Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti protocollo numero 0010535 del 30/03/2023

 

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Direzione Generale per la Motorizzazione, per i Servizi ai Cittadini e alle Imprese in Materia di Trasporti e Navigazione.

 

Prot. n. 10535

Roma, 30 marzo 2023

OGGETTO: Artt. 75 e 78 C.d.S. - Visita e prova - Rilascio DU, aggiornamento DU/carta di circolazione e duplicato per furto - Regimi tariffari - Chiarimenti in tema di immatricolazione di aggiornamento DU/carta di circolazione dei veicoli con adattamenti per disabili.

   

 

   A seguito di una serie di richieste di chiarimento in merito alle materie in oggetto, si rende opportuno un aggiornamento della circolare prot. n. 1263 del 16 gennaio 2023, della quale si ripropone il testo con evidenziate in grassetto corsivo le integrazioni apportate.
   La presente circolare, pertanto, sostituisce integralmente la richiamata circolare prot. n. 1263 del 16 gennaio 2023 nonché la circolare prot. n. 3570 del 3 febbraio 2023
.

**********

Premessa
A seguito dell'entrata a regime, a partire dal 1° ottobre 2021, della riforma introdotta dal decreto legislativo n. 98/2017, istitutivo del documento unico di circolazione e di proprietà (DU), viene da più parti segnalata disomogeneità nelle prassi amministrative, adottate dagli UMC, nel caso in cui debba essere emesso o aggiornato un DU a seguito dell'accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del veicolo per la circolazione su strada, effettuato ai sensi dell'art. 75 o dell'art. 78 C.d.S..

In via generale, occorre anzitutto ribadire che le procedure tecniche finalizzate a detto accertamento non rientrano nel campo di applicazione del d.lgs. n. 98/2017 e, pertanto, occorre in concreto distinguere le diverse possibili casistiche al fine di individuare se e in quali ipotesi le medesime procedure costituiscono una fase endo-procedimentale del più articolato procedimento di rilascio o di aggiornamento del DU, ovvero solo il presupposto del distinto procedimento di rilascio o di aggiornamento del DU.

Ciò anche al fine di determinare il regime tariffario applicabile.

Resta fermo, così come già in uso per prassi consolidata, che la visita e prova dei veicoli non soggetti ad iscrizione al PRA (es. ciclomotori), costituisce sempre una fase del procedimento di rilascio del documento di circolazione (carta di circolazione o certificato di circolazione) e, pertanto, è presentata una sola istanza, redatta sul modello TT2119 o TT2118, alla quale si applica una sola imposta di bollo.

Si evidenzia, infine, che la presente circolare persegue esclusivamente lo scopo di effettuare una ricognizione sistematica dei principi che regolano il rilascio o l'aggiornamento dei documenti di circolazione a seguito di accertamenti tecnici effettuati ai sensi degli artt. 75 e 78 C.d.S..

Restano quindi salve tutte le disposizioni al momento vigenti in materia di visita e prova (o di esenzione dalla stessa) che non siano incompatibili con le istruzioni, di carattere giuridicoamministrativo, contenute nella presente circolare; pertanto, in caso di discordanza, debbono essere applicate quelle contenute nella presente circolare.

 

A) Accertamento dei requisiti di idoneità tecnica - Art. 75 c.d.s.

Le verifiche tecniche effettuate ai sensi dell'art. 75 c.d.s. hanno ad oggetto, di norma e salvo casi particolari, i veicoli nuovi di fabbrica non ancora immatricolati in Italia ovvero veicoli (già immatricolati all'estero o non ancora immatricolati) che debbano essere nazionalizzati.

Nel rinviare alle disposizioni vigenti in tema di visita e prova nei casi considerati, preme qui evidenziare che l'accertamento tecnico, cui consegue l'emissione di un certificato di approvazione (in bollo), costituisce un procedimento a sé stante, distinto dal procedimento di immatricolazione che dà invece luogo all'emissione del DU (in bollo).

Pertanto, la visita e prova:
 - va richiesta con istanza redatta sul Mod. TT2119:
 - è assoggettata ad una propria tariffa così composta:
   • diritti di motorizzazione (€25,00 ovvero € 45,00 a seconda dei casi);
   • una imposta di bollo di € 16,00 dovuta per l'istanza;
   • una imposta di bollo di € 16,00 dovuta per il certificato di approvazione.

Con riferimento al vigente tariffario nazionale, le tariffe applicabili per la visita e prova sono quindi le seguenti:

CODICE TARIFFA (*)
 N016
DIRITTI LEGGE 870/1986 
 € 25,00
IMPOSTE DI BOLLO
 € 32,00

CODICE TARIFFA (*)
 N116
DIRITTI LEGGE 870/1986
 € 45,00
IMPOSTE DI BOLLO
 € 32,00

(*) Per i codici tariffa relativi ai tariffari degli Enti autonomi, si rinvia al Portale dell'Automobilista. 

Per quanto concerne l'immatricolazione:
 - va richiesta con istanza unificata;
 - è assoggettata ad una propria e distinta tariffa (v. "SCHEDA TEMATCA DU n. 19") così composta (oltre al costo delle targhe):
   • € 10,20 per diritti di motorizzazione;
   • € 32,00 per imposte di bollo dovute per l'istanza;
   •  € 32,00 per imposte dovute per il rilascio del DU.

 

A.1) Caso particolare: veicolo oggetto di furto rinvenuto senza documenti di circolazione

Nel caso particolare di veicolo rubato con il relativo documento di circolazione a bordo, in seguito rinvenuto privo del documento stesso, ricorre l'opportunità di chiarire se sussista la necessità che il veicolo debba essere sottoposto a preventiva visita e prova, al fine di poter procedere al rilascio del duplicato del documento di circolazione.

Al riguardo, si premette anzitutto che, nel caso in esame:
 - deve essere sempre essere rilasciato un DU, indipendentemente dalla circostanza che il documento rubato e non più rinvenuto sia una carta di circolazione o un DU;
 - il veicolo deve essere sottoposto a preventiva visita e prova solo se risulti essere stato gravemente danneggiato;
 - se l'avente titolo, a seguito del furto del veicolo, ha effettuato al PRA la denuncia della "perdita di possesso", occorre altresì che lo stesso richieda preliminarmente il "rientro in possesso"; in caso contrario, non si potrà procedere né all'eventuale visita e prova né al rilascio del DU.

Ciò premesso, ed al fine di uniformare le prassi in uso presso gli UMC, si fa presente quanto segue:
 a) Visita e prova Anche in tal caso, la visita e prova costituisce un procedimento a sé stante, distinto dal procedimento di rilascio del DU quale duplicato del documento di circolazione rubato e non rinvenuto; è effettuata ai sensi dell'art. 75 C.d.S., con validità di revisione, e produce l'emissione di un certificato di approvazione (in bollo). L'attività tecnica di visita e prova, infatti, deve conformarsi all'analogo procedimento relativo alla revisione straordinaria a seguito di incidente stradale di cui all'art. 80, comma 7 del C.d.S..

Pertanto, la visita e prova:
 - va richiesta con istanza redatta sul Mod. TT2119, alla quale va allegata:
   • copia del "verbale di rinvenimento e restituzione" del veicolo rubato, dal quale risulti che il veicolo stesso era gravemente danneggiato al momento del suo rinvenimento;
 - è assoggettata ad una propria tariffa così composta:
   • € 45,00 per diritti di motorizzazione;
   • una imposta di bollo di € 16,00 dovuta per l'istanza;
   • una imposta di bollo di € 16,00 dovuta per il certificato di approvazione.

Con riferimento al vigente tariffario nazionale, la tariffa applicabile è quindi la seguente:

CODICE TARIFFA (*)
 N116
DIRITTI LEGGE 870/1986 
 € 45,00
IMPOSTE DI BOLLO
 € 32,00

(*) Per i codici tariffa relativi ai tariffari degli Enti autonomi, si rinvia al Portale dell'Automobilista.

 

b) Duplicato del documento di circolazione rubato

Per quanto concerne l'emissione del DU, quale duplicato del documento di circolazione rubato e non rinvenuto:
 - va richiesta con istanza unificata, alla quale va allegata:
   • copia della denuncia di furto del veicolo, dal quale risulti che unitamente a quest'ultimo sia stata rubata la relativa carta di circolazione o il relativo DU;
   • copia del "verbale di rinvenimento e restituzione" del veicolo rubato, dal quale si evinca che la carta di circolazione o il DU rubato non sono stati rinvenuti e restituiti;
 - è assoggettata al solo pagamento di € 10,20, per diritti di motorizzazione, essendo il duplicato per furto dell'originale esente da imposte di bollo (v. "SCHEDA TEMATCA DU n. 19")

 

B) Accertamento dei requisiti di idoneità tecnica - Art. 78 c.d.s.

Quando ad un veicolo già immatricolato in Italia vengano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72 c.d.s., o venga sostituito o modificato il telaio, l'accertamento della idoneità tecnica, effettuato ai sensi dell'art. 78 c.d.s., dà luogo necessariamente all'aggiornamento del documento di circolazione mediante, a seconda dei casi (al riguardo, v. quanto già evidenziato nella "SCHEDA TEMATICA DU n. 18"):
 - emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione;
 - emissione del tagliando di aggiornamento del DU;
 - emissione del duplicato del DU.

A seconda dell'ipotesi considerata, l'accertamento tecnico costituisce quindi una fase del procedimento di aggiornamento del documento di circolazione (carta di circolazione o DU) ovvero un procedimento a sé stante, con conseguente diverso regime tariffario applicabile.

Nel rinviare alle disposizioni vigenti in materia di visita e prova nelle ipotesi considerate, ovvero di esonero dalla stessa, si rammenta che, nel caso in cui debba essere effettuata obbligatoriamente una visita e prova, l'accertamento tecnico produce l'emissione di un "verbale ad uso interno" esente da imposta di bollo.

Al riguardo, a titolo esemplificativo, si prenda in considerazione il seguente schema:

OPERAZIONE
 INSTALLAZIONE IMPIANTO GPL

DOCUMENTO EMESSO
 Tagliando agg.to CC o DU 

ISTANZA
 TT 2119


OPERAZIONE
 INSTALLAZIONE DISPOSITIVO

DOCUMENTO EMESSO
 Tagliando agg.to CC o DU 

ISTANZA
 TT 2119


OPERAZIONE
 ANTINQUINAMENTO (FAP)

DOCUMENTO EMESSO
 Tagliando agg.to CC o DU 

ISTANZA
 TT 2119


OPERAZIONE
 INTEGRAZIONE PNEUMATICI

DOCUMENTO EMESSO
 Tagliando agg.to CC o DU 

ISTANZA
 TT 2119


OPERAZIONE
 CAMBIO USO

DOCUMENTO EMESSO
 Tagliando agg.to CC o DU 

ISTANZA
 TT 2119


OPERAZIONE
 INSTALLAZIONE IMPIANTO METANO

DOCUMENTO EMESSO
 Tagliando agg.to CC o DU 

ISTANZA
 TT 2119


OPERAZIONE
 DISINSTALLAZIONE IMPIANTO GPL

DOCUMENTO EMESSO
 Aggiornamento con DUPLICATO DU

ISTANZA
 Istanza Unificata


OPERAZIONE
 DISINSTALLAZIONE IMPIANTO METANO

DOCUMENTO EMESSO
 Aggiornamento con DUPLICATO DU

ISTANZA
 Istanza Unificata


OPERAZIONE
 MODIFICA CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

DOCUMENTO EMESSO
 Aggiornamento con DUPLICATO DU

ISTANZA
 Istanza Unificata

 

B.1) Aggiornamento mediante tagliando

Tutti gli aggiornamenti effettuati con tagliando sono gestiti con procedure tradizionali e, pertanto:
 - la visita e prova costituisce una fase del procedimento di aggiornamento;
 - viene presentata una sola istanza redatta sul Modello TT2119;
 - è dovuta una sola tariffa così composta:
   • € 25,00 per diritti di motorizzazione;
   • € 16,00 per imposta di bollo sull'istanza.

Con riferimento al vigente tariffario nazionale, la tariffa applicabili è quindi la seguente:

CODICE TARIFFA (*)
 N021

DIRITTI LEGGE 870/1986 
 € 25,00
IMPOSTE DI BOLLO
 € 16,00

(*) Per i codici tariffa relativi ai tariffari degli Enti autonomi, si rinvia al Portale dell'Automobilista.

 

B.2) Aggiornamento mediante emissione di DU

Tutti gli aggiornamenti effettuati mediante emissione di un DU sono gestiti con le nuove procedure telematiche implementate in attuazione del d.lgs. n. 98/2017 e, pertanto, l'accertamento tecnico costituisce un procedimento a sé stante distinto da quello di emissione del DU.

Conseguentemente, la visita e prova:
 - va richiesta con istanza redatta sul Mod. TT2119
 - è dovuta una tariffa costituita da:
   • € 25,00 per diritti di motorizzazione;
   • € 16,00 per imposte di bollo dovute per l'istanza (Mod TT2119)

Con riferimento al vigente tariffario nazionale, la tariffa applicabili è quindi la seguente:

CODICE TARIFFA (*)
 N021
DIRITTI LEGGE 870/1986
 
 € 25,00
IMPOSTE DI BOLLO
 € 16,00

(*) Per i codici tariffa relativi ai tariffari degli Enti autonomi, si rinvia al Portale dell'Automobilista.

Se l'emissione del DU è richiesta ad UMC diverso da quello che ha effettuato la visita e prova, a richiesta dell'interessato è rilasciata copia conforme all'originale del "verbale di visita e prova", con corresponsione dell'imposta di bollo di € 16,00. In tale ultimo caso, e con riguardo al vigente tariffario nazionale, alla tariffa N021 si aggiunge la seguente:

CODICE TARIFFA (*)
 N019
DIRITTI LEGGE 870/1986
 
 € 0,00
IMPOSTE DI BOLLO
 € 16,00

(*) Per i codici tariffa relativi ai tariffari degli Enti autonomi, si rinvia al Portale dell'Automobilista.

Per quanto concerne l'emissione del DU aggiornato, occorre distinguere:
 a) se il veicolo è già dotato di DU, il duplicato viene emesso mediante il codice pratica C18812;
 b) se il veicolo è ancora dotato di carta di circolazione:
   - viene emessa, con procedura tradizionale, una carta di circolazione propedeutica, non valida per la circolazione;
   - viene rilasciato il DU aggiornato mediante l'utilizzo del codice pratica C18814 (a tariffa zero).

In entrambi i casi a) e b), è dovuta una tariffa costituita da:
- € 10,20 per diritti di motorizzazione;
- € 16,00 per imposte di bollo dovute per la domanda redatta con il modello di istanza unificata;
- € 16,00 per imposte di bollo dovute per l'emissione del DU aggiornato.

Con riferimento al vigente tariffario nazionale, la tariffa applicabili è quindi la seguente:

CODICE TARIFFA (*)
 N003
DIRITTI LEGGE 870/1986
 
 € 10,20
IMPOSTE DI BOLLO
 € 32,00

(*) Per i codici tariffa relativi ai tariffari degli Enti autonomi, si rinvia al Portale dell'Automobilista.

 

C) Veicoli con adattamenti per persone disabili

Nel caso di adattamenti per persone disabili, la visita e prova (art. 75 c.d.s.) è richiesta esclusivamente nel caso in cui gli stessi riguardino veicoli nuovi di fabbrica non ancora immatricolati in Italia ovvero veicoli (già immatricolati all'estero o non ancora immatricolati) da nazionalizzare, con conseguente applicazione delle procedure e dei regimi tariffari già illustrati al precedente paragrafo A).

Ciò in quanto l'esenzione dalla visita e prova è prevista esclusivamente nel caso in cui gli adattamenti vengano effettuati su veicoli già muniti di DU o di carta di circolazione.

Infatti, si evidenzia che detta esenzione è stata prevista dall'art. 49, comma 5-ter, lettera g), del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato l'art. 78 c.d.s. (e non anche l'art. 75 c.d.s.) demandando ad apposito decreto ministeriale l'individuazione delle tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali la visita e prova non è richiesta (v. DM 8.1.2021, DD 5.11.2021, DM 19.5.2022).

Pertanto, conformemente a quanto disposto dal DM 8.1.2021, per l'annotazione, sul documento di circolazione, degli adattamenti per disabili, esenti da visita e prova, installati su veicoli già muniti di DU ovvero di carta di circolazione, l'aggiornamento va effettuato con emissione di tagliando mediante utilizzo di procedure tradizionali; conseguentemente:
 - l'istanza va redatta sul Mod. TT2119
 - è dovuta una tariffa costituita da:
   • € 10,20 per diritti di motorizzazione;
   • € 16,00 per imposte di bollo dovute per l'istanza. Con riferimento al vigente tariffario nazionale, la tariffa applicabili è quindi la seguente:

Con riferimento al vigente tariffario nazionale, la tariffa applicabili è quindi la seguente:

CODICE TARIFFA (*)
 N004
DIRITTI LEGGE 870/1986
 
 € 10,20
IMPOSTE DI BOLLO
 € 16,00

(*) Per i codici tariffa relativi ai tariffari degli Enti autonomi, si rinvia al Portale dell'Automobilista.

Infine, per l'installazione degli adattamenti per disabili, su autoveicoli già muniti di DU ovvero di carta di circolazione e non rientranti nelle fattispecie previste dal DM 8.1.2021 (es. pedane per sollevamento, leve sostitutive di pedali, binari, sintetizzatori vocali, ecc.), è prevista la visita e prova ai sensi dell'art.78 cds da effettuare presso i competenti Uffici della Motorizzazione con conseguente applicazione delle procedure e dei regimi tariffari già illustrati al paragrafo B).
Si invitano le DGT in indirizzo a monitorare la scrupolosa osservanza dei contenuti della presente circolare.

 

D) Avvertenze finali

Poiché il certificato di approvazione e il verbale di visita contengono entrambi un codice di antifalsificazione, l'UMC presso il quale viene chiesta l'emissione del DU (o del tagliando di aggiornamento), se diverso dall'UMC che ha effettuato la visita e prova, deve richiedere unicamente, a seconda dei casi, la presentazione dell'originale del certificato di approvazione o la copia conforme del verbale di visita e non anche la copia o l'originale della documentazione tecnica relativa alla visita e prova.

In tali casi, l'UMC che ha effettuato la visita e prova restituisce, unitamente alla copia conforme del verbale di visita o dell'originale del certificato di approvazione, l'originale del documento da sostituire (carta di circolazione estera, carta di circolazione italiana o DU). In particolare, ciò si rende indispensabile quando l'operazione di immatricolazione o di aggiornamento debba essere effettuata da uno STA, in quanto il documento da sostituire deve essere necessariamente inserito nel fascicolo digitale.

La carta di circolazione italiana o il DU debbono essere annullati dall'Ufficio prima della loro restituzione.

Si evidenzia, infine, che la presentazione della copia conforme del verbale di visita o dell'originale del certificato di approvazione, per consentire l'immatricolazione o l'aggiornamento dei documenti di circolazione, costituiscono modalità operative che, nell'intendimento di questa Direzione Generale, hanno carattere transitorio, in attesa che vengano implementati gli opportuni interventi per consentire a tutti gli UMC di reperire e consultare sia il certificato di approvazione sia il verbale di visita attraverso funzioni integrate con le procedure sviluppate in attuazione del decreto legislativo n. 98/2017.

In prospettiva, quindi, ciò non renderà più necessario agli STA di dover allegare al fascicolo digitale il pdf del verbale di visita o del certificato di approvazione, trattandosi di documenti che l'UMC potrà verificare d'ufficio in sede di controllo delle pratiche di immatricolazione o di aggiornamento.

 

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Pasquale D'Anzi

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale