Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti protocollo numero 37183 del 14 dicembre 2023

 

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Direzione Generale per la Motorizzazione, per i Servizi ai Cittadini e alle Imprese in Materia di Trasporti e Navigazione
Divisione 3

 

Prot. n. 0037183 del 14/12/2023

 

OGGETTO: Modalità di gestione del Nuovo processo immatricolativo (NPI) semplificato per le categorie di veicoli M e N.

   

 Facendo riscontro alle numerose richieste avanzate dai costruttori di autoveicoli e dalle rispettive associazioni di categoria in merito ad una revisione della procedura del Nuovo processo immatricolativo per le categorie di veicoli in oggetto, che tenga conto degli aggiornamenti previsti dal Regolamento UE 2018/858 e s.m.i. e dei nuovi campi introdotti con il nuovo modello di COC, questa Amministrazione ha ritenuto necessario rivedere anche le procedure applicative del processo immatricolativo, introdotto con la circolare n. 29319-DIV3-C del 29/11/2013 e sue successive modifiche.

 Si rammenta che la circolare sopra citata consentiva al costruttore di trasmettere al CED un file XML contenente i dati riportati nel certificato di conformità (C.O.C.), solo in seguito alla validazione delle schede di controllo, tipo e variante, del fascicolo di omologazione del veicolo, da parte della Divisione 3.

 Di contro, il nuovo processo immatricolativo semplificato, che verrà reso operativo dal 22 gennaio 2024, prevede l’eliminazione della fase di preventiva validazione delle schede di controllo da parte della Divisione 3 al fine di rendere la procedura direttamente fruibile dal costruttore.

 In particolare, è previsto che il costruttore o il suo delegato inserisca direttamente nell’apposita area dedicata del portale dell’automobilista i seguenti documenti:

- la scheda di controllo famiglia e variante;
- il fascicolo di omologazione.

 In seguito, trasmetterà il file XML di tutti i dati contenuti nei singoli COC al CED.

 Si rammenta che il costruttore per poter operare con la nuova procedura NPI, secondo le sopracitate indicazioni, deve essere accreditato presso la Divisione 3.

 Ove il costruttore fosse già accreditato e abbia già ottenuto le credenziali per la procedura NPI, non occorre un ulteriore accreditamento per il NPI semplificato.

 Ai fini dell’accreditamento in questione, il costruttore o il suo legale rappresentante deve presentare, a mezzo PEC, all’indirizzo dg.mot-div3@pec.mit.gov.it formale istanza di accreditamento in bollo da 16,00 euro, da assolvere mediante PagoPa codice tariffa N019, indicando la ragione sociale, l’attività svolta, il nominativo del legale rappresentante o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.

 All’istanza, occorre, altresì, allegare i seguenti documenti:

1. Nomi e depositi firma delle persone autorizzate a sottoscrivere il certificato di conformità (COC), che potranno essere riscontrati anche nel fascicolo di omologazione europea;
2. Fac-simile del certificato di conformità (COC);
3. Accettazione dei relativi incarichi, con allegati i documenti di identità in corso di validità.

 A seguito dell’avvenuto accreditamento amministrativo, è necessario che il Costruttore presenti a questo ufficio l’istanza di adesione per ottenere le credenziali all’utilizzo della procedura NPI, conformemente al fac-simile che si allega.

 Nell’istanza in parola, occorre indicare i seguenti dati:

- il nome del Costruttore (o codice Costruttore);
- il VIN e la marca (o codice marca) ovvero, nel caso di costruttori che operano in più fasi, codici VIN di fase I a cui associare il Costruttore e la marca di fase II;
- i nomi e i depositi firma dei soggetti delegati, per la parte informatica, alla trasmissione dei dati IN e OUT.

 Esperita la fase di accreditamento, il costruttore o il suo delegato, ogni qual volta avvii la procedura del NPI semplificato per un nuovo fascicolo omologativo, deve trasmettere istanza in bollo alla Divisione 3 al fine di consentire i necessari controlli.

 Tali controlli consisteranno principalmente nel verificare i documenti di omologazione che il costruttore ha inserito sul portale nonché la rispondenza dei COC emessi in relazione al pertinente fascicolo omologativo.

 Qualora in esito al controllo la scrivente divisione constati delle irregolarità, il costruttore del veicolo deve correggere i dati errati, dandone comunicazione alla Divisione 3.

 Si fa presente che, qualora le correzioni non avvengano nei tempi prescritti o se il costruttore o il suo delegato reiterino gli errori nell’utilizzo della proceduta del nuovo NPI, questa amministrazione valuterà se procedere alla revoca delle credenziali di accesso.

 Si evidenzia, infine, che restano sempre applicabili le procedure già in essere di immatricolazione dei veicoli muniti di C.O.C. direttamente presso gli UMC, in ottemperanza a quanto previsto in materia dal regolamento UE 2018/858.

 

Il Direttore Generale
ing. Pasquale D’Anzi

 

Allegato
Modulo istanza NPI

 

 

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