Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 300/STRAD/1/0000023382.U/2023 del 19 luglio 2023
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato.
Prot.: 300/STRAD/1/0000023382.U/2023 del 19/07/2023
OGGETTO: Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Turchia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 05 luglio 2022.
(Indirizzi omessi)
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con la nota prot. n. MAE00907152023-05-24 del 24/05/2023, ha comunicato che in data 18 luglio p.v. entrerà in vigore l’accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Turchia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, della durata di cinque anni, stipulato il 5 luglio 2022.
Per effetto di tale accordo le Parti contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida emesse dalle Autorità competenti dell’altra Parte nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Accordo in oggetto, che abrogano e sostituiscono quelle contenute nella Circolare n. 13 prot. 487/4639 del 10 febbraio 1994.
Il contenuto dell’Accordo si applica, ai fini della conversione in Italia, alle patenti turche, in corso di validità, redatte sull’unico modello rilasciato a decorrere dal 1 gennaio 2016, secondo le condizioni indicate all’Art. 5 (1).
Nella circostanza si ricorda che le procedure di conversione faranno riferimento alle tabelle di equipollenza, in possesso degli Uffici della Motorizzazione Civile, contenenti le note esplicative da adottare in sede di conversione della patente. Ad esempio, la presenza Codice armonizzato 110 presente sulla patente italiana ottenuta per conversione di una patente turca, non abiliterà il titolare di patente di categoria B alla guida di veicoli di categoria A1 (2), ma solo a quelli di categoria AM.
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Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.
IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto
(1) Art. 5. Possono essere convertite esclusivamente le patenti rilasciate prima dell’acquisizione della residenza anagrafica del titolare nel territorio dell’altra Parte contraente. Le patenti con validità provvisoria possono essere convertite qualora divenute valide in via permanente prima dell’acquisizione della predetta residenza. L’Accordo non si applica inoltre alle patenti rilasciate in Turchia, ottenute per conversione di una patente estera non convertibile in Italia.
(2) La patente A1 abilita alla conduzione dei ciclomotori e dei motocicli, con cilindrata fino a 125 cc e potenza fino a 11 kW. Abilita inoltre anche a condurre tricicli e quadricicli leggeri con potenza non superiore a 15 kW.
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