Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Decreto
Ministero dell'Economia e delle Finanze 14/04/2023
DECRETO 14 aprile 2023
Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore.
(G.U. n. 100 del 29.04.2023)
IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 803, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che i costi di elaborazione e di notifica degli atti degli enti locali e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore;
Visto l'art. 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019 il quale prevede, tra l'altro, che con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le misure concernenti il costo della notifica degli atti correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nonché le tipologie di spesa oggetto del rimborso e che nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012;
Visto l'art. 1, comma 784, della legge n. 160 del 2019 secondo il quale le disposizioni di cui ai commi da 786 a 814 si applicano alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle comunità montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali, di seguito complessivamente denominati «enti»;
Visto l'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la facoltà di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
Visto l'art. 26 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, concernente la Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione, di cui all'art. 1, comma 402, della legge n. 160 del 2019, il quale al comma 2, lettera c), stabilisce che per «amministrazioni» devono intendersi le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attività ad essi affidate ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del medesimo decreto legislativo;
Visto il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 30 maggio 2022 sull'«individuazione dei costi e dei criteri e modalità di ripartizione e ripetizione delle spese di notifica degli atti tramite la piattaforma di cui all'art. 26, comma 14 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76»;
Ritenuto che per la determinazione della misura delle spese di notifica si possa procedere a una rivalutazione di quelle previste nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012 tenuto conto dell'incremento dei costi applicati da Poste Italiane S.p.a. per ogni tipologia d'invio;
Ritenuto che per la determinazione della misura delle spese esecutive a carico del debitore si possa far riferimento agli importi indicati nella tabella A allegata al decreto del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, attualizzati tenendo conto degli incrementi registrati dall'indice Istatindice dei prezzi al consumo per famiglie, operai e impiegati - dal mese di gennaio 2001 al mese di dicembre 2021;
Ritenuto che la misura dei rimborsi delle spese per le procedure esecutive vada applicata in misura fissa per crediti non superiori a euro cinquecento, mentre per importi superiori deve essere applicato un coefficiente di maggiorazione, graduato in funzione dell'entità del credito, atto a rappresentare la maggiore onerosità riconducibile al corretto svolgimento di attività esecutive ai fini del recupero di crediti di rilevante importo;
Considerato che oltre al rimborso delle spese per le procedure esecutive svolte direttamente, agli enti e ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997 compete anche il rimborso delle spese vive sostenute per le attività necessariamente svolte da soggetti esterni, funzionalmente connesse allo svolgimento delle procedure di riscossione coattiva, da rimborsarsi nelle misure risultanti da tariffe ufficiali e sulla base di atti di liquidazione corredati di idonea documentazione;
Ritenuto di non dover procedere alla revisione dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie che pertanto continuano a trovare applicazione in forza della previsione dell'art. 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019;
EMANA
il seguente decreto:
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPETIBILITÀ DELLE SPESE DI NOTIFICA
Art. 1.
Ripetibilità delle spese di notifica
1. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni e di sollecito, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti dall'esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'art. 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative.
2. Per la ripetizione delle spese di notifica degli atti tramite la piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione di cui all'art. 26 decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 30 maggio 2022.
Art. 2.
Costo della notifica
1. L'ammontare delle spese di cui all'art. 1, ripetibile nei confronti del destinatario dell'atto notificato, è fissato nella misura unitaria di euro 7,83 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, di euro 6,51 per le raccomandate semplici, di euro 2 per le notifiche effettuate mediante l'invio a mezzo posta elettronica certificata, di euro 11,55 per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 e di euro 1,33 per i solleciti inviati a mezzo posta ordinaria ai sensi dell'art. 1, comma 795 della legge n. 160 del 2019.
2. L'ammontare delle spese di cui all'art. 1, escluse quelle relative alla traduzione degli atti, ripetibili nei confronti del destinatario degli atti stessi, è fissato nella misura unitaria di euro 12,19 per le notifiche eseguite all'estero, ai sensi dell'art. 60, primo comma, lettera e -bis ), quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, degli articoli 37 e 77 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 e dell'art. 142 del codice di procedura civile, fatto salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali.
Art. 3.
Esclusioni
1. Non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l'amministrazione è tenuta su richiesta.
2. È esclusa, altresì, la ripetizione relativamente all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione, fatta salva l'applicazione dell'art. 2, comma 1.
Art. 4.
Decorrenza
1. Le spese di cui al presente Capo si applicano per gli atti emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEI DIRITTI, ONERI E SPESE PER LA FASE ESECUTIVA
Art. 5.
Misure del rimborso delle spese esecutive a carico dei debitori
1. È approvata la tabella, riportata in allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, concernente la misura del rimborso delle spese esecutive a carico dei debitori correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari ai sensi dell'art. 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019.
2. Il valore riportato nella tabella in allegato A, rimborsa tutti i costi e gli oneri sostenuti per l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive.
3. Le spese di notifica vengono rimborsate secondo quanto previsto dal Capo I del presente decreto.
Art. 6.
Coefficienti di maggiorazione
1. Ai fini dell'applicazione dei coefficienti di maggiorazione, la misura del rimborso delle spese relative alle singole procedure esecutive, di cui alla tabella in allegato A al presente decreto, si calcola prendendo per base l'importo complessivo del credito per cui si procede.
2. Per l'esecuzione mobiliare il diritto a percepire il rimborso della spesa sorge all'atto in cui il funzionario responsabile della riscossione si presenta per eseguire il pignoramento, anche se il contribuente paghi il suo debito all'atto stesso.
Art. 7.
Rimborso delle spese sostenute per le attività funzionalmente connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva
1. Oltre al rimborso di cui agli articoli 5 e 6, compete anche il rimborso delle spese vive, diritti ed oneri sostenuti per quelle attività, riportate nella tabella in allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, funzionalmente connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva. Il rimborso di tali spese spetta sulla base di atti di liquidazione corredati da idonea documentazione.
2. Per lo svolgimento delle attività comprese nella tabella in allegato B la liquidazione del relativo rimborso è calcolata utilizzando i parametri forensi previsti dalle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.
3. È, altresì, rimborsabile ogni ulteriore ed eventuale spesa, diritto od onere, documentati, non compresi nella tabella in allegato B, strettamente attinente al tentativo di recupero coattivo del credito e necessario alla finalizzazione dello stesso.
Art. 8.
Imposte di registro e quelle sugli atti giudiziari
1. Le imposte di registro e quelle sugli atti giudiziari sono a carico dell'aggiudicatario o dell'acquirente ove sia seguita l'aggiudicazione o l'acquisto; in caso contrario le stesse sono a carico del contribuente.
Art. 9.
Decorrenza
1. Le tabelle in allegato A e B si applicano per il rimborso delle spese relative agli atti emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 10.
Annullamento o inesigibilità del credito
1. Nel caso di annullamento o inesigibilità del credito, fatte salve le diverse pattuizioni contrattuali, al soggetto affidatario spetta il rimborso delle spese a carico dell'ente creditore nella misura della spesa effettivamente sopportata e addebitata al debitore.
Art. 11.
Oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie
1. Gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie continuano a essere regolati dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, in forza dell'art. 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019.
Art. 12.
Aggiornamento delle spese di notifica ed esecutive
1. Le misure previste per le spese di notifica e per quelle esecutive di cui ai capi I e II possono essere aggiornate con cadenza triennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'aggiornamento è effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019.
Art. 13.
Pubblicazione
1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 aprile 2023
Il direttore generale delle finanze: SPALLETTA
TABELLA ALLEGATO A
SPESE ESECUTIVE
Pignoramento mobiliare: 26,00
Pignoramento presso terzi (compreso fitti e pigioni): 38,00
Pignoramento immobiliare o di mobili registrati: 248,00
Istanza di insinuazione nelle procedure concorsuali: 212,00
Incanto mobiliare: 13,00
Vendita a trattativa privata: 17,00
Incanto immobiliare: 57,00
Iscrizione di causa a ruolo: 11,00
Per ogni udienza davanti al giudice: 57,00
Progetto di attribuzione del ricavato: 38,00
Richiesta di registrazione: 11,00
Asporto per procedure eseguite nell’aggregato urbano: 35,00
Asporto per procedure eseguite fuori dell’aggregato urbano: 57,00
Deposito:
a) autocarri, autotreni, autoarticolati e semirimorchi
con portata fino a 25 q.li: 3,90 / giorno
con portata fino a 35 q.li: 4,60 / giorno
con portata oltre 35 q.li: 8,50 / giorno
di rimorchi ed autocarri con motrici: 14,20 / giorno
b) di autoveicoli
con valore fino a euro 2.582,00 - primi trenta giorni: 29,70
con valore fino a euro 2.582,00 - giorni successivi a trenta: 1,10 /giorno
con valore superiore a euro 2.582,00 - primi trenta giorni: 39,00
con valore superiore a euro 2.582,00 - giorni successivi a trenta: 1,80 / giorno
c) altri beni
con valore fino a euro 2.582,00 - primi trenta giorni: 42,50
con valore fino a euro 2.582,00 - giorni successivi a trenta: 0,90 / giorno
con valore superiore a euro 2.582,00 - primi trenta giorni: 68,00
con valore superiore a euro 2.582,00 - giorni successivi a trenta: 1,70 / giorno
Comunicazione preventiva fermo amministrativo 43,00
Comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria 212,00
Cancellazione ipotecaria 78,00
Sequestro conservativo 180,00
Coefficienti di applicazione della maggiorazione per gli importi superiori a euro 500,00
Da 500,01 A 1000,00 - incremento: 20,00%
Da 1000,01 A 3000,00 - incremento: 50,00%
Da 3000,01 A 5000,00 - incremento: 100%
Da 5000,01 A 10.000,00 - incremento: 200%
Da 10.000,01 A 20.000,00 - incremento: 300%
Oltre 20.000,00 - incremento: 500%
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