Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Decreto Dirigenziale
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 23/03/2023, n. 128

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto

 

DECRETO DIRIGENZIALE 23 marzo 2023, n. 128

"Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: misuratori di velocità".

(non pubblicato in G.U.)

 

Il Direttore Generale

 

 VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada", di seguito anche "Codice della Strada", che disciplina l'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario;

 VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, che disciplina le procedure per l'approvazione e omologazione;

 VISTO l'art. 142 del Codice della Strada, che disciplina i limiti di velocità;

 VISTO l'art. 201 del Codice della Strada, che disciplina la notificazione delle violazioni, ed in particolare il comma 1-bis che elenca sotto le lettere da a) a g-ter) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione, ed i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis), del comma 1-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate;

 VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità;

 VISTO il D.M. n. 282 del 13 giugno 2017, recante "Procedure per l'approvazione dei rilevatori di velocità e per le verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale";

 VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2021 n. 115 che regolamenta l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

 VISTO il decreto dirigenziale n. 4668, in data 28 luglio 2016, con il quale la società EngiNe S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Veneto,15 - Viterbo, ha ottenuto l'approvazione di un dispositivo rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea in modalità presidiata, anche con riprese frontali con oscuramento del parabrezza anteriore dei veicoli in infrazione, denominato "EnVES EVO MVDm 1507";

 VISTO il decreto dirigenziale n. 288, in data 17 gennaio 2018, con il quale la società EngiNe S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Veneto,15-Viterbo, ha ottenuto l'estensione dell'approvazione del dispositivo denominato "EnVES EVO MVDm 1507" alla versione con nuova telecamera denominata mod. AXIS P1365MKII;

 VISTA la nota in data 30 luglio 2021, con la quale la società EngiNe S.r.l. ha chiesto l'estensione della approvazione del sistema "EnVES EVO MVDm 1507" ad una nuova versione equipaggiata con un nuovo sistema di ripresa denominato "Vista EnVES1375", costituito dalla telecamera mod. AXIS P1375 in sostituzione della telecamera mod. AXIS P1365MKII e dal nuovo illuminatore IR opzionale denominato "EnPIRLS-8234" in luogo del precedente denominato "EnPIRLS-8233", nonché ad una nuova versione, per il rilevamento delle infrazioni anche in modalità non presidiata, equipaggiata dal nuovo sistema di ripresa denominato "Vista EnVES06plus";

 CONSIDERATO che la società proponente ha dichiarato e documentato che la sostituzione del sistema di ripresa non influenza l'accuratezza di misura e, in generale, non compromette o modifica il corretto funzionamento del dispositivo "EnVES EVO MVDm 1507", ed ha documentato che il dispositivo, nella versione con modalità di rilevamento anche non presidiata, ha fornito indicazioni conformi a quanto prescritto dall'allegato al D.M. n. 282 del 13 giugno 2017;

 

D E C R E T A

Articolo 1
(Approvazione)

1. L'approvazione del dispositivo denominato "EnVES EVO MVDm 1507" per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, prodotto dalla società EngiNe S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Veneto,15-Viterbo, è estesa alle seguenti versioni:
   a) ad una nuova versione equipaggiata con un nuovo sistema di ripresa denominato "Vista EnVES1375", costituito dalla telecamera mod. AXIS P1375 in sostituzione della telecamera mod. AXIS P1365MKII e dal nuovo illuminatore IR opzionale denominato "EnPIRLS-8234" in luogo del precedente denominato "EnPIRLS-8233";
   b) ad una versione con un nuovo sistema di ripresa denominato "Vista EnVES06plus" per il rilevamento delle infrazioni anche in modalità non presidiata.

2. Restano valide le prescrizioni di cui all'art. 1 del decreto n. 4668 del 28 luglio 2016.

 

Articolo 2
(Installazione ed esercizio)

1. Le condizioni d'installazione dei dispositivi "EnVES EVO MVDm 1507", che saranno prodotti in base alla presente approvazione, dovranno corrispondere a quanto indicato nel "Manuale di installazione apparati EnVES EVO MVDm 1507" (versione 1.1.1 - maggio 2022) conforme alla copia depositata presso questo Ministero che costituisce parte integrante del presente decreto, al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del dispositivo approvato.

2. I dispositivi "EnVES EVO MVDm 1507" dovranno essere utilizzati in base a quanto indicato nel "Manuale di installazione apparati EnVES EVO MVDm 1507" (versione 1.1.1 - maggio 2022).

3. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo misuratore di velocità "EnVES EVO MVDm 1507", sono tenuti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale secondo quanto previsto dal D.M. n. 282 del 13 giugno 2017.

 

Articolo 3
(Produzione e commercializzazione)

1. I dispositivi "EnVES EVO MVDm 1507", che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente approvazione, dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo, inclusi i componenti oggetto di estensione, depositati presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente su ogni esemplare gli estremi del decreto n. 4668 del 28 luglio 2016, del decreto n. 288 del 17 gennaio 2018 e del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

2. I dispositivi "EnVES EVO MVDm 1507", che saranno prodotti in base alla presente approvazione, dovranno essere commercializzati unitamente al "Manuale di installazione apparati EnVES EVO MVDm 1507" (versione 1.1.1 - maggio 2022), conforme alla copia depositata presso questo Ministero, che si applica nei limiti e alle condizioni contenuti nel presente decreto, per quanto non in contrasto.

3. Non è consentito apportare alcuna modifica al dispositivo "EnVES EVO MVDm 1507" in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.

 

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Vito Di Santo).

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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