Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti protocollo numero 19528 del 26/06/2023

 

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Direzione Generale per la Motorizzazione, per i Servizi ai Cittadini e alle Imprese in Materia di Trasporti e Navigazione.

IL DIRETTORE GENERALE

 

Prot. n. 19528 del 26/06/2023 - Rif. Protocollo nr: 125798 del 19/06/2023

 

OGGETTO: Svolgimento dei corsi di formazione degli Ispettori Autorizzati. Accordo Stato-Regioni prot. n. 65/CSR del 17/4/2019.

   

 Si riscontra la nota in riferimento il cui contenuto, a beneficio delle DGT che leggono per conoscenza, si sintetizza di seguito.

 Premesso che l'articolo 3, co. 5, dell'Accordo indicato in oggetto prescrive che "Acquisito l'attestato di frequenza con profitto del modulo A, i candidati accedono alla frequenza del modulo B" ed il comma 7 del medesimo articolo dispone che: "Gli ispettori che hanno sostenuto con esito positivo l'esame di abilitazione ...(omissis)... relativo al solo modulo B ...(omissis)...possono accedere alla frequenza del modulo C", la Commissione d'esame istituita presso codesta DGT ai sensi dell'articolo 16 del DM 15 novembre 2021 ha rigettato le istanze di quei candidati che erano in possesso di un attestato di modulo A o di superamento dell'esame di modulo B, recanti data di conseguimento successiva alla data di avvio del corso, rispettivamente, di modulo B o C.

 Tuttavia, gli Enti di formazione interessati, operanti nelle Regioni Campania e Toscana, hanno eccepito che in ogni caso l'iscrizione dei candidati è avvenuta solo dopo il conseguimento del titolo previsto e che l'Amministrazione delle suddette Regioni consente l'iscrizione dei candidati anche successivamente alla data di avvio del corso, purché non sia stato erogato più del 10% delle ore previste per quest'ultimo.

 Tali affermazioni trovano riscontro in preciso documento della Giunta Regione Toscana.

 Quanto sopra, osserva codesta DGT, è tuttavia in contrasto con le disposizioni dell'articolo 3, co. 1, del DD 16 febbraio 2022 che prescrive che: "Gli organismi di formazione comunicano all'organismo di supervisione o all'Autorità a statuto speciale competente per territorio, con un anticipo di almeno tre giorni (escludendo dal computo il giorno della comunicazione, il giorno di inizio del corso, il sabato e le festività), lo svolgimento dei corsi di formazione, indicando le relative date, i partecipanti e i docenti. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate prima dell'inizio del corso."; prescrizione che, aggiunge codesta DGT, è puntualmente disattesa.

 Tutto ciò premesso, codesta DGT rappresenta - ove nulla osti per questa Direzione Generale -, l'intendimento di ammettere agli esami coloro che, sebbene iscritti ad un corso in itinere, dimostrino entrambe le condizioni:
    - avere, al momento della registrazione, i requisiti richiesti dall'Accordo;
    - aver frequentato un numero di ore non inferiore a quelle previsto dall'intero percorso formativo al netto del 20% di assenze consentite dall'articolo 3, comma 3, del citato Accordo.

 Al riguardo si rappresenta di poter condividere la su esposta conclusione che fa salvo il principio condiviso in sede di Conferenza Unificata - Stato Regioni, senza ledere le residue prerogative che ciascuna Regione ha in merito alla disciplina dei corsi di formazione di propria competenza.

 Sotto tale profilo, diventa meno significativa anche la mancata comunicazione di cui all'articolo 7, co. 1, del DD 16 febbraio 2022, atteso che - ai sensi dell'allegato V del DM 19 maggio 2017 e nel rispetto delle competenze costituzionalmente garantite allo Stato ed alle Regioni -, compete a questa Amministrazione (ed alle Provincie a Statuto Speciale) la verifica della formazione iniziale degli ispettori autorizzati in sede di esame; compete invece prioritariamente alle Regioni o Province la vigilanza sui corsi di formazione.

 La presente nota è quindi condivisa con tutte le DGT al fine di favorire uniformità di comportamento sul territorio.

 

(ing. Pasquale D'Anzi)

 

 

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