Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Decreto Dirigenziale
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 15/05/2023, n. 735
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Direzione Generale Territoriale del Nord-Est
DECRETO DIRIGENZIALE 15 maggio 2023, n. 735
"Autotrasporto Internazionale di merci in transito in Italia attraverso il porto di Trieste – Nuovo regolamento inerente la digitalizzazione dei permessi"
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ed in particolare, l’art. 16, in tema di funzioni dei Dirigenti di uffici dirigenziali generali;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190, come modificato ed integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 115, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”;
VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con L. 55/2021, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” che ha ridenominato il “Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti” “Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili”;
VISTO il D.M. n. 481 del 30.11.2021 che ha rimodulato il numero ed i compiti degli Uffici dirigenziali di livello non generale, nell’ambito degli uffici dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con L. 204/2022, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” che ha ridenominato il “Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili” “Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti”;
VISTO il D.P.C.M. in data 03.01.2022, con il quale è stato conferito allo Scrivente l’incarico di funzione di livello generale di direzione della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est, registrato alla Corte dei Conti il 29.01.2022, Uff. controllo atti Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e del Ministero della Transizione Ecologica, con il n. 119;
VISTO il D.M. 17.01.1981, come modificato dal D.M. 20.12.1984 e dal D.M. 04.05.2001, concernente la liberalizzazione dell’autotrasporto internazionale di merci in transito in Italia attraverso il Porto di Trieste;
VISTO il D.M. 21.01.1982 recante la proroga, a tempo indeterminato, della liberalizzazione del transito sul territorio italiano attraverso il porto di Trieste degli autotrasporti internazionali di merci;
VISTA la nota datata 03.01.1987 con allegato, in copia, il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui ai DD.MM. 17.01.1981 e 20.12.1984 a suo tempo emanato dal Direttore del Centro di Coordinamento per il Porto di Trieste (dott. Ing. Giorgio Bortolotti);
VISTO il D.lgs. 1° aprile 2004, n. 111, in tema di trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti alla Regione Friuli-Venezia Giulia;
VISTA la nota ministeriale prot. 2045 del 15.03.2011 avente ad oggetto “D. Lgs 111/2004 – Funzioni non trasferite” che individua nella DGT Nord-Est il soggetto deputato al coordinamento e controllo dell’attività di rilascio dei permessi autorizzativi per vettori stranieri di accesso al porto di Trieste e all’autoporto di Fernetti, di cui ai Decreti Ministeriali 17.01.1981 e 14.02.1989;
LETTO E RICHIAMATO il D.D. della scrivente DGT NE n. 198 del 18.12.2015 con il quale è stata adottata l’ultima versione del Regolamento per la disciplina della materia in esame (che seguiva esostituiva le precedenti versioni del medesimo Regolamento), conformemente alle indicazioni ministeriali, nelle more della informatizzazione del servizio e con l’ausilio della Prefettura di Trieste, all’uopo espressamente coinvolta, insieme all’Autorità Portuale di Trieste ed al Direttore del locale Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
VALUTATO che il suddetto Regolamento disciplinava sia l’applicazione del D.M. 17.01.1981 e ss.mm.ii. (inerente alla liberalizzazione dell’autotrasporto internazionale di merci in transito in Italia attraverso il porto di Trieste), sia l’applicazione del D.M. 14.02.1989 (inerente all’accesso degli autoveicoli esteri all’autoporto di Fernetti per le operazioni di carico, scarico e trasbordo);
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 13.07.2017 concernente l’organizzazione amministrativa per la gestione dei punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste (GU n.177 del 31-7-2017) e, in particolare, l’art. 5 che specifica che le autorizzazioni relative al transito degli automezzi di nazionalità estera destinati o provenienti dal porto franco di Trieste vengono rilasciati dalla competente Autorità di sistema portuale, al fine di favorire lo sviluppo del traffico marittimo e delle attività connesse;
VISTA l’ordinanza del Presidente dell’Autorità Portuale di Trieste n. 06/2014 del 10.02.2014 in materia di utilizzo del Port Community System (PCS) cosiddetto “Sinfomar”;
VISTO il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii.;
TENUTO CONTO della necessità, da tempo caldeggiata a tutti i livelli, di digitalizzare il rilascio dei permessi di transito in questione, con conseguente necessità di adeguare alle nuove modalità di rilascio anche il sopra citato Regolamento approvato con D.D. n. 198/2015;
VALUTATO che la digitalizzazione dei permessi consentirà di velocizzare le procedure, agevolare i traffici marittimi e le attività connesse, di ridurre la congestione del traffico, di rilevare automaticamente anomalie relative alla movimentazione delle merci, di effettuare il controllo automatizzato del visto entrare e di procedere al monitoraggio doganale e logistico dei flussi delle merci in ingresso al Porto Franco di Trieste;
VALUTATO che l’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Orientale (soggetto cui è ancora oggi demandato il rilascio dei permessi di transito c.d. liberalizzato in forza del D.D. n. 198/2015), con il placet della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l’Autotrasporto, ha recentemente messo a punto un progetto per la digitalizzazione delle procedure di rilascio di tutti i permessi/autorizzazioni di transito e, quindi, sia delle autorizzazioni di propria stretta competenza relative al transito dei veicoli di nazionalità estera tra punti franchi del Porto di Trieste in forza del sopra citato D.M. 13.07.2017, sia dei permessi di transito c.d. liberalizzato ex D.M. 17.01.1981 e ss.mm.ii.;
LETTA E RICHIAMATA la nota del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l’Autotrasporto prot. 4247 del 17.02.2023, recante la piena approvazione del progetto realizzato dall’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Orientale avente ad oggetto la sopra indicata integrale digitalizzazione delle procedure di rilascio anche dei permessi di transito c.d. liberalizzato ex D.M. 17.01.1981 e ss.mm.ii., per le quali permane in capo alla DGT NE una competenza di coordinamento e controllo;
VISTA la nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle Dogane di Trieste, prot. 3576/RU del 14.02.2023 recante il parere in merito all’avvio del progetto di digitalizzazione dei permessi di transito e conseguente applicazione dei nuovi modelli digitalizzati;
VISTA la nota dell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Orientale prot. 7601 del 12.5.2023 avente ad oggetto integrazione in merito ai modelli digitalizzati di rilascio dei suddetti permessi di transito liberalizzato;
VALUTATA la competenza a procedere;
D E C R E T A
per le motivazioni indicate in preambolo
Articolo unico
1. E’ adottato il “Regolamento di applicazione del D.M. 17.01.1981 e ss.mm.ii. (inerente alla liberalizzazione dell’autotrasporto internazionale di merci in transito in Italia attraverso il Porto di Trieste)” riportato in allegato al presente decreto per formarne parte integrante, comprensivo dei fac-simili delle richieste e dei permessi di transito liberalizzato.
2. Il Regolamento di cui al comma 1 entrerà in vigore a partire dalla data del 15.6.2023.
3. Il presente Decreto è trasmesso all’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Orientale, AdSP MAO – Porti di Trieste e Monfalcone per il seguito di competenza, nonché al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per opportuna conoscenza ed ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale (www.mit.gov.it), nella sezione “Amministrazione Trasparente”, al Ministero dell’Interno, alla Regione Friuli-Venezia Giulia, alla Prefettura di Trieste, all’Agenzia delle Dogane ed a Interporto di Trieste S.p.A.
4. Dal 15.6.2023 il D.D. della DGT NE n. 198 del 18.12.2015, per la parte regolatoria di applicazione del D.M. 17.01.1981, cessa la sua efficacia, in quanto viene sostituito dal Regolamento approvato con il presente Decreto.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Paolo AMOROSO
REGOLAMENTO
di applicazione del D.M. 17.1.1981 e ss.mm.ii. (inerente alla liberalizzazione dell’autotrasporto internazionale di merci in transito in Italia attraverso il Porto di Trieste)
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento definisce le modalità di rilascio dei permessi di transito di cui al D.M. 17.01.1981 e ss. mm. ii. (inerente alla liberalizzazione dell’autotrasporto internazionale di merci in transito in Italia attraverso il Porto di Trieste) e al Decreto Interministeriale del 13.07.2017 concernente l’organizzazione amministrativa per la gestione dei punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste (G.U. n. 177 del 31.07.2017).
Art. 2
Soggetti deputati al coordinamento e controllo
1. La Direzione Generale Territoriale del Nord-Est del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - in seguito DGT NE - è il soggetto deputato al coordinamento e al controllo dell’attività di rilascio dei permessi di transito sul territorio italiano ai vettori di nazionalità extra UE impiegati nell’autotrasporto di merci, provenienti dal Porto di Trieste e diretti ai valichi di frontiera del Brennero, di Tarvisio, di Gorizia e di Fernetti - in seguito valichi di frontiera autorizzati - e viceversa, di cui al D.M. 17.01.1981.
2. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale - in seguito AdSP MAO - al fine di favorire lo sviluppo del traffico marittimo e delle attività ad esso connesse, è il soggetto deputato al rilascio e al controllo delle autorizzazioni relative al transito vettori di nazionalità extra UE impiegati nell’autotrasporto di merci che necessitano di movimentazioni di natura logistica tra i diversi punti franchi del Porto di Trieste.
Art. 3
Soggetti deputati al rilascio dei permessi e delle autorizzazioni
1. I permessi di cui al D.M. 17.01.1981 e ss.mm.ii., sono rilasciati dalla DGT NE per il tramite dell’AdSP MAO come disposto dal presente Regolamento.
2. Le autorizzazioni di transito tra punti franchi del Porto di Trieste sono rilasciate dall’AdSP MAO, secondo la specifica regolamentazione emessa dall’AdSP MAO stessa con proprio decreto.
Art. 4
Tipologie di permessi e autorizzazioni
1. I permessi di cui al D.M. 17.01.1981 e ss.mm.ii. possono essere di due tipi:
a) permessi di sbarco (modello A) per i veicoli o complessi veicolari sbarcati nel Porto di Trieste e diretti ad uno dei valichi di frontiera autorizzati. Il permesso può essere poi utilizzato per completare il viaggio con il transito di rientro dallo stesso valico di confine al Porto di Trieste per essere poi imbarcato;
b) permessi di imbarco (modello B) per i veicoli o complessi veicolari provenienti da uno dei valichi di frontiera autorizzati e diretti all’imbarco nel Porto di Trieste.
2. I permessi di cui al comma 1 autorizzano il transito sul suolo italiano per il tempo strettamente necessario a coprire il percorso di andata “porto di Trieste - valico di confine” e di ritorno “valico di confine - porto di Trieste” e, comunque, mai superiore alle 24 ore, sia per la tratta di andata che per la tratta di ritorno.
3. Il percorso autorizzato con i permessi di cui al comma 1 dovrà sempre essere quello più breve via autostrada. È consentito il transito sulla rete urbana ed extraurbana solo nei tratti compresi tra l’uscita del Porto di Trieste e il primo imbocco del raccordo autostradale disponibile sempre lungo il percorso più breve.
4. Le autorizzazioni di transito di cui al D.I. 13.07.2017 possono essere rilasciate per i trasferimenti, a soli fini logistici, dei veicoli o complessi veicolari tra i diversi punti franchi del Porto di Trieste.
5. Il percorso autorizzato con le autorizzazioni di cui al comma 4 dovrà sempre essere quello più breve tra punti franchi, come indicato nello specifico regolamento emesso dall’AdSP MAO.
Art. 5
Procedure di rilascio dei permessi ex D.M. 17.01.1981
1. Ai fini del rilascio dei permessi di cui all’art. 4, comma 1, del presente Regolamento, il trasportatore o suo delegato deve presentare una richiesta di rilascio di permesso di transito liberalizzato, utilizzando esclusivamente i modelli allegati al presente Regolamento (Modello 2A o 2B).
2. La richiesta deve essere compilata in tutti i campi obbligatori e deve essere data evidenza dell’assolvimento della vigente imposta di bollo (pari ad Euro 16,00 – sedici/00 alla data del presente Regolamento), anche assolta virtualmente, da abbinare alla domanda di rilascio del permesso.
3. L’istruttoria è avviata al termine della procedura di presentazione, all’avvenuta conferma dell’assolvimento dell’imposta di bollo.
4. La procedura di rilascio differisce a seconda della tipologia di permesso:
a) permesso di sbarco (modello A): a seguito dell’accertamento dell’ammissibilità al transito liberalizzato, al trasportatore o suo delegato è rilasciato un documento preautorizzatorio numerato, munito di QRcode per la verifica antifalsificazione conforme al modello allegato al presente Regolamento, recante i seguenti dati:
• nazionalità del veicolo o dei veicoli costituenti il complesso veicolare;
• targa dei veicoli (motrice, semirimorchio ecc.);
• identificativo della nave di sbarco;
• data di sbarco;
• valico di confine di transito;
• destinazione finale; da consegnare al varco di uscita dal Porto di Trieste ai fini del rilascio del permesso.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha la facoltà di sospenderne il rilascio.
All’uscita dal Porto di Trieste, personale incaricato dall’AdSP MAO ritira il documento preautorizzatorio e rilascia all’autista il permesso di transito liberalizzato (modello A) con destinazione confine nazionale. Tale permesso riporta, tra l’altro, la data e l’ora di uscita dal Porto di Trieste e le targhe dell’intero complesso veicolare. L’orario indicato farà fede per il conteggio delle 24 ore per il completamento del viaggio tra il Porto di Trieste e il valico di confine lungo il percorso indicato.
Il permesso è numerato ed è munito di QRcode per la verifica antifalsificazione.
In caso di utilizzo del medesimo permesso per il rientro al Porto di Trieste, l’autista dovrà provvedere a compilare il riquadro relativo al viaggio di ritorno prima dell’ingresso in Italia attraverso un valico di frontiera autorizzato e in particolare dovrà riportare l’ora di ingresso in territorio Italiano.
All’ingresso nel Porto di Trieste il permesso di transito liberalizzato (modello A di ritorno) viene ritirato dal personale incaricato dall’AdSP MAO ai fini della verifica della regolarità del transito. A sistema vengono registrate la data e dell’ora di ingresso nel punto franco.
b) permesso d’imbarco (modello B): a seguito dell’accertamento dell’ammissibilità al transito liberalizzato, al trasportatore o suo delegato è rilasciato il permesso di transito liberalizzato (modello B) con l’indicazione del valico di frontiera autorizzato d’ingresso in Italia. Tale permesso riporta la data e l’ora di ingresso in Italia e le targhe dell’intero complesso veicolare.
Il permesso è numerato ed è munito di QRcode per la verifica antifalsificazione.
All’ingresso nel Porto di Trieste il permesso di transito liberalizzato (modello B) viene ritirato dal personale incaricato dall’AdSPMAO ai fini della verifica della regolarità del transito. A sistema vengono registrate la data e dell’ora di ingresso nel punto franco.
Art. 6
Procedure di rilascio delle autorizzazioni ex D.I. 13.07.2017
1. Ai fini del rilascio del permesso di cui all’art. 4, comma 4, del presente Regolamento, il trasportatore o suo delegato deve presentare una richiesta di autorizzazione, utilizzando esclusivamente i modelli previsti dall’AdSP MAO e secondo le procedure da questa definite.
2. La richiesta deve essere compilata in tutti i campi obbligatori.
3. L’istruttoria è avviata al termine della procedura di presentazione.
4. A seguito dell’accertamento dell’ammissibilità al transito, al fine di consentire, a soli fini logistici, la movimentazione dei veicoli di nazionalità extra UE impiegati nell’autotrasporto di merci tra i punti franchi del Porto di Trieste, è rilasciato un documento preautorizzatorio numerato, munito di QRcode per la verifica antifalsificazione da consegnare al varco di uscita dal Porto di Trieste ai fini del rilascio del permesso denominato Free Port Transfer (FPT).
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha la facoltà di sospenderne il rilascio.
All’uscita dal Porto di Trieste, personale incaricato dall’AdSP MAO ritira il documento preautorizzatorio e rilascia all’autista il permesso Free Port Transfer (FPT) con destinazione un altro punto franco del Porto di Trieste per scopi logistici. Tale permesso riporta il timbro attestante la data e l’ora di uscita e le targhe dell’intero complesso veicolare. Tale ora farà fede per il conteggio delle ore richieste per completare il trasferimento tra punti franchi del Porto di Trieste, come stabilito dalle procedure definite dall’AdSP MAO.
5. All’ingresso nel punto franco di destinazione l’autorizzazione (Free Port Transfer) viene ritirata dal personale incaricato dall’AdSP MAO ai fini della verifica della regolarità del transito, con la registrazione della data e dell’ora di ingresso nel punto franco di arrivo.
6. La regolamentazione per tali autorizzazioni è adottata dall’AdSP MAO con proprio decreto che definisce le casistiche ammissibili ed i dati che devono essere indicati nell’autorizzazione, quali la targa della motrice e del semirimorchio (dunque tutte le targhe nel caso di complessi veicolari), l’impresa che effettua il trasporto, la nazionalità, la data e l’ora di uscita dai punti franchi del Porto di Trieste, l’area di provenienza e di destinazione, la durata del transito autorizzato.
Art. 7
Obblighi dell’AdSP MAO
1. L’AdSP MAO è tenuta a comunicare alla DGT NE qualsiasi situazione dubbia in ordine al rilascio dei permessi di transito liberalizzato di cui all’art. 4, comma 1, del presente Regolamento.
2. L’AdSP MAO mette a disposizione della DGT NE in tempo reale tutte le informazioni in merito alle richieste, ai rilasci e alle registrazioni dei permessi di transito liberalizzato, attraverso il sistema informatico dell’AdSP MAO “Port Community System”.
Art. 8
Obblighi dei trasportatori
1. Il trasportatore è tenuto a verificare la correttezza dei dati inseriti nel permesso di transito liberalizzato che deve conservare a bordo dell’autoveicolo fino all’uscita dal territorio nazionale ovvero all’ingresso in uno dei punti franchi del Porto di Trieste.
2. Il trasportatore è tenuto ad effettuare sempre il percorso indicato sul permesso. Non sono ammesse deviazioni rispetto al percorso indicato nel permesso.
3. Per gli spostamenti logistici di automezzi di nazionalità extra UE tra punti franchi del Porto di Trieste il percorso ammesso è solo quello indicato nello specifico regolamento di tali autorizzazioni emesso dall’AdSP MAO.
Art. 9
Regime sanzionatorio
1. In caso di irregolarità comunque commesse nell’esecuzione dei trasporti internazionali in regime di transito liberalizzato, senza pregiudizio per l’eventuale azione penale nel caso in cui venga integrata una ipotesi di reato, possono essere adottate le sanzioni amministrative della diffida e della sospensione dalla possibilità di accedere nel territorio nazionale in regime di transito liberalizzato, meglio indicate al D.M. del 17.01.1981.
2. Ove ne ricorrano i presupposti, si applicano altresì le previsioni, salvo altre, in tema di trasporto abusivo di cui agli artt. 44 e 46 della L. 298/1974.
Allegati
• fac-simile Richiesta Mod. 2A – riproduzione del nuovo modello digitale
• fac-simile Richiesta Mod. 2B – riproduzione del nuovo modello digitale
• fac-simile Modulo per il ritiro del permesso di transito liberalizzato al varco portuale – riproduzione del nuovo modello digitale
• fac-simile Mod. A – riproduzione del nuovo modello digitale
• fac-simile Mod. B – riproduzione del nuovo modello digitale.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.