Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare congiunta Ministero dell'Interno numero 300/A/5145/12/111/20/3 del 10 luglio 2012
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. numero 116118/RU/08.05.10 del 10 luglio 2012

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/5145/12/111/20/3 del 10/07/2012

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Divisione 4

Prot. n. 116118/RU/08.05.10 del 10/07/2012

 

OGGETTO: D.M. 20 giugno 2007. Deroga dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni.

 

OUADRO NORMATIVO

 Il regolamento n. 561/2006 del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CEE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, prevede all'articolo 13, paragrafo 1 che ogni Stato membro possa stabilire, per il proprio territorio, deroghe alle disposizioni dello stesso regolamento concernenti i tempi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo del personale viaggiante, applicabili a trasporti effettuati impiegando alcune tipologie di veicoli, elencate nel medesimo paragrafo.

 Con Decreto del Ministro dei trasporti, datato 20 giugno 2007, pubblicato in G.U. n. 236 del 10 ottobre 2007, in attuazione delle possibilità previste dal sopra citato articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 561/2006, sono state individuate alcune tipologie di trasporti, tra quelle elencate, per le quali è stata stabilita la deroga dall'applicazione delle norme relative ai tempi di guida e di riposo nel sellare dei trasporti stradali.
 Il decreto prevede anche, in attuazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3821/85, come modificato dall'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 561/2009 [leggasi: regolamento (CE) n. 561/2006 n.d.r.], che i veicoli, ove e quando impiegati nelle tipologie di trasporto ammesse alla deroga, siano, conseguentemente, non soggetti dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo.

 

PR0BLEMATICHE

 Alcune problematiche sono sorte in merito alle modalità di attuazione delle deroghe previste, in particolare relativamente a tipologie di trasporto elencate nella lettera h) dell'articolo 13, paragrafo l del regolamento (CE) n. 561/2006, specificamente riguardo all'attività di manutenzione delle reti.
 Al fine di garantire, seppur nell'ambito di attività svolte in regime di deroga dall'ordinaria regolamentazione, il rispetto degli obiettivi di armonizzazione della concorrenza tra le imprese di trasporto stradale, del miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza stradale, richiamati dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 561/2006, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni che consentano agli organi di controllo di svolgere agevolmente i propri compiti ed evitare incertezze nelle imprese di trasporto stradale che operano nell'ambito delle attività di manutenzione delle reti indicate nella già citata lettera h) dell'articolo 13, paragrafo 1.

 

DOCUMENTAZIONE DI CONTROLLO

 Ai fini della verifica dell'esistenza delle condizioni che consentono di usufruire della deroga nazionale in materia, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, dalla lettera h) del regolamento (CE) n. 561/2006, è necessario tenere conto dell'attività effettivamente posta in essere, nonché, se del caso, dell'utilizzo permanente del veicolo medesimo per una delle attività per le quali è riconosciuta la possibilità di non dotare il veicolo stesso dell'apparecchio di controllo.
 In occasione dei controlli su strada. pertanto, in mancanza dell'apparecchio di controllo o della sua attivazione, qualora il conducente del veicolo dichiari di effettuare una delle attività di manutenzione delle reti previste dal già citato articolo 13, paragrafo 1 lettera h), gli agenti sono tenuti a verificare la congruenza di tale dichiarazione, tenendo presenti le diverse possibili situazioni, in particolare:

  • il veicolo considerato può essere in disponibilità di un'impresa che gestisce direttamente o ha in concessione uno dei servizi di manutenzione tra quelli indicati. Dalla documentazione presente a bordo del veicolo stesso deve risultare tale condizione;
  • il veicolo può essere, invece, in disponibilità di impresa diversa da quella che gestisce direttamente o è concessionaria di uno dei servizi di manutenzione indicati. A bordo dello stesso deve essere presente ed esibita, su richiesta, all'agente che sta effettuando il controllo, la documentazione che comprova che il veicolo in questione svolge, sulla base di un contratto, che lega l'ente gestore o concessionario del servizio all'impresa, in maniera esclusiva o per un periodo temporalmente limitato, una delle attività di manutenzione previste.
     Tale documentazione deve consistere in una dichiarazione, redatta su carta intestata, datata e regolarmente firmata da un responsabile dell'ente gestore o concessionario del servizio, in cui si dichiara, assumendone la responsabilità, che l'impresa che ha in disponibilità il veicolo svolge, in nome e per conto dello stesso, una delle attività di manutenzione in questione;
  • il veicolo può essere in disponibilità di impresa che ha sub-appaltato l'attività da altra impresa appaltante dell'ente gestore o concessionario del servizio. La documentazione, in tal caso, presente a bordo ed esibita, su richiesta, all'agente di controllo, deve essere costituita da due dichiarazioni, una da cui risulti il rapporto di sub-appalto tra l'impresa che svolge l'attività e l'impresa che ha in appalto la stessa, l'altra da cui risulti il rapporto che lega quest'ultima con l'ente gestore o concessionario del servizio.

 Fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dalle disposizioni in ordine al campo di applicazione della normativa in materia di autotrasporto e da quelle dei regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 561/2006, riguardo alla dotazione ed all'uso dell'apparecchio di controllo, i veicoli impegnati nelle attività di manutenzione che usufruiscono di deroga, si attengono, limitatamente ai casi di svolgimento di tale attività, a quanto previsto dall'articolo 2 del D.M. 20 giugno 2007.

 In occasione della revisione annuale dei veicoli, ordinariamente obbligati a montare l'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, in presenza della destinazione permanente ad una delle attività per le quali il citato decreto ministeriale ha concesso la possibilità di usufruire della deroga in ordine a tale dotazione, la menzionata condizione dovrà essere parimenti verificata dagli uffici che effettuano la revisione, se del caso, attraverso il controllo della documentazione sopra specificata, da esibirsi a cura del soggetto che richiede l'operazione di revisione.

 

IL DIRETTORE CENTRALE
Giuffré

IL DIRETIORE GENERALE
(Dott. Enrico Finocchi)

 

 

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