Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Decreto
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28/03/2023

 

DECRETO 28 marzo 2023

Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2023 sulle isole di Linosa e di Lampedusa.

(G.U. n. 94 del 21/04/2023)
 


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ...

DECRETA 


Art. 1.
Divieti

1. Dal 1° giugno 2023 al 31 ottobre 2023 sono vietati l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Linosa, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel Comune di Lampedusa e Linosa. 
2. Dal 25 luglio 2023 al 5 settembre 2023 sono vietati l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Lampedusa, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel Comune di Lampedusa e Linosa.

Art. 2.
Deroghe

1. Per l'isola di Linosa, nel periodo di cui all'art. 1, comma 1, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli: 
 a) veicoli che trasportano persone con disabilità, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera; 
 b) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia, di sanità e di pubblico interesse; 
 c) veicoli adibiti all'installazione e alla manutenzione di impianti e servizi per la collettività, nonché quelli adibiti all'approvvigionamento alimentare e idrico; 
 d) veicoli autorizzati per particolari motivi con provvedimento del sindaco di Lampedusa e Linosa, adottato su conforme parere del prefetto di Agrigento. 
2. Per l'isola di Lampedusa, nel periodo di cui all'art, 1, comma 2, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli: 
 a) veicoli che trasportano persone con disabilità, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera; 
 b) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia, di sanità e di pubblico interesse; 
 c) veicoli adibiti all'installazione e alla manutenzione di impianti e servizi per la collettività, nonché quelli adibiti all'approvvigionamento alimentare e idrico; 
 d) veicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate sul territorio dell'isola, che pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2022, da attestare mediante autocertificazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni; 
 e) veicoli autorizzati per particolari motivi con provvedimento del sindaco di Lampedusa e Linosa, adottato su conforme parere del prefetto di Agrigento.

Art. 3.
Autorizzazioni

1. Al Comune di Lampedusa e Linosa è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sulle isole di Linosa e di Lampedusa.

Art. 4.
Sanzioni

1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 così come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020.

Art. 5.
Vigilanza

1. Il prefetto di Agrigento è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato. 

Roma, 28 marzo 2023

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 1194 

 

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