Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti protocollo numero 37204 del 14 dicembre 2023

 

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Direzione Generale per la Motorizzazione, per i Servizi ai Cittadini e alle Imprese in Materia di Trasporti e Navigazione

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

Prot. n. 0037204 del 14/12/2023

 

OGGETTO: Nuova immatricolazione di veicoli già immatricolati in Italia, radiati per esportazione e mai esportati o reimmatricolati all’estero.

   

 La circolare prot. n. 9716 del 23 marzo 2023, recante istruzioni operative e misure di semplificazione in tema di immatricolazione di veicoli nuovi ed usati oggetto di acquisto intracomunitario, prevede che i veicoli radiati per esportazione, mai reimmatricolati in un altro Paese UE o di fatto mai esportati all’estero, di cui venga richiesta la reimmatricolazione in Italia, debbano essere regolarmente “censiti” ed i relativi obblighi IVA debbono essere assolti, se dovuti, mediante modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (v. par. 1.2.7, let. E).

 A fronte di una serie di segnalazioni inerenti difficoltà o impedimenti procedurali in sede di applicazione delle predette istruzioni operative, questa Direzione generale ha provveduto a porre apposito quesito all’Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti la quale, con nota prot. n. 412320 del 27.11.2023, qui pervenuta in data 1° dicembre u.s., ha fornito i richiesti chiarimenti.

 Pertanto, a parziale modifica del richiamato paragrafo 1.2.7, let. E) della circolare prot. n. 9716 del 23 marzo 2023, si fa presente quanto segue:

 

    1. Veicoli radiati per esportazione verso altro Paese UE e oggetto di acquisto intracomunitario
        (Codici pratiche DU: C11701, C11702, C11703)

I veicoli radiati per esportazione verso un altro Paese UE, che siano stati effettivamente esportati ma non reimmatricolati nello Stato di destinazione e reintrodotti nel territorio italiano a seguito di acquisto intracomunitario, sono assoggettati alla procedura ordinaria del c.d. “censimento”, ai sensi della normativa vigente in materia.

Il “censimento” è effettuato sulla base della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47. DPR n. 445/2000), resa dal soggetto obbligato all’adempimento, attestante che il veicolo non è stato reimmatricolato in altro Paese UE e che è stato oggetto di acquisto intracomunitario, con la specificazione dello Stato nel quale l’acquisto stesso è stato effettuato.

    2. Veicoli radiati per esportazione verso altro Paese UE e mai esportati
        (Codici pratiche DU: C01723, C01724, C01725, C01726)

I veicoli che, successivamente alla radiazione per esportazione verso altro Paese UE, non sono stati di fatto esportati, non sono soggetti a “censimento” e si può procedere direttamente alla nuova immatricolazione in Italia. In detta ipotesi, occorre distinguere:
    a) il richiedente la nuova immatricolazione è lo stesso soggetto che ha richiesto la radiazione per esportazione
   Alla richiesta di nuova immatricolazione deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale il richiedente dichiara che, successivamente alla radiazione per esportazione, il veicolo non è stato di fatto più esportato e non è stato oggetto di cessione sul territorio nazionale o di altro Paese UE;
    b) il richiedente la nuova immatricolazione è soggetto diverso da quello che ha richiesto la radiazione per esportazione
   Alla richiesta di nuova immatricolazione deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale il richiedente dichiara che il veicolo non è stato oggetto di acquisto intracomunitario ma di cessione sul territorio italiano, con indicazione del nominativo del venditore e della data dell’acquisto.

 

 In ogni caso, il relativo titolo di proprietà sarà prodotto, come da disposizioni generali vigenti, ai fini della trascrizione al PRA e della emissione del DU, le cui procedure (compresa la documentazione a supporto delle istanze) restano invariate anche nei casi di specie.

 Resta fermo inoltre che, sulla base dei dati forniti mensilmente dal CED, l’Agenzia delle Entrate si riserva gli eventuali controlli di competenza, ivi compresa l’acquisizione dei titoli di proprietà.

 Si coglie infine l’occasione per comunicare che la circolare prot. n. 9716 del 23 marzo 2023 è attualmente in corso di revisione, finalizzata alla introduzione di ulteriori chiarimenti e di ulteriori semplificazioni. Sarà pertanto cura di questa Direzione generale provvedere all’aggiornamento del richiamato paragrafo 1.2.7, let. E), con i contenuti della presente.

 

(ing. Pasquale D’Anzi)

 

 

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