Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Decreto
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 15/03/2023

 

DECRETO 15 marzo 2023

Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2023 sull'isola di Ischia.

(G.U. n. 79 del 03/04/2023)
 


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ...

DECRETA 


Art. 1.
Divieti

1. Dal 6 aprile 2023 al 31 ottobre 2023 sono vietati l'afflusso e la circolazione nell'isola di Ischia, Comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile 
dell'isola. 
 2. Nel medesimo periodo il divieto di cui al comma 1 é esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della Regione Campania.

Art. 2.
Deroghe

1. Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli: 
 a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri; 
 b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio; 
 c) veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata adibiti al trasporto di carburante, di gas in bombole e di rifiuti; 
 d) veicoli al servizio delle persone con disabilità, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera; 
 e) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'amministrazione comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessità; 
 f) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola, in apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza; 
 g) autoveicoli di proprietà della Città metropolitana di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e autoveicoli di proprietà dell'Osservatorio vesuviano - Istituto nazionale geofisica e vulcanologia; 
 h) veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune sul quale é indicata l'ubicazione dell'abitazione di proprietà, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare; 
 i) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria; 
 j) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da immatricolare; 
 k) autoveicoli e motocicli (come definiti dall'art. 53 del codice della strada) con targa estera, purché condotti da persone non residenti nel territorio della Regione Campania; 
 l) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in un albergo del Comune di Barano d'Ischia, alle quali sarà rilasciato apposito bollino dalla polizia municipale del suddetto comune; 
 m) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata con regolare contratto di affitto o per sette giorni in un albergo o in un'altra struttura ricettiva gestita in forma imprenditoriale situati nel Comune di Casamicciola Terme, alle quali sarà rilasciato apposito contrassegno dalla polizia municipale del suddetto comune, limitatamente al periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2023 e al periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2023; 
 n) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in un albergo del Comune di Serrara Fontana, alle quali sarà rilasciata apposita autorizzazione dalla polizia municipale del suddetto comune; 
 o) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata, o per sette giorni in un albergo situato nella frazione Panza in Forio, alle quali sarà rilasciato apposito contrassegno dalla polizia municipale del suddetto comune; 
 p) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC; 
 q) veicoli appartenenti a persone residenti nell'isola di Procida che devono recarsi sull'isola di Ischia per raggiungere le strutture sanitarie allocate presso l'ospedale «A. Rizzoli», munite di certificazione del medico di base o  dell'amministrazione della struttura ospedaliera; 
 r) veicoli di proprietà di soggetti che possono dimostrare, con certificazione della posizione assicurativa, di trovarsi alle dipendenze di aziende e attività produttive la cui sede ricade in uno dei comuni dell'isola.

Art. 3.
Autorizzazioni

1. Al prefetto di Napoli é concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione sull'isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle quarantotto ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

Art. 4.
Sanzioni

1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020.

Art. 5.
Vigilanza

1. Il prefetto di Napoli e le Capitanerie di porto, ognuno per la parte di propria competenza, assicurano l'esecuzione e  l'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo  considerato. 

Roma, 15 marzo 2023

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione
ecologica, reg. n. 949 

 

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