Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti protocollo numero 0012579 del 20/04/2023

 

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Direzione Generale per la Motorizzazione, per i Servizi ai Cittadini e alle Imprese in Materia di Trasporti e Navigazione.

 

Prot. n. 12579

Roma, 20 aprile 2023

OGGETTO: Aggiornamento delle prescrizioni inerenti agli autobus a uno o due piani privi di tetto.

   

 

  Sono pervenute richieste di aggiornamento delle prescrizioni impartite con le circolari n. 1377 del 5 aprile 2004 e n. 6038 del 09 marzo 2016, in merito all'argomento indicato in oggetto.

 Si premette che la direttiva 2001/85/CE (disposizioni da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) aveva regolamentato l'aspetto costruttivo relativo alle "carrozzerie" dei veicoli delle categorie M2 e M3, lasciando però dubbi interpretativi se le prescrizioni ivi impartite riguardassero anche gli autobus privi di tetto.

 Pertanto, la Commissione Europea aveva stabilito che era nella facoltà di ciascuno Stato Membro imporre eventuali prescrizioni d'uso.

 Conseguentemente, con la circolare n. 1377 del 5 aprile 2004, erano state disposte specifiche prescrizioni per la circolazione, nel caso di autobus a uno o due piani privi di tetto, tra le quali la possibilità di utilizzare un monitoraggio con sistema televisivo del piano ovvero l'obbligo dell'accompagnatore dedicato.

 Con la successiva circolare n. 6038 del 9 marzo 2016, è stato poi chiarito che la presenza dell'accompagnatore sugli autobus a uno o due piani privi di tetto era obbligatoria mentre, per il secondo piano, era possibile utilizzare un monitoraggio televisivo ovvero con un accompagnatore.

 Allo stato, l'attuale quadro normativo cogente per l'omologazione europea degli autobus (regolamento UE 2018/858 e s.m.i. relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche) fa riferimento al regolamento UN 107 (disposizioni relative all'omologazione dei veicoli di categoria M2 ed M3) che prevede anche la carrozzeria di "autobus privo di tetto", non contemplata nella precedente direttiva 2001/85/CE, senza che vi sia alcun obbligo di presenza a bordo di un accompagnatore.

 Tanto premesso, in virtù del modificato quadro normativo, si ritiene superata la necessità di richiedere la presenza obbligatoria dell'accompagnatore ferme restando le ulteriori prescrizioni di circolazione di cui alla circolare n. 1377 del 2004 che si confermano.

 Si dispone quindi che sul documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo vengano annotate le seguenti prescrizioni per la circolazione:
    - velocità massima di esercizio 50 Km/h;
    - divieto di posti in piedi nel caso di un autobus ad un piano ovvero nel piano superiore nel caso di autobus a due piani;
    - targhette monitorie applicate su ogni sedile, nel piano scoperto, a vietare che gli occupanti si alzino durante la marcia;
    - monitoraggio con sistema televisivo del piano superiore, se presente;
    - autorizzazione all'esercizio di linea su percorso compatibile con le caratteristiche tecniche dell'autobus.

 Dette prescrizioni devono essere accertate previa verifica ai sensi dell'art. 75 del Codice della strada presso gli UMC.

 Per quanto attiene ai veicoli circolanti del tipo di quelli di cui trattasi, in considerazione delle esigenze di semplificazione e nell'ottica di non gravare con costi ulteriori le aziende del settore, dovrà considerarsi non prescrittiva l'indicazione contenuta sulla carta di circolazione o sul DU, relativa all'obbligo di accompagnatore, la cui presenza a bordo non è più necessaria.

 Resta fermo, tuttavia, che l'aggiornamento consistente nell'eliminazione dell'indicazione "obbligo di presenza di un accompagnatore, con posto riservato" dovrà essere comunque effettuato alla prima occasione in cui si renda necessaria l'emissione di un nuovo DU, a seguito dell'espletamento, per singoli veicoli, di operazioni di motorizzazione e/o di formalità PRA (es.: passaggio di proprietà, duplicato per furto o smarrimento, re-immatricolazione, radiazione per esportazione, ecc.).

 Le presenti disposizioni annullano e sostituiscono quelle precedentemente impartite con le circolari n. 1377 del 5 aprile 2004 e n. 6038 del 9 marzo 2016.

 

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Pasquale D'Anzi

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale