Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero del Lavoro Prot. n. 37/0002140/MA007.A001 del 05/10/2011

 

Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali

Direzione generale per l'attività ispettiva

Prot. n. 37/0002140/MA007.A001 del 05/10/2011

 

OGGETTO: Indirizzi interpretativi in materia di autotrasporto - Note di orientamento della Commissione europea n. 3 e n. 4 - Decisione della Commissione europea del 7/6/2011.

 

 

 Con le note di orientamento n. 3 e n. 4 della Commissione Europea, rispettivamente concernenti l'ordine di interruzione di una pausa o di un riposo giornaliero o settimanale per spostare un veicolo in un terminal, in un parcheggio o in un'area frontaliera (art. 4, lettere d) e f), del Reg. CE n. 561/2006) e la registrazione dei periodi di guida con tachigrafi digitali quando i conducenti effettuano frequenti soste oppure operazioni di carico e scarico (art. 1 Reg. CEE n. 3821/85, con riferimento al Reg. CE n. 1360/2002), sono state emanate alcune rilevanti indicazioni interpretative riguardo alla disciplina relativa al settore dell'autotrasporto.

 In particolare, con la nota di orientamento n . 3 (v. all. 1) viene indicato un nuovo approccio interpretativo, riguardo alla normativa del comparto considerato, nel caso si verificasse la necessità di interrompere la pausa, o un riposo giornaliero o settimanale, per ragioni di oggettiva emergenza o per circostanze straordinarie, ovvero su ordine specifico da parte di un organo di polizia o di un'altra autorità, che impongano di spostare un veicolo: in tali evenienze, infatti, il conducente può interrompere il riposo per alcuni minuti senza che tale comportamento sia considerato come infrazione.

 Inoltre, con la nota di orientamento n. 4 (v. all. 2) la Commissione concede una tolleranza, a favore del conducente, nel calcolo dei periodi di guida nel caso di frequenti soste o ripetute operazioni di carico e scarico per i veicoli dotati di dispositivo digitale, in quanto tali apparecchi registrano i dati con maggiore accuratezza e precisione rispetto a quelli analogici. La tolleranza in questione si può applicare, ad esempio, sottraendo un minuto per periodo di guida continuato dopo una sosta, con un massimo di 15 minuti per un periodo di guida continuato di 4 ore e mezza.

 Si precisa, al riguardo, che detta tolleranza potrà essere applicata soltanto per il periodo transitorio di coeesistenza dei tachigrafi analogici con quelli digitali, e quindi fino alla data dell'entrata in vigore della modifica prevista dal Reg. CE n. 1266/2009 (1° ottobre 2011).

 Con la decisione del 7 giugno 2011 (v. all. 3), infine, concernente il calcolo del periodo di guida giornaliero in conformità al Reg. CE n. 561/2006, che stabilisce che i conducenti devono effettuare un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo e che un riposo avente durata inferiore a quello regolamentare si considera come non effettuato, con il conseguente, eventuale superamento del limite del periodo di guida consentito, con applicazione anche della relativa sanzione di cui all'art. 174 C.d.S.), la Commissione raccomanda di applicare la sanzione per violazione del limite del periodo di guida soltanto se il riposo è minore di 7 ore, fermo restando l'infrazione di omesso riposo.

 Relativamente agli atti comunitari sopra richiamati, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, congiuntamente con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, con la circolare prot. 300/A/6262/11/111/20/3 del 22 luglio 2011 (v. all. 4) ha diramato istruzioni in materia ai propri organi di controllo (Polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera, capitanerie di porto).

 Attesa la necessità di uniformare l'azione ispettiva agli indirizzi e alle decisioni della Commissione europea, nonché al comportamento tenuto dagli altri organi di vigilanza, questa Direzione generale, allo scopo di non considerare sanzionabili i comportamenti sopra specificati, alla luce delle disposizioni del Codice della strada, ritiene opportuno dettare - con la presente - specifici indirizzi operativi nel settore di cui trattasi.

 Pertanto, non dovranno essere considerati sanzionabili, alla luce della normativa di riferimento, i seguenti comportamenti:

  • l'interruzione di una pausa o di un riposo giornaliero o settimanale per ragioni di oggettiva emergenza o per circostanze straordinarie ovvero su ordine specifico da parte di un organo di polizia o di un'altra autorità, che impongano di spostare un veicolo;
  • il superamento del limite del periodo di guida consentito, se il riposo è almeno di 7 ore, ferma restando l'infrazione di omesso riposo.

 Inoltre, come detto, nel caso di frequenti soste o ripetute operazioni di carico e scarico per i veicoli dotati di dispositivo digitale, a condizione che tali situazioni possano essere comprovate, sarà opportuno considerare una "tolleranza" massima di 15 minuti nell'arco di un periodo di guida di 4 ore e mezza, ad esempio sottraendo un minuto per ogni periodo di guida continuato.

 Si confida, pertanto, nella consueta collaborazione ai fini della puntuale applicazione degli indirizzi interpretativi sopra richiamati.


 IL DIRETTORE GENERALE
 (f.to Paolo Pennesi)

 

ALLEGATO 1
Nota di orientamento della
Commissione europea n. 3

ALLEGATO 2
Nota di orientamento della
Commissione europea n. 4

ALLEGATO 3
Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, congiuntamente con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Circolare prot. 300/A/6262/11/111/20/3 del 22 luglio 2011
(Omissis)

 

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