Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti protocollo numero 0020713 del 07 luglio 2023

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per la mobilità sostenibile
Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini
e alle imprese in materia di trasporti e navigazione

 

Prot.: 0020713 del 07 luglio 2023

OGGETTO: Turchia.
Comunicazione recante ulteriori istruzioni operative per l’applicazione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Turchia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 05 luglio 2022.
Circolare prot. 20483 del 05.07.2023

 

(Indirizzi omessi)

 

   Come preannunciato nella Circolare prot. 20483 del 05.07.2023 -il cui contenuto si richiama- riguardante l’entrata in vigore dell’Accordo in oggetto, si trasmettono gli allegati tecnici dell’Accordo medesimo:
- le Tabelle di equipollenza;
- l’elenco denominato Modelli di patenti di guida, completo dell’immagine del modello della patente turca in esso descritto (non vengono trasmesse invece le immagini dei modelli di patenti di guida italiani in quanto non necessarie alle operazioni di conversione di competenza di codesti UMC);
- il modello su cui deve essere redatto, da parte delle Rappresentanze diplomatiche turche, il Certificato previsto dall’articolo 8.
I predetti allegati tecnici sono stati già oggetto di specifiche osservazioni nella citata Circolare.

Codesti Uffici della Motorizzazione Civile (UMC), per le procedure di conversione faranno ovviamente riferimento alla II Tabella di equipollenza.
In detta Tabella sono presenti varie note esplicative, tra cui quella relativa al codice nazionale 110 che dovrà essere apposto sulla patente italiana, ottenuta per conversione di una patente turca, ove previsto dalla Tabella stessa.
Come noto, il titolare di patente di guida italiana di categoria B con codice 110 non è abilitato alla conduzione dei veicoli della categoria A1 ma può condurre veicoli della categoria AM. Ciò in coerenza a quanto già comunicato -dalla scrivente Direzione - alla Commissione europea in merito a tale codice. Inoltre le istruzioni tecniche operative su tale codice sono state fornite, a codesti UMC, con file avvisi n. 22 del 25.09.2017 –prot. 19883-, dal Centro Elaborazione Dati di questa Amministrazione.


*****


Sempre come anticipato con la Circolare in oggetto, si trasmettono di seguito i recapiti delle Rappresentanze diplomatiche turche a cui fare riferimento per l’applicazione dell’Accordo. 

Per lo svolgimento delle procedure di competenza di codesti UMC, si richiamano in particolare i contenuti degli articoli 7 e 8 dell’Accordo -nei quali sono rispettivamente individuate le procedure per la restituzione delle patenti di guida turche e quelle per l’eventuale richiesta d’informazioni, ove sorgano dubbi sulla validità, l’autenticità e i dati della patente di guida di cui è richiesta la conversione - già oggetto di approfondimento nella circolare in oggetto.

Recapiti delle Rappresentanze diplomatiche turche presenti in Italia, forniti dal MAECI:

Ambasciata della Repubblica di Turchia a Roma
Via Palestro 28 - 00185 Roma
e-mail: ambasciata.roma@mfa.gov.tr 
Telefono: 06445941

Consolato Generale della Repubblica di Turchia a Milano
Via Antonio Canova 36 - 20145 Milano
e-mail: consolato.milano@mfa.gov.tr 
Telefono: 0231836800

Per quanto concerne le competenze territoriali delle predette Rappresentanze, si potrà fare riferimento a quanto rilevabile dalla pubblicazione CONSOLATI DI CARRIERA ED ONORARI ESTERI IN ITALIA del Cerimoniale diplomatico della Repubblica (aggiornato al 17 marzo 2023) consultabile sul sito del MAECI. Qualora il predetto Ministero fornisse diverse indicazioni in merito, sarà cura della scrivente informare opportunamente codesti UMC e DGT.

Pertanto, al momento, potranno riferirsi al Consolato Generale della Repubblica di Turchia a Milano gli UMC delle seguenti regioni:
Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige.
Gli UMC delle altre regioni potranno invece fare riferimento all’Ambasciata della Repubblica di Turchia a Roma.

Appare però opportuno richiamare l’attenzione su quanto indicato al paragrafo 3 della circolare in oggetto, e più precisamente alla parte relativa all’ “Applicazione dell’articolo 8”. E’ stato, infatti, ampiamente rappresentato che il Certificato di cui all’articolo 8, può essere accettato da codesti UMC sia se rilasciato da una oppure dall’altra delle due predette Rappresentanze diplomatiche turche, indipendentemente dalle competenze territoriali

 

ING.
Pasquale D'ANZI

 

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