Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Comunicazione di servizio Ministero Infrastrutture e Trasporti numero 6 del 18 settembre 2023

 

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

 

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO n. 06 del 18.09.2023

 

LINEE GUIDA PROCEDURE DI NAZIONALIZZAZIONI DEI VEICOLI.

   

 1) Premessa

 Le circolari ministeriali prot. n. 9716 del 23/03/2023 e prot. n. 16524 del 29/05/2023 hanno apportato significative modificazioni nelle procedure di nazionalizzazione dei veicoli appartenenti alle categorie M – N – O – L.

 In particolare, la più rilevante innovazione può individuarsi nel punto 1.2.5 delle su richiamate circolari laddove si prevede il coinvolgimento dei CC.P.A. (Centri Prova Autoveicoli) quando dalla documentazione prodotta dagli interessati nell’ambito delle procedure di nazionalizzazione di veicoli già circolanti in altro Stato membro della UE, alla voce “k” della carta di circolazione (nel modello armonizzato di cui alla direttiva 1999/37/CE e s.m.i.) non compare alcun codice di omologazione riconducibile a procedure di omologazione valide senza restrizione in tutti gli Stati UE.

 Nel dettaglio, quando alla voce “k” compare uno dei seguenti codici di omologazione previsti nelle norme UE e relativi ad omologazioni UE valide in tutti gli Stati membri e cioè: 

Estremi omologazione
 ex*2018/858*xxxx*xx
Categorie
 M – N - O
Note
 Omologazione globale Regolamento UE 2018/858

Estremi omologazione
 ex*KS18/858*xxxx*xx
Categorie
 M1 – N1 (escluso veicoli ad uso speciale)
Note
Omologazione UE di piccola serie (art.41 - RUE/2018/858)

Estremi omologazione
 ex*IV18/858*xxxx*xx
Categorie
 M1 – N1 Veicoli ad uso speciale
Note
 Omologazione individuale UE (art.44 - RUE/2018/858)

Estremi omologazione
 ex*2007/46*xxxx*xx
Categorie
 M – N - O
Note
 Omologazione globale UE (direttiva 2007/46/CE)

Estremi omologazione
 ex*KS2007/46*xxxx*xx
Categorie
 M1 – N1
Note
 Omologazione UE di piccola serie (art. 22 - 2007/46/CE)

Estremi omologazione
 ex*92/53*xxxx*xx
 ex*98/14*xxxx*xx
 ex*2001/116*xxxx*xx
Categorie
 M1
Note
 Omologazione globale UE veicoli M1 pregresse norme

Estremi omologazione
 ex*168/2013*xxxx*xx
Categorie
 L
Note
 Omologazione globale Regolamento UE 168/2013

Estremi omologazione
 ex*92/61*xxxx*xx
 ex*2002/24*xxxx*xx
Categorie
 L
Note
 Omologazione globale UE veicoli L pregresse norme

la competenza alla nazionalizzazione è in capo agli UU.M.C. che procederanno di conseguenza sulla base della carta di circolazione e della documentazione tecnica integrativa necessaria al fine di compilare correttamente la carta di circolazione da rilasciare in Italia.

 Si richiama in proposito il paragrafo 1.2.3 della Circolare prot. n. 9716 avente per oggetto “Documentazione tecnica - B Veicoli già immatricolati” dove sono dettagliatamente specificati sia i documenti che possono costituire la documentazione tecnica integrativa sia la modalità di presentazione dei medesimi.

 

 2) Paragrafo 1.2.5 – coinvolgimento del CPA

 Quando alla voce “k” del documento di circolazione compare uno dei seguenti codici:

Estremi omologazione
 ex*NKS18/858*xxxx*xx
Categorie
 M – N - O
Note
 Omologazione nazionale piccola serie (art. 42 Regolamento UE 2018/858)

Estremi omologazione
 ex*NKS2007/46*xxxx*xx
Categorie
 M – N - O
Note
 Omologazione nazionale piccola serie (art.23 - 2007/46/CE)

Estremi omologazione
 ex*NIV18/858*xxxx*xx
Categorie
 M – N - O
Note
 Omologazione nazionale individuale (art.45 RUE/2018/858)

Estremi omologazione
 ex*xxxx (modello D)
Categorie
 M – N - O
Note
 Omologazione individuale (art.24 - direttiva 2007/46/CE)

Estremi omologazione
 ex*NKS168/2013*xxxx*xx
Categorie
 L
Note
 Omologazione nazionale piccola serie  (art.42 RUE/168/2013)

ovvero non è indicato alcun codice di omologazione oppure compare solo un codice di omologazione nazionale, il veicolo deve ritenersi ammesso alla circolazione nello Stato membro da cui proviene sulla base di norme nazionali o di eventuali deroghe o prescrizioni alternative che sono esplicitate nelle righe descrittive della carta di circolazione ovvero nei certificati di omologazione rilasciati al costruttore (omologazioni di piccola serie/individuali) o al proprietario (omologazioni individuali).

 

 3) Adempimenti preliminari degli UU.M.C.

 Ai fini della nazionalizzazione, la normativa prevede il preventivo censimento del veicolo (immatricolato in altro Stato membro), censimento da attivare presso l’UMC. Le modalità per il censimento sono definite nella Circolare prot. n. 9716.

 In tale fase gli UU.M.C. devono necessariamente acquisire la documentazione integrativa richiamata in premessa ed indicata al punto 1.2.3 della Circolare prot. n. 9716, che – nei casi esplicitati al paragrafo precedente e che determinano il potenziale coinvolgimento del CPA – sarà costituita dagli eventuali certificati di omologazione (individuale ovvero nazionale di piccola serie) ovvero da ogni certificazione rilasciata dalle Autorità di omologazione/immatricolazione del paese di provenienza o dalle medesime Autorità, convalidati qualora rilasciati da Enti o Servizi tecnici delegati e contenenti nel dettaglio le prescrizioni tecniche in base alle quali i veicoli sono stati immatricolati.

 La documentazione integrativa di che trattasi deve essere richiesta agli interessati in quanto non può ricadere sull’Amministrazione l’onere di interfacciarsi con le Autorità di omologazione/immatricolazione degli altri Stati membri.

 Si ritiene opportuno al proposito richiamare quanto previsto dall’art. 45 del Regolamento UE 2018/858 e dall’art. 24 della direttiva 2007/46/CE:
“La validità di un’omologazione individuale nazionale è limitata al territorio dello Stato membro che l’ha rilasciata. Su richiesta di un richiedente che desideri mettere a disposizione sul mercato, immatricolare o far entrare in circolazione in un altro Stato membro un veicolo con un’omologazione individuale nazionale, lo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione fornisce al richiedente una dichiarazione recante le prescrizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato”.

 Pur se quanto sopra è riferito ad un veicolo ancora da immettere in circolazione, l’assunto deve ritenersi valido anche se l’omologazione individuale è stata già utilizzata per l’immatricolazione nello Stato membro di provenienza, in quanto trattasi sempre di un’operazione commerciale con fini di utilità.

 Per quanto superfluo, si rammenta che tutti i documenti devono essere tradotti in italiano con asseverazione.

 Le traduzioni devono essere complete e riferite anche a documenti (carte di circolazione e certificati di omologazione) che hanno formati standard definiti nella legislazione della UE almeno per le parti descrittive o che completano voci predefinite per le quali non è possibile reperire l’analogo termine italiano.

 Per maggiori dettagli si rinvia a quanto dettagliatamente contenuto nella Circolare prot. n. 9716.

 Una volta acquisita la documentazione completa di cui sopra, il coinvolgimento del CPA avverrà con formale nota di trasmissione allegando la sola documentazione tecnica debitamente tradotta (carta di circolazione e documentazione integrativa) e il frontespizio della domanda di immatricolazione da cui poter rilevare la marca operativa di registrazione della pratica, utile in caso di eventuale certificato di approvazione da rilasciare da parte del CPA.

 

 4) Casi per i quali non necessita il coinvolgimento del CC.P.A.

 Per alcune casistiche, di seguito esplicitate, non risulta necessario il coinvolgimento del CPA pur se ricadenti nelle circostanze di cui al punto 2 precedente in quanto alla voce “k” risulta riportato uno dei codici esplicitati ovvero nessun codice o un codice di omologazione nazionale. Trattasi di casistiche per le quali il CPA non potrebbe portare alcun significativo contributo all’attività di analisi della documentazione da parte dell’UMC.

a) Veicolo di base appartenente ad una omologazione di cui al punto 1 (documentata da COC del veicolo di base), completato in una fase successiva (ad esempio: autotelaio con omologazione globale UE, completato con la carrozzeria); tale caso è assimilabile al collaudo (EU) che i nostri UU.M.C. espletano nel caso di autotelai o telai montati nella fase di completamento della carrozzeria dove – alla voce “k” della carta di circolazione italiana - compare il codice EU della memorizzazione nel CED.  
b) Veicoli di provenienza UE con omologazione nazionale antecedente all'entrata in vigore dell'obbligo dell'omologazione europea (in allegato “A” è riportata una tabella con evidenziate le date ultime di obbligo dell’omologazione europea categoria per categoria).
c) Veicoli per i quali dalla documentazione integrativa è esplicita la rispondenza alle prescrizioni specifiche previste in una delle omologazioni di cui al punto 1. E’ il caso ricorrente di alcuni veicoli muniti di carta di circolazione tedesca (ad esempio i veicoli tipo RAM prodotti da FCA USA) che sono muniti di una sintesi (emessa dal Servizio tecnico e convalidata dal Land quale “Autorità di immatricolazione”) riassuntiva del Test report di omologazione, veicoli che risultano rispondenti alle prescrizioni tecniche previste per l’omologazione individuale UE, pur se non è stato emesso (probabilmente per motivi di competenze, tempi e costi) il certificato di omologazione individuale UE che avrebbe al contrario consentito la libera immissione sul mercato. In allegato “B” è stata redatta una scheda specifica per tale casistica e alla cui lettura si rimanda. 
d) Veicoli per i quali è indicata un’omologazione nazionale (individuale o meno) e per i quali dalla documentazione integrativa è esplicita la rispondenza alle prescrizioni specifiche previste in una delle omologazioni di cui al punto 1. Tale casistica può ricorrere per esempio quando non è rilasciabile l’omologazione individuale UE di cui all’art. 44 del RUE/2018/858 (omologazione che come detto non ha restrizioni) in quanto tale omologazione UE è rilasciabile solo per i veicoli M1 e N1 (Allegato II, parte I appendice 2) e per gli usi speciali di cui all’Allegato II, parte III, appendici da 1 a 6. La situazione in esame è assimilabile alle omologazioni limitate di piccola serie, rilasciate in Italia dai CPA senza deroghe normative, ai sensi del DM 277/2001. Le omologazioni limitate di piccola serie infatti – se non sono esplicitate deroghe nell’atto di omologazione – sono rilasciate nel pieno rispetto della normativa pur se è utilizzato un codice di omologazione nazionale.

 

 5) Visita e prova

 Si ritiene opportuno riassumere le disposizioni concernenti la necessità della visita e prova del veicolo, come esplicitate nelle Circolari prot. n. 9716 e n. 16524.

 Per principio di carattere generale, sono esentati da visita e prova i veicoli di provenienza UE ricadenti al punto 1) precedente, purché non abbiano subito modifiche rispetto all’omologazione originale ed anche con il controllo tecnico (revisione) non in corso di validità.

 Ovviamente la documentazione integrativa deve consentire di rilevare tutti i dati che sono necessari per l’inserimento nel sistema informatico CED al fine della stampa della carta di circolazione.

 Per le ipotesi ricadenti al punto 2 e al punto 4 nonché per i veicoli con circolazione a sinistra, la visita e prova – sia che sia di competenza dell’UMC che del CPA – avrà lo scopo di:

- in via prioritaria riscontrare gli elementi  identificativi dei veicoli (VIN, targhetta del costruttore) e la congruità dei dati certificati nella documentazione esibita a corredo della richiesta di immatricolazione (dimensioni, masse, categoria, tipo e caratteristiche generali del veicolo);
- rilevare la presenza e l’idoneità dei dispostivi di equipaggiamento obbligatori quali i dispositivi luminosi, i vetri, pneumatici, ecc.;
- rilevare eventuali dati o elementi che sono stati oggetto di deroga.

 Considerato che la finalità della presente direttiva esula dal trattare le particolari casistiche afferenti alle visite e prove in quanto è finalizzata a regolamentare le competenze ed attività conseguenti all’applicazione del paragrafo 1.2.5, si fa riserva di emanare, con successivo provvedimento, le linee guida per la conduzione delle visite e prove.

 In tali future linee guida verranno esaminati i casi più ricorrenti concernenti le visite e prove al fine di uniformare il comportamento dei Funzionari a ciò preposti.

 

 6) CONCLUSIONI

 Al fine di rendere più fluido il processo afferente l’attività di nazionalizzazione dei veicoli provenienti dall’estero ed al fine di adottare criteri di verifica e modalità operative uniformi sull’intero territorio della DGT del Nord-Ovest, si invitano gli Uffici in indirizzo ed il personale preposto ad attenersi alle indicazioni di cui alle presenti linee guida.

 

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Antonello PERSANO

 

 

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