Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Decreto Direttoriale
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14/09/2023, n. 347
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto
DECRETO DIRETTORIALE 14 settembre 2023, n. 347
"Modalità di erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a euro 85.000.000,00, destinate a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo del gasolio nel settore del trasporto su strada in conto proprio di merci, in relazione ai maggiori oneri sostenuti dalle imprese per il relativo acquisto nel primo trimestre dell'anno 2022".
(non pubblicato in G.U.)
Il Direttore Generale
VISTO l'articolo 14, comma 1, lettera a), decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" che, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, autorizza la spesa di 85 milioni di euro, per il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24 -ter , comma 2, lettera a) , numero 2) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il predetto contributo è riconosciuto nella misura massima del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022, e comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le eventuali risorse che residuino a seguito del riconoscimento delle istanze avanzate ai sensi dei periodi precedenti, possono essere utilizzate per il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022 dalle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter , comma 2, lettera a), numero 1) del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;
CONSIDERATO che l'articolo 14, comma 1-bis, decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, prevede, altresì, che i crediti di imposta "sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essi non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti di imposta possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023.";
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, l'articolo 15, il quale prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
CONSIDERATO che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quale Ente competente alla gestione delle procedure relative al rimborso delle accise sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dispone di strumenti idonei alla ricezione delle domande delle imprese destinatarie dei predetti rimborsi, utili per le finalità di cui al presente decreto;
CONSIDERATA la necessità di definire i criteri e le modalità di assegnazione delle predette risorse nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;
VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» (legge europea 2014) in materia di istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.);
VISTA la COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE 2023/C 1711 del 9 marzo 2023 "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina";
CONSIDERATO che le risorse di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 144/2022, pari a euro 85.000.000 destinati a mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, trovano giusta misura nella disciplina della comunicazione della Commissione (2023/C 1711) "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina";
CONSIDERATO che, ai sensi della sezione 2.1, della comunicazione della Commissione (2023/C 1711), le compensazioni in parola potrebbero costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata durante la crisi attuale, per le imprese e colpite dall'aggressione russa contro l'Ucraina e/o dalle sue ripercussioni dirette o indirette;
RITENUTO che per porre rimedio a questo grave turbamento la misura di aiuto di Stato, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e nel rispetto delle condizioni individuate dalla comunicazione della Commissione (2023/C 1711);
CONSIDERATO che le misure di compensazione di cui all'articolo 14, comma 1, decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, rientrano nell'ambito della comunicazione della Commissione 2023/C 1711, in quanto sono necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia della Repubblica italiana e soddisfano tutti i requisiti richiesti dalla medesima comunicazione alla sezione 2.1;
TENUTO conto che, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, si provvede a pubblicare sovvenzioni/liquidazioni sul sito predisposto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili alla voce «Amministrazione trasparente» - «Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici» - «Atti di concessione» - beneficiario;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 196 in data 4 agosto 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 5 settembre 2023 al n. 2767 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie ordinaria - n. 214 del 13 settembre 2023;
VISTA la decisione della Commissione europea - Aiuto di Stato SA.108573 (2023/N) - Italia TCTF: Aid to undertakings performing own-account road haulage transport of good – C(2023) 6096 final del 7 settembre 2023;
VISTO che gli aiuti possono essere concessi in base alla misura a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione della Commissione fino a non oltre il 31 dicembre 2023, e che il debito fiscale in relazione al quale viene concesso l'aiuto deve essere sorto entro il 31 dicembre 2023, in linea con la lettera c) del punto 61 del Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina;
VISTO che in particolare, i beneficiari della misura sono le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24 - ter, comma 2, lettera a), numero 2) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il predetto contributo è riconosciuto nella misura massima del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022, e comunque nel limite di 85 milioni, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;
CONSIDERATO che gli aiuti previsti dalla misura non sono concessi a imprese sottoposte a sanzioni adottate dall'UE, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni; (ii) imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto di sanzioni adottate dall'UE; o (iii) imprese attive in settori oggetto di sanzioni adottate dall'UE, nella misura in cui l'aiuto comprometterebbe gli obiettivi delle sanzioni in questione, e pertanto la misura non potrà in alcun modo essere utilizzata per compromettere gli effetti previsti delle sanzioni imposte dall'UE o dai suoi partner internazionali e sarà pienamente conforme alle norme antielusione dei regolamenti applicabili. In particolare, le persone fisiche o le entità soggette alle sanzioni non beneficeranno direttamente o indirettamente della misura;
CONSIDERATO che il periodo di applicazione non può andare oltre il 31 dicembre 2023;
CONSIDERATO che prima di concedere un aiuto nell'ambito della misura in questione saranno effettuati ulteriori controlli per verificare il cumulo, registrando gli importi concessi nell'ambito della misura nel registro nazionale degli aiuti di Stato (in seguito anche RNA);
CONSIDERATO che il valore nominale complessivo dei crediti d'imposta non supererà i 2.000.000 euro per impresa; tutte le cifre utilizzate devono essere lorde, cioè prima di qualsiasi deduzione di imposte o altri oneri;
D E C R E T A
Articolo 1
(Oggetto)
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalità di erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a euro 85.000.000,00, destinate a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo del gasolio nel settore del trasporto su strada in conto proprio di merci, in relazione ai maggiori oneri sostenuti dalle imprese per il relativo acquisto nel primo trimestre dell'anno 2022.
Art.2
(Destinatari)
1. I soggetti destinatari delle misure di cui al d.l. n.144 del 23 settembre 2022 sono le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24 -ter, comma 2, lettera a) , numero 2) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 che utilizzano per l'esercizio delle predette attività veicoli di categoria euro V o superiore con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate.
Art. 3
(Criteri di determinazione)
1. Le risorse, nel limite dell'importo complessivo di cui all'art. 1, sono assegnate agli aventi diritto nella misura massima del 28 % della spesa sostenuta nel primo trimestre del 2022 per l'acquisto del gasolio, impiegato dai soggetti di cui all'art. 2 in veicoli, di categoria euro V o superiore di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
2. Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Art. 4
(Presentazione dell'istanza sulla piattaforma informatica)
1. La presentazione delle istanze per richiedere il credito d'imposta avviene attraverso una piattaforma informatica dedicata dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dalle ore 15:00 del 11/09/2023. La piattaforma informatica sarà fruibile fino alle ore 23:59 del 29 settembre 2023. In caso di esito negativo dell'istanza, potrà essere ripresentata una nuova istanza sempre entro il predetto termine.
2. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non impegna l'Amministrazione erogante il credito d'imposta, in quanto l'erogazione del citato credito dipende dalla effettiva disponibilità in bilancio delle risorse finanziarie.
Art. 5
(Procedure connesse con la piattaforma a cura dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)
1. Per il riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1, i destinatari del beneficio presentano l'istanza esclusivamente attraverso la piattaforma predisposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli che acquisisce altresì i dati secondo specifici modelli, allegati al presente decreto.
Le imprese accedono alla piattaforma tramite SPID/CNS/CIE e, superate le fasi di autenticazione e autorizzazione, procedono con l'inserimento dell'istanza, unica per ciascuna impresa, autocertificando la qualità di società di trasporto su strada di persone.
2. L'utente seleziona il soggetto per cui intende operare:
• sé stesso, aziende di cui è titolare (ditta individuale)
• aziende di cui è rappresentante legale o incaricato.
3. Non è possibile delegare altri soggetti alla presentazione dell'istanza.
4. Le domande contengono gli identificativi SDI delle fatture di acquisto in Italia del gasolio relativamente al primo trimestre 2022.
5. Il credito d'imposta è assegnato nei limiti delle risorse disponibili, di cui all'art. 1 ed entro l'importo massimo di cui alla lettera a) dei punti 61 e 62 della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE 2023/C 1711 del 9 marzo 2023 verificato attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
6. La piattaforma è articolata in due aree distinte:
• area inserimento istanza;
• area riservata per la consultazione dello stato dell'istanza.
7. Durante il periodo di apertura della piattaforma, è possibile:
• inserire una istanza;
• inserire una nuova istanza in sostituzione della precedente a seguito di un esito negativo visualizzabile nell'area riservata.
I dati richiesti per l'inserimento dell'istanza sono tutti obbligatori.
8. I files da allegare all'istanza devono contenere le seguenti informazioni necessarie alla determinazione del credito d'imposta e sono così costituiti:
File fatture (una riga per ogni fattura indicata):
• Identificativo SDI fattura;
• Tipo fattura (CARB/NO CARB);
• Importo fattura al lordo dell'IVA;
• Importo a rimborso al lordo dell'IVA (quota parte dell'importo fatturato e utilizzato per veicoli Euro V e VI di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate).
File targhe (una riga per ogni targa dei veicoli a cui si riferisce la fattura):
• Identificativo SDI fattura;
• Targa;
• Contratto di noleggio: NO
• Codice paese automezzo: IT
Inviata l'istanza, la piattaforma restituisce all'utente il relativo codice identificativo.
Art. 6
(Modalità di fruizione del credito d'imposta – Agenzia delle Entrate)
1. Il credito d'imposta è utilizzabile, entro il 31 dicembre 2023, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta concesso è disponibile decorsi dieci giorni dalla trasmissione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione di cui all'articolo 7, comma 1.
2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
3. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono trasferiti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».
Art. 7
(Trasmissione di dati)
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, acquisiti i dati delle istanze dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, effettua la verifica sul R.N.A dell'importo concedibile alla singola impresa beneficiaria nei limiti previsti dalla sezione 2.1 del "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e sulla base dei dati trasmessi da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
All'esito di tali verifiche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti emana un decreto (c.d. decreto di concessione) a seguito del quale poi provvede a registrare, sempre sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, gli aiuti concessi.
L'elenco definitivo delle imprese e degli importi riconosciuti viene quindi inviato dalla Direzione Generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione con il relativo importo del credito d'imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate all'Agenzia delle entrate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi.
2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.
Art. 8
(Aiuti di Stato)
1. I contributi di cui all'art. 1, comma 1, sono concessi entro e non oltre il termine previsto della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE 2023/C 1711 e compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni, causate dalla crisi economica a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, non ne compromettano la redditività.
Art. 9
(Verifiche e controlli)
1. In ogni caso è fatta salva la facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento e disporre in ordine alla restituzione all'entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il cumulo o in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari. Le attività previste al presente articolo sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica con le risorse già previste a legislazione vigente.
Art. 10
(Trattamento dei dati)
1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il titolare del trattamento è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con sede presso via Nomentana, 2, 00161 in Roma e Via Giuseppe Caraci, 36, 00157 in Roma è il titolare del trattamento dei dati necessari all'erogazione delle risorse previste in attuazione delle misure di cui al D.L. n. 144 del 23 settembre 2022, da intendersi limitato ai dati identificativi dei titolari di ditta individuale e dei legali rappresentanti o incaricati di società, acquisiti attraverso SPID/CNS/CIE e ai numeri di targa dei veicoli intestati eventualmente a ditta individuale, trattati ai fini dell'accesso alla Piattaforma e della presentazione dell'istanza con le modalità di cui all'articolo 5. I dati identificativi delle eventuali ditte individuali sono, altresì, trattati per lo svolgimento delle attività di inserimento nel registro aiuti di stato (RNA) dei beneficiari e dei relativi importi di cui all'articolo 7.
2. Il soggetto attuatore di cui al presente decreto – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - è designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali Responsabile del trattamento dei dati con apposito atto scritto in cui sono specificati analiticamente i compiti affidati, che non comportano decisioni sulle finalità e sulle modalità di utilizzazione dei dati stessi che restano nella sfera della titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità all'art. 28 del regolamento (UE) 679/2016.
3. I dati personali raccolti ai sensi del presente decreto possono essere trattati esclusivamente per la finalità di cui al comma 1, nell'ambito dell'attuazione dell'iniziativa come individuata all'articolo 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente con riferimento, in particolare, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali, nel rispetto dei principi di privacy by design e by default, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del credito d'imposta e ai successivi controlli sulla relativa erogazione. Con l'atto scritto, di cui al comma 2, sono altresì individuate le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell'art. 32 del regolamento (UE) 2016/679, nonché i tempi di conservazione dei dati da parte dei Responsabili del trattamento.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale amministrazione responsabile per l'attuazione della presente misura, continua ad avvalersi, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dell'Agenzia dell'Italia Digitale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dei soggetti individuati dalla medesima come subresponsabili del trattamento.
5. Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti pubblica sul sito istituzionale l'elenco dei beneficiari ai sensi del punto 87 della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE 2023/C 1711, nel rispetto della normativa in materia. I dati personali saranno trattati attraverso la Piattaforma dedicata per il tempo strettamente necessario, rispettivamente, ai fini dell'accesso e della presentazione delle istanze. I dati acquisiti attraverso SPID/CNS/CIE non saranno conservati.
Le informazioni e i dati presenti nelle istanze saranno trattati e conservati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività previste ai fini dell'erogazione delle risorse finanziarie e saranno successivamente conservati fino alla conclusione dell'iniziativa.
I dati inseriti nel registro aiuti di stato (RNA) rimarranno ivi pubblicati per il periodo di tempo previsto dalla legge.
I dati comunicati all'Agenzia delle Entrate ai fini della fruizione del credito di imposta, con le modalità previste dal precedente articolo 7, saranno trattati per il tempo necessario a gestire la procedura di compensazione e saranno, successivamente, conservati per il periodo previsto dalla normativa in materia fiscale.
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.