Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Decreto Direttoriale
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 08/06/2023, n. 242

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto

 

DECRETO DIRETTORIALE 8 giugno 2023, n. 242

"Disposizioni di attuazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 aprile 2023, n. 97 (incentivi agli investimenti nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi)".

(non pubblicato in G.U.)

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

 VISTA la legge 30 dicembre 2021 n. 234 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021);

 VISTA, altresì, la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

 VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022, recante "Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023/2025;

 CONSIDERATO che sul capitolo 7309 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, piano di gestione n. 2, risultano accantonate risorse finanziarie pari a complessivi 25 milioni di euro (annualità 2022) destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori;

 VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 aprile 2023 n. 97 (inviato alla Corte dei Conti per la registrazione), nelle more della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Serie generale, recante modalità di ripartizione ed erogazione delle risorse finanziarie destinate a favore degli investimenti da sostenersi da parte delle imprese di autotrasporto;

 VISTO in particolare l'art. 7 comma 2 del suddetto D.M. 12 aprile 2023 n. 97, che rinvia ad un successivo decreto direttoriale la disciplina delle modalità di dimostrazione dei requisiti tecnici di ammissibilità agli incentivi, le relative modalità di presentazione delle domande di ammissione nonché le modalità di svolgimento dell'attività istruttoria;

 CONSIDERATO che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto sono inquadrabili nella cornice di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nella misura in cui detti contributi si traducono nell'incentivazione all'acquisizione di veicoli commerciali di ultima generazione e ad alta sostenibilità dal punto di vista ambientale;

 VISTI, in particolare, l'articolo 2, paragrafo 1, punto 29 e l'articolo 17 del suddetto regolamento (UE) n. 651/2014, che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonché gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;

PRESO ATTO che, ai fini ai fini della definizione dei costi ammissibili per la definizione dei relativi contributi, ai sensi del summenzionato regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014, occorre far riferimento, in via generale, al sovra-costo necessario per acquisire la tecnologia più evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale rispetto alla tecnologia meno evoluta e all'intensità di aiuto come definita dal regolamento in parola;

 VISTO, inoltre, l'articolo 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di cumulo degli incentivi costituenti aiuti di Stato;

 VISTO, altresì, l'Allegato 1 al summenzionato regolamento che, al fine di circoscrivere la definizione di piccola e media impresa, stabilisce il numero dei dipendenti e le soglie finanziarie che definiscono le categorie;

 CONSIDERATO che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili per la quantificazione dei relativi contributi ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via generale, al sovra-costo necessario per acquisire la tecnologia più evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale nonché all'intensità di aiuto specificamente prevista per le varie tipologie di investimenti;

 VISTO l'articolo 10, comma 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI), all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo che prevede la possibilità della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al Regolamento stesso;

 VISTO il Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo;

 VISTO il regolamento 582/2011 recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

 VISTO il Regolamento UNECE 83 in materia di disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli con riferimento alle emissioni inquinanti sulla base del carburante utilizzato;

 VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219 recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1 (c.d. "retrofit");

 VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea" (Legge europea 2014) in materia di istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (R.N.A.);

 VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni;

 VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

 CONSIDERATO che il soggetto gestore della presente misura d'incentivazione è la società RAM Logistica, Infrastrutture, Trasporti S.p.A. (d'ora innanzi RAM o il soggetto gestore) cui compete, fra l'altro, la gestione della fase di presentazione delle domande e della successiva fase istruttoria e che, pertanto, si rende necessario fornire le disposizioni attuative di cui al presente decreto;

 

D E C R E T A

Articolo 1
(Finalità)

 1. Il presente decreto dispone in ordine alle modalità operative del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 aprile 2023, n. 97 con specifico riferimento alle modalità di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione, di rendicontazione nonché alla fase dell'istruttoria procedimentale.

 

Articolo 2
(Modalità di funzionamento)

 1. La fase introduttiva del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici è articolata in due fasi distinte e successive:
   a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l'importo   astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 3 del presente decreto;
   b) la successiva fase di rendicontazione dell'investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto.

 2. È previsto un solo periodo di incentivazione. Nello specifico la finestra temporale è la seguente:
   – dal 26 giugno 2023 all'11 agosto 2023;
 all'interno di detto periodo, fermo restando l'importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa previsto dall'articolo 2 comma 4 del D.M. 12 aprile 2023 n. 97, gli aspiranti ai benefici potranno presentare le domande di accesso all'incentivo.

 3. All'interno di detto periodo di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l'incentivo e ricadenti nelle aree omogenee di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. 12 aprile 2023, n. 97.

 4. Le risorse finanziarie, complessivamente pari ad euro 25 milioni di euro di cui all'art. 1 comma 1 del D.M. 2023, n.  97, al netto delle spettanze previste per l'attività del Soggetto gestore, sono equamente ripartite nel periodo di incentivazione secondo le percentuali di stanziamento per tipologia di investimento previste all'articolo 2 del già citato decreto ministeriale.

 5. Qualora, nel corso della fase di istruttoria ed in quella della rendicontazione di cui all'articolo 10 del presente decreto, il soggetto gestore dovesse rilevare mancanze ovvero irregolarità non sanabili, ne fornisce comunicazione all'Amministrazione che, con provvedimento motivato, dispone la non ammissione dell'impresa istante agli incentivi. In questo caso l'importo precedentemente accantonato nel corso della fase di prenotazione torna nella piena disponibilità delle risorse.

 6. Il soggetto gestore procede alla implementazione di tre "contatori", uno per ciascuna delle aree omogenee di investimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. 2023, n. 97. L'entità delle risorse via via presenti e utilizzabili per ognuna delle singole aree viene aggiornata periodicamente utilizzando l'apposita piattaforma informatica realizzata dal soggetto gestore.

7. Con la piattaforma informatica di cui al precedente comma 6 si provvede:
   1. all'accantonamento, ove la domanda appaia ammissibile, degli importi massimi concedibili a favore dei soggetti richiedenti in funzione delle domande presentate con corrispondente decurtazione dall'importo ancora disponibile per tipologia di investimento;
   2. alla riacquisizione degli importi accantonati e rispetto ai quali siano venuti meno i presupposti della "prenotazione" con possibilità di procedere con lo "scorrimento" della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza.

 8. Ove il sistema informatico rilevi l'esaurimento delle risorse finanziarie, le domande saranno ugualmente proponibili e accettate con riserva nell'eventualità di una successiva disponibilità di risorse. In quest'ultimo caso, le domande precedentemente accettate con riserva saranno istruite sulla base dell'ordine di presentazione fino ad esaurimento delle risorse.

 9. Resta fermo che l'importo risultante dall'accantonamento ai sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo è considerato esclusivamente ai fini della stima complessiva degli incentivi massimi erogabili per tipologia di investimento. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo effettivamente spettante per ciascuna impresa si procederà alla verifica dei costi rendicontati e della sussistenza in capo a ogni impresa dei requisiti previsti per gli investimenti. I contributi erogati a chiusura della rendicontazione non potranno in alcun caso superare le somme stanziate sulla base dell'istanza volta ad ottenere la prenotazione del beneficio ex art. 4 del più volte citato D.M. 97/2023.

 

Articolo 3
(Termini, modalità di compilazione e di presentazione delle domande)

 1. Possono inoltrare domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del Codice Civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, ovvero codice Ateco 49.41.

 2. Sarà possibile presentare istanza, che avrà validità di prenotazione, all'interno del periodo incentivante così come indicato al precedente art. 2 comma 2, secondo le modalità di seguito descritte. Le liste delle domande pervenute ed i "contatori" delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno raggiungibili dalla pagina web del soggetto gestore RAM http://www.ramspa.it, nella Sezione dedicata all'incentivo "Investimenti IX edizione".

 3. All'interno del periodo di incentivazione le istanze dovranno, a pena di inammissibilità, essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 26 giugno 2023 e fino e non oltre le ore 16:00 dell'11 agosto 2023 esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell'impresa richiedente e indirizzata a ram.investimenti2023@legalmail.it.

 4. Qualora ad esito dell'istruttoria sulla rendicontazione, l'impresa non risulti aver perfezionato in tutto o in parte gli investimenti dichiarati, l'Amministrazione potrà tenerne conto ai fini di successive edizioni di incentivazione. L'impresa che non intenda effettuare l'investimento prenotato, potrà annullare, entro i termini di chiusura della rendicontazione, l'istanza presentata, al fine di non incorrere nella predetta sanzione.

 5. L'istanza dovrà essere inoltrata, a pena di inammissibilità unitamente alla seguente documentazione:
   a) modello di istanza debitamente compilato, attraverso apposito modello informatico, in tutte le sue parti e firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa. Il modello informatico di tipo "pdf editabile" dovrà essere compilato e salvato senza ulteriore scansione e potrà essere reperito al sito web del soggetto http://www.ramspa.it, nella Sezione dedicata all'incentivo "Investimenti IX edizione". Al suddetto indirizzo web sarà altresì possibile ottenere tutte le informazioni tecniche, utili per la compilazione del suddetto modello;
   b) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell'impresa;
   c) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d'incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore del D.M. 12 aprile 2023 n.97 (ovvero a far data dal 23 maggio 2023) e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto dovrà inoltre essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa e contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l'indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 del D.M. 2023, n. 97.
 Ai soli fini della formazione dell'ordine di prenotazione faranno fede la data e l'ora di invio dell'istanza inoltrata tramite posta elettronica certificata (PEC). In nessun caso saranno prese in considerazione le domande inviate al di fuori dei termini di presentazione di cui all'art. 3 comma 3 del presente decreto.

 6. Il soggetto gestore RAM, pubblicherà l'elenco delle domande pervenute indipendentemente dalla regolarità formale e sostanziale delle stesse che sarà verificata successivamente. L'elenco verrà pubblicato entro la data dell'11 settembre 2023.

 7. Il link per l'accesso all'elenco delle domande pervenute, che costituirà l'ordine di priorità acquisito, verrà pubblicato sul sito web del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti nella sezione "Temi – Trasporti – Autotrasporto merci – Documentazione - Autotrasporto merci - Contributi ed incentivi per l'anno 2022 - Investimenti" e sul sito del soggetto gestore. Tale elenco, avente valore quale ordine di prenotazione e di determinazione dell'ammontare massimo del contributo erogabile, resta valido in attesa della verifica dei requisiti dell'impresa istante e della documentazione allegata, che avverrà nelle fasi di istruttoria della rendicontazione e sino al suo aggiornamento a seguito di eventuali scorrimenti.

 8. All'interno del periodo di incentivazione l'impresa ha diritto di presentare una sola domanda di accesso agli incentivi, contenente tutti gli investimenti, anche per più di una tipologia. È possibile annullare l'istanza precedentemente inoltrata ed, eventualmente, contestualmente, presentare, secondo le modalità di cui ai commi precedenti, una nuova domanda, riportando come oggetto della PEC la dicitura "annullamento istanza" oppure "annullamento istanza e nuova presentazione", con l'effetto di uno scorrimento nella graduatoria ad una nuova posizione in coda.

 

Articolo 4
(Prova del perfezionamento dell'investimento)

 1. Nella fase di rendicontazione tutti i soggetti che hanno presentato domanda hanno l'onere di fornire la prova del perfezionamento dell'investimento e la prova che il medesimo è stato avviato in data successiva alla pubblicazione del D.M. 12 aprile 2023, n. 97 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo le modalità di seguito descritte. La prova che l'investimento è stato avviato in data successiva alla pubblicazione del D.M. 2023, n. 97 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana costituisce un presupposto per l'ammissione all'erogazione del contributo. La guida all'utilizzo del sistema informatico di gestione sarà disponibile alla pagina http://www.ramspa.it, nella Sezione dedicata all'incentivo "Investimenti IX edizione", entro la data dell'11 settembre 2023.

 2. Le imprese che hanno presentato istanza, trasmettono a decorrere dalle ore 10:00 dell'11 settembre 2023 ed entro le ore 16:00 dell'11 giugno 2024, utilizzando la piattaforma informatica implementata da RAM S.p.A., la documentazione tecnica di cui agli articoli da 4 a 9 del presente decreto, nonché la prova documentale dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene. Per le acquisizioni relative a rimorchi e semirimorchi, dovrà essere altresì fornita prova del prezzo pagato per i dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 del D.M. 2023, n. 97. La piattaforma informatica sarà resa nota sul sito web deII'Amministrazione, nella pagina: http://www.mit.gov.it/temi/trasporti/autotrasporto-merci/documentazione, e sul sito della RAM all'indirizzo http://www.ramspa.it, nella Sezione dedicata all'incentivo "Investimenti IX edizione".
 Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse all'interessato all'indirizzo PEC dell'impresa, mittente dell'istanza.

 3. Solo successivamente a detto adempimento la domanda effettuata con prenotazione potrà considerarsi perfezionata facendo salvi gli effetti della posizione acquisita. Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le domande che non verranno rendicontate decadranno automaticamente liberando risorse e determinando lo scorrimento dell'elenco degli istanti.

 4. In ogni caso si rende noto che, qualora l'impresa che, pur avendo presentato domanda di accesso aII'incentivo e non avendo annullato la stessa, non provveda alla chiusura della fase di rendicontazione, attraverso la piattaforma informatica e secondo le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3, la documentazione richiesta in fase di rendicontazione ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento prenotato in fase di istanza, l'Amministrazione potrà tenerne conto nell'ambito di successive edizioni di incentivazione.

 5. Ove gli atti comprovanti I'acquisizione dei beni siano redatti in Iingua straniera, dovranno, a pena di esclusione, essere tradotti in Iingua italiana secondo la disposizione dell'art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in materia di documentazione amministrativa.

 6. In ragione della sua peculiare natura, ove l'acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario, l'aspirante all'incentivo ha l'onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della documentazione. La prova del pagamento dei suddetti canoni può essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata all'utilizzatore dalla società di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall‘utilizzatore a favore della suddetta società. Dovrà, inoltre, essere dimostrata la piena disponibilità del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene medesimo. La predetta documentazione dovrà essere trasmessa, secondo le modalità di cui ai precedenti commi, entro il termine previsto per la presentazione della rendicontazione.

 8. In caso di acquisizione di veicoli, la concessione dell'incentivo è subordinata, altresì, alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli comprovabile tramite la ricevuta (mod. M 2119) rilasciata daII'UMC sia avvenuta in Italia fra la data di entrata in vigore del D.M 2023 n. 97 (ovvero a far data dal 23 maggio 2023), ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione. In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero, ovvero immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri "zero".

 

Articolo 5
(Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, ibrida nonché a trazione elettrica - art. 2, comma 1 lettera a) del D.M. 97/2023)

 1. Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti tecnici dei veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (Full Electric), nonché per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, gli aspiranti all'incentivo hanno l'onere di produrre:
   a) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, per la prima volta in Italia, in data successiva all'entrata in vigore del D.M. 12 aprile 2023 n.97;
   b) attestazione tecnica del costruttore rilasciata su carta intestata, attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 97/2023;
   c) nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica articolo 2, comma 1, lett. a) del D.M. 97/2023, prova documentale dell'acquisizione del sistema di riqualificazione elettrica nonché della relativa omologazione giusta quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219;
   d) qualora contestualmente all'acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa si richieda la maggiorazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad euro VI step E o Euro 6 E di cui all'articolo 5 comma 2 del D.M. 97/2023, dovrà essere allegata copia del documento di immatricolazione dei veicoli rottamati oltre alla prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del numero di targa e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione. La rottamazione deve essere avvenuta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.M. 97/2023 ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione;
   e) attestazione che il veicolo è munito, per la propulsione, di almeno due diversi convertitori di energia e di due diversi sistemi di immagazzinamento dell'energia a bordo del veicolo relativamente ai veicoli ibridi (con alimentazione diesel ed elettrica).

 

Articolo 6
(Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica - art. 2, comma 1, lettera b) del D.M.  2023, n. 97)

 1. Quanto alla radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI step E di massa complessiva a partire da 3,5 tonnellate, comprese, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, nonché Euro 6 E ai sensi di quanto previsto dall'Art. 12, commi 2 e 3, del Regolamento (CE) n.715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia, per ciascun periodo di incentivazione, gli aspiranti all'incentivo hanno l'onere di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti requisiti tecnici e condizioni:
   a) copia del documento di immatricolazione dei veicoli rottamati oltre alla prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del numero di targa e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione. La rottamazione deve essere avvenuta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.M. 97/2023 ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione;
   b) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, per la prima volta in Italia, in data successiva all'entrata in vigore del D.M. 97/2023.

 

Articolo 7
(Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, adibiti al trasporto combinato - art.2, comma 1, lettera c) del D.M. 97/2023)

 1. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il traporto combinato marittimo dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 al D.M. 97/2023 volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica, gli aspiranti agli incentivi hanno l'onere di produrre la prova documentale di seguito specificata:
   a) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, per la prima volta in Italia, in data successiva all'entrata in vigore del D.M. 97/2023;
   b) attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC 596-5 quanto ai veicoli idonei al trasporto combinato ferroviario, ovvero dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo;
   c) documentazione comprovante l'installazione di almeno uno dei dispositivi di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 aprile 2023, n. 97, con l'indicazione dei relativi costi sostenuti;
   d) qualora contestualmente all'acquisizione di nuovi veicoli si richieda la maggiorazione per rottamazione di un rimorchio o semirimorchio, dovrà essere allegata copia del documento di immatricolazione dei veicoli rottamati oltre alla prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del numero di targa e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione. La rottamazione deve essere avvenuta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.M. 97/2023 ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione;

 2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti ha l'onere di fornire anche la seguente documentazione:
   a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore, attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di un programma destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
   b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale. 

 

Articolo 8
(Acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale - art. 2, comma 1 lett. c) del D.M. 12 aprile 2023 n. 97)

 1. Circa l'acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, gli aspiranti agli incentivi, hanno l'onere di produrre:
   a) in caso di acquisizione di rimorchi o semirimorchi certificazione del costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 5, comma 5 lett. b) del D.M. 97/2023 per le unità frigorifere/calorifere;
   b) documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del D.M. 97/2023;
   c) in caso di sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate, attestazione del costruttore che le nuove unità frigorifere sono alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del Regolamento UE n°2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante.

 2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti anche:
   a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore, attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di un programma destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
   b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.

 

Articolo 9
(Delle maggiorazioni)

 1. Relativamente alle maggiorazioni del 10% del contributo di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 97/2023, ove ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda, gli aspiranti agli incentivi, dovranno fornire nella fase di rendicontazione, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.

 2. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione pari al 10% per le acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese, gli interessati dovranno trasmettere, nella fase di rendicontazione, copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'articolo 3, comma 4 ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33.

 

Articolo 10
(Della rendicontazione e dell'attività istruttoria-Soggetto gestore)

 1. Gli aspiranti agli incentivi che hanno presentato istanza di prenotazione provvedono a trasmettere tutta la documentazione a comprova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento, come esplicitata dagli articoli da 4 a 9 del presente decreto secondo le modalità di cui all'articolo 4 commi 2 e 3.

 2. Il Soggetto gestore svolge le attività così come definite negli articoli precedenti previa sottoscrizione di atto attuativo dell'accordo di servizio MIT-RAM. Il soggetto gestore provvede all'implementazione della piattaforma informatica ed alla sua gestione, alla gestione del flusso documentale via posta elettronica certificata di cui all'articolo 3 del presente decreto nonché al ricevimento informatico e alla relativa archiviazione delle domande presentate nei termini ai fini della successiva attività istruttoria, all'aggiornamento dei "contatori" tramite la redazione dell'elenco delle domande acquisite ordinate sulla base della data di presentazione, all'attività istruttoria e alla verifica della rendicontazione ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo all'Amministrazione. La Commissione di cui al successivo comma 3, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, determina l'accoglimento delle istanze, dando comunicazione all'impresa del relativo provvedimento di ammissione.

 3. Con decreto direttoriale è nominata una Commissione per la validazione dell'istruttoria compiuta dal Soggetto gestore delle domande presentate, composta da un Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per la mobilità sostenibile, e da due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonché da un funzionario con le funzioni di segreteria.

 4. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, si ravvisino lacune comunque sanabili della rendicontazione presentata, vengono richieste, tramite PEC, le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni entro i quali l'impresa dovrà fornire gli elementi richiesti attraverso il caricamento degli stessi sulla piattaforma informatica. Qualora entro detto termine, l'impresa medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l'istruttoria verrà conclusa sulla sola base della documentazione valida disponibile. In ogni caso nessuna richiesta di integrazione istruttoria è dovuta per la mancanza della documentazione che doveva essere trasmessa dagli interessati a pena di esclusione.

 5. Nel caso l'attività istruttoria rilevi la mancanza dei requisiti previsti a pena di esclusione dal D.M. 97/2023 ovvero l'insufficienza della documentazione anche a seguito della procedura esperita ai sensi del comma 4, l'Amministrazione esclude senz'altro l'impresa dagli incentivi con provvedimento motivato e provvede all'immediata riacquisizione dei relativi importi.

 

Articolo 11
(Cumulabilità degli aiuti)

 1. Ai sensi dell'articolo 8, commi 3, 4 e 5 del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in caso di identità di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.

 2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del regolamento (UE) 1407 della commissione del 18 dicembre 2013 («de minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.

 3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, l'Amministrazione si avvale del registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

 

Articolo 12
(Verifiche e controlli)

 1. In ogni caso è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere con tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione degli incentivi e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento del relativo provvedimento di concessione, e disporre in ordine all'obbligo di restituzione ove, in esito alle verifiche effettuate, emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive rese  ovvero nel caso di violazione dell'articolo 6, comma 2 del D.M. 97/2023.

 2. Al fine di garantire l'effettività di quanto previsto dall'articolo 2, comma 6 del D.M. 97/2023, l'Amministrazione avvalendosi del C.E.D. del Dipartimento per i trasporti provvede all'inserimento di appositi ostativi informatici per impedire il cambio di intestazione dei veicoli in violazione del vincolo di inalienabilità.

 3. Al fine di verificare quanto previsto dall'articolo 2, comma 7 del D.M. 97/2023 l'Amministrazione si avvale del C.E.D. del Dipartimento per i trasporti.

 4. Il presente decreto è pubblicato nel sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella sezione dedicata all'autotrasporto "Documentazione", nel sito web della Società Rete Autostrade Mediterranee nonché nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

Il Direttore della Divisione 7
Ing. Donatella Orlandi

 

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