita e prova da parte degli UU.M.C., ai sensi dell'art. 78 del CdS, con conseguente aggiornamento della carta di circolazione o del documento unico di circolazione e di proprietà.
Le verifiche e prove da effettuare per ogni veicolo sono:
a) verifica delle masse, come indicato al punto 3.4, considerando la massa del dispositivo portabiciclette, comprensivo degli attacchi, aumentata della massa di carico prevista in 15 kg per ogni bicicletta installabile;
b) verifica della visibilità anteriore del conducente: la struttura portabiciclette comprensiva del carico non deve arrecare limitazioni alla visibilità anteriore del conducente rispetto alla configurazione dello stesso veicolo senza la struttura. Il campo di visibilità che deve essere assicurato é quello indicato al punto 15.2.4.6 del regolamento UNECE 46/06. In particolare, la prescrizione si intende ottemperata qualora venga rispettato il criterio fissato al punto 15.2.4.6.2 computando i 300 mm anteriori dal punto più avanzato della struttura portabiciclette. Se tale criterio non risulta rispettato, é necessario che il veicolo sia dotato di specchio frontale della classe VI e venga verificato il campo visivo di cui al punto 15.2.4.6.1 con la precisazione che il piano verticale trasversale di cui alla lettera b) venga posto 2 m davanti al piano trasversale verticale, di cui alla lettera a), avendo come riferimento il punto più esterno della struttura portabiciclette anziché della cabina;
c) rispetto degli angoli di visibilità dei dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e della targa. Non é
consentito lo spostamento o la replica degli stessi nel caso di costruzione anche parziale della loro visibilità ed efficacia
illuminante;
d) rispetto della non interferenza della struttura e del relativo carico come indicato al punto 3.3 con i dispositivi di avviso di deviazione di corsia e di frenatura d'emergenza, se presenti sul veicolo. Non e' consentita, per tali dispositivi, alcuna modifica;
e) rispetto della fascia di ingombro del veicolo, tenendo conto che lo sbalzo anteriore potrà essere allungato di non oltre 80 cm dalla sagoma propria del mezzo e lo sbalzo posteriore di 120 cm al massimo, in caso di applicazione della struttura anche posteriormente.
Art. 4
Disposizioni comuni
4.1. La responsabilità della sistemazione delle strutture poste a sbalzo portasci o portabagagli o portabiciclette é regolata dall'art. 164 del CdS.
4.2. Il costruttore della struttura portabiciclette deve rilasciare idonea certificazione di idoneità all'impiego, oltre ad apposito manuale con le prescrizioni d'installazione e d'uso.
Art. 5
Disposizioni finali
Il decreto 13 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 1997 recante «Determinazione delle caratteristiche della struttura portasci o portabagagli applicata posteriormente a sbalzo negli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea», é abrogato.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2023
Il direttore generale:
D'Anzi
Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2296
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