Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare A.C.I. - Automobile Club d'Italia numero DSD/0011454/09 del 16 settembre 2009

 

A.C.I.
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Direzione Centrale - Servizi Delegati

 

Prot. n. DSD/0011454/09 del 16/09/2009

 

OGGETTO: Divieto di radiazione per i veicoli gravati dal fermo amministrativo. Prime precisazioni.

 

   Si fa seguito alla circolare n° 10649 del 01/09/09, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine al divieto, a decorrere dal 16 settembre, di dare seguito alle richieste di cancellazione di un veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico qualora risulti ancora iscritto un fermo amministrativo, per fornire alcune precisazioni di dettaglio.

   In particolare, si precisa che al certificato di rottamazione, documento già ritenuto atto di data certa ai sensi del D.Lgs. 209/03 e del D.Lgs. 152/06, emesso al momento della presa in carico del veicolo da parte del demolitore autorizzato e del concessionario automobilistico, possono essere ricondotti gli stessi effetti dell'atto di vendita "anteriore" già previsti dal D.M. 5031/1998 (art. 5 comma 1).

   In tali casi, per la richiesta di radiazione di un veicolo, oggetto di fermo iscritto in data successiva alla data del certificato di rottamazione, la formalità verrà respinta in prima istanza e potrà essere definita positivamente dopo l'avvenuta cancellazione del gravame a cura delllAgente della riscossione, a seguito della segnalazione da parte degli Uffici Provinciali della formalità in questione, secondo le modalità già in uso.

   Espletati tali adempimenti potrà essere pertanto ripresentata la formalità di cancellazione del veicolo dal P.R.A..

   A tal riguardo si ricorda, al fine di garantire il perfezionamento della radiazione susseguente alla presa in consegna del veicolo, che solo le risultanze della visura all'Archivio del Pubblico Registro Automobilistico attestano, alla data dell'effettuazione della visura stessa, la presenza o meno del fermo.

   Tali disposizioni si applicano alle sole pratiche di radiazione richieste in prima presentazione a partire dal 16 settembre.

   Si precisa, inoltre, che per i veicoli soggetti a fermo amministrativo, che abbiano subito danni ingenti o siano addirittura andati distrutti (ad esempio, incendi, incidenti stradali, calamità naturali, ecc.), è possibile effettuare la radiazione, a condizione che alla richiesta di radiazione sia allegata una dichiarazione di un'Autorità competente, attestante la non utilizzabilità del veicolo.

   Parimenti possono essere accolte le richieste di radiazione di veicoli oggetto di gravame provenienti da una P.A. (Prefettura, Agenzia del Demanio, ecc,).

   Si invitano gli Uffici Provinciali a fornire sul territorio adeguata assistenza e informazione agli operatori professionali relativamente alla materia in esame.

   Si resta a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento che potrà essere richiesto alllUfficio Normativa e Controllo di questa Direzione e si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.

   Con i migliori saluti.

 

IL DIRETTORE CENTRALE
Vincenzo Pensa

 

 

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