Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica protocollo numero 0000002 del 01 agosto 2023

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Albo Nazionale Gestori Ambientali
Il Comitato Nazionale

 

Prot.: 0000002 del 01 agosto 2023

OGGETTO: Trasporto intermodale di rifiuti - chiarimenti sulle modalità di gestione della tratta stradale.

(Indirizzi omessi)

 

   Come già chiarito dalle circolari n. 1235 del 4 dicembre 2017 e n. 6 del 21 luglio 2022, la parte terminale su strada del trasporto intermodale di rifiuti può essere effettuata mediante un complesso veicolare composto da un trattore / motrice nella disponibilità di un'impresa diversa da quella che ha in disponibilità il semirimorchio / rimorchio, purché le imprese siano entrambe iscritte all'Alba nazionale gestori ambientali nella stessa categoria di iscrizione e per i codici EER relativi ai rifiuti trasportati.

 La medesima condizione può essere applicata anche per la parte iniziale su strada del trasporto intermodale di rifiuti e cioé il trasporto può iniziare con un complesso veicolare composto da un veicolo a motore (trattore o motrice) nella disponibilità di un'impresa diversa da quella che ha in disponibilità il veicolo rimorchiato (semirimorchio o rimorchio).

 Si ricorda che nei documenti di trasporto (formulario, se il trasporto intermodale avviene in Italia, o documento di movimento o allegato VII al Regolamento CE n. 1013/2006 se si tratta di un trasporto transfontraliero di rifiuti) dovranno essere indicate negli appositi spazi le generalità e il numero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di entrambe le imprese che concorrono al trasporto, fermo restando che il titolare del trasporto, indicando come trasportatore, rimane l'impresa che ha in disponibilità il semirimorchio / rimorchio, mentre i dati dell'impresa titolare del trattore / motrice dovranno essere riportati nel campo annotazioni.

 Si conferma infine, che nell'effettuazione del trasporto intermodale dovranno essere rigorosamente rispettati i punti a, b, c, della circolare del Comitato Nazionale n. 1235 del 4 dicembre 2017, già richiamati nella circolare n. 6 del 21 luglio 2022.

 

IL PRESIDENTE
Ing. Daniele GIZZI

Il Segretario
Sig.ra Cecilia GIGLI

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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