Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno numero 300/A/10142/09/108/8/3 del 10 agosto 2009

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

 

Prot. n. 300/A/10142/09/108/8/3 del 10/08/2009

 

OGGETTO: Abusivismo nel settore dell’autotrasporto. Protocollo d’Intesa tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell’Interno. Coordinamento operativo delle azioni di controllo.

 

 Premessa

 L’attività di autotrasporto rappresenta per il nostro Paese un essenziale settore economico che garantisce la possibilità di sviluppo delle imprese e la pacifica convivenza tra i cittadini. Il suo ruolo strategico rispetto all’economia è confermato anche dall’attenzione che la normativa dell’Unione Europea ha dedicato alla regolamentazione di questa attività.

 Basilare, in questo delicato settore, è la tutela della correttezza di tutti gli operatori e la libera concorrenza tra essi che, più di ogni altro ambito economico, può essere turbata dalla presenza di operatori abusivi o che non rispettano le regole. Tali soggetti, molto spesso, per aggirare le regole sopraindicate, pongono in essere comportamenti pericolosi per la sicurezza stradale che devono essere oggetto di incisivi e mirati interventi da parte delle Forze di Polizia e delle Polizie Locali.

 In questo contesto, ed allo scopo di tutelare più efficacemente la predetta esigenza di rispetto delle regole che sovraintendono al buon funzionamento dell’autotrasporto in Italia, il Ministro dell’Interno e quello delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno siglato l’allegato protocollo d’intesa (All. 1) che rappresenta uno strumento operativo particolarmente importante, al quale le Amministrazioni interessate, attuando l’indirizzo politico del Governo in questa materia, intendono dedicare ogni sforzo possibile sia in termini di risorse umane che di impegno economico.

 Obiettivo del protocollo è quello di impegnare ciascuna Amministrazione, per gli ambiti di rispettiva competenza, ad attivare ogni utile iniziativa per incrementare il numero dei controlli stradali e per migliorarne la qualità.

 Il Protocollo, prevede, altresì, l’attivazione di un tavolo tecnico di studio e di proposta di eventuali modifiche normative che possano risultare funzionali al miglioramento dell’attività di controllo di questo settore.

***

 Con la presente direttiva si intende dare concreta attuazione operativa ai contenuti del citato protocollo d’intesa allo scopo di indirizzare I’azione delle Forze di Polizia e delle Polizie Locali verso il raggiungimento degli importanti obiettivi che il protocollo intende raggiungere.

 

1. Controllo dei vettori stranieri

 Il protocollo d’intesa ha conferito particolare risalto ai controlli dei vettori stranieri che operano in Italia nell’ambito dei trasporti internazionali. Infatti, deve essere necessariamente evitato che, anche in conseguenza dell’allargamento dei confini dell’Unione Europea, alcuni vettori stranieri possano operare in modo abusivo o abbiano la possibilità di turbare impunemente le regole della concorrenza attraverso l’elusione delle norme in materia sociale o delle norme di comportamento del Codice della Strada. 

 Tali comportamenti, che mettono a serio repentaglio anche la sicurezza stradale, devono essere oggetto di un’azione mirata di prevenzione e, se necessario, di ferma repressione da parte di tutti gli organi di polizia stradale.

 L’azione di controllo, che deve essere particolarmente intensificata in prossimità delle zone di confine, non può prescindere da un incremento dei controlli anche nell’ambito dei porti, atteso che, buona parte dei traffici stradali provenienti da paesi terzi rispetto all’Unione Europea si avvale di questa modalità di trasporto per fare ingresso nel territorio dell’Unione stessa. Essenziale, perciò, appare il contributo che, in tale ambito, può essere fornito dalle Forze di Polizia presenti in tali aree e, soprattutto, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto.

 

2. Controllo del cabotaggio

 Il protocollo d’intesa sollecita una particolare attenzione anche nell’attività di controllo dei veicoli impegnati in operazioni di cabotaggio stradale (1) che, secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale 3.4.2009, può essere eseguito esclusivamente dalle imprese titolari di licenza comunitaria o di licenza SEE, la cui copia certificata conforme deve essere presente a bordo del veicolo, unitamente all’attestato del conducente nei casi previsti.

 Rispetto a tali trasporti, assume significativa importanza il rispetto delle norme del citato DM 3.4.2009 che riguardano i documenti che devono trovarsi a bordo dei veicoli impegnati ed in particolare di quelli che servono a documentare la permanenza nel nostro paese (2) e delle disposizioni riguardanti i limiti temporali entro cui è possibile effettuare il trasporto in cabotaggio (3).

 L’elusione di tali disposizioni, infatti, rappresenta motivo di abusivismo dell’attività di autotrasporto che turba fortemente il corretto funzionamento dei meccanismi che regolano la concorrenza nel settore (4).

 

3. Controllo del trasporto in conto proprio

 L’abusivo impiego di veicoli per il trasporto in conto proprio, in alcuni settori di trasporto e, soprattutto in ambito locale ed urbano, rappresenta lo strumento per eludere le regole dell’autotrasporto in conto terzi. Infatti, attraverso questo illecito comportamento, possono essere eluse le rigide regole di accesso al mercato che, invece, rappresentano lo strumento per garantire la corretta e sicura gestione dell’attività di autotrasporto.

 In tale ambito, che richiede soprattutto la piena collaborazione ed il massimo impegno delle Polizie Locali, devono essere significativamente aumentati i controlli che dovrebbero tendere anche all’accertamento di eventuali elusioni fiscali che sono necessariamente correlate al fenomeno dell’abusivismo di cui trattasi.

 In tale settore, particolare attenzione deve essere dedicata al rispetto delle norme che impongono ai soggetti autorizzati a trasportare in contro proprio di documentare adeguatamente la provenienza delle merci trasportate. Infatti, è proprio attraverso l'elusione di tali regole che si concretizza l’illecita attività di trasporto abusivo (5).

 

4. Coordinamento operativo dell’attività di controllo contro l’abusivismo

 Un’azione mirata di controllo, che deve essere particolarmente dedicata agli ambiti sopraindicati, non può prescindere da un’attività di coordinamento da parte dai Prefetti a cui, come articolazione operativa del Ministro dell’Interno, spetta necessariamente il delicato compito di indirizzare e coordinare l’attività di polizia stradale da chiunque espletata.

 Per dare concreta attuazione alle indicazioni del protocollo d’intesa, perciò, si ritiene assolutamente indispensabile un coinvolgimento di tutte le Forze di Polizia e delle Polizie Locali affinché, ciascuna nell’ambito di rispettiva competenza, sia dato massimo impulso ad ogni attività tendente a fare emergere i citati fenomeni di abusivismo.

 I Signori Prefetti, avvalendosi ove necessario del contributo delle Conferenze provinciali permanenti, vorranno coordinare e pianificare tutte le mirate iniziative di controllo del settore che, per ciascuna Forza di Polizia, potranno avvalersi del contributo specialistico della Specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato.

 Nell’ambito dei controlli suddetti, ove possibile, dovranno essere impiegati gli operatori che hanno frequentato i corsi di formazione e di aggiornamento che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Interno hanno realizzato in questi ultimi anni ed a cui, sarà dato massimo impulso nei prossimi mesi.

 

5. Lista di controllo

 In attuazione delle disposizioni dell’art. 6, comma 6, del D.L.vo 4.8.2008 n. 144 (Attuazione della direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e 3821/85/CEE) è stata predisposta una lista di controllo (All. 2) - da compilarsi in occasione di ogni controllo su strada dei veicoli commerciali - che consentirà da una parte di rendere più agevole e rapida l’attività di controllo e dall’altra, per il tramite del Servizio Polizia Stradale, permetterà al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di svolgere le funzioni di informazione di cui all’art. 10 del D.L.vo 4.8.2008 n. 144.

 In considerazione dell’importanza della raccolta dei dati contenuti nelle liste di controllo riveste per il monitoraggio del fenomeno dell’abusivismo nell’autotrasporto, il Servizio Polizia Stradale sta predisponendo una procedura per la gestione informatica delle informazioni contenute nelle citate liste della quale si fa riserva di fornire ulteriori informazioni.

 

6. Manuali di miglior prassi di controllo

 Il gruppo di lavoro congiunto istituito dal protocollo d’intesa avrà anche il compito di predisporre manuali operativi che sintetizzino le migliori prassi di controllo. Tali strumenti operativi, la cui realizzazione sarà completa entro la fine del corrente anno, saranno resi disponibili attraverso uno spazio dedicato dei portali internet dei due Ministeri e di cui si fa riserva di dare ogni notizia al più presto.

 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Manganelli

 

(1) Per "cabotaggio" si intende la prestazione di servizi di trasporto nazionale da parte di un'impresa stabilita in un altro Stato. Il trasporto di cabotaggio si esaurisce interamente nell’ambito nazionale con prelevamento e consegna della merce nel nostro Paese.
(2) Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 3.4.2009, a bordo del veicolo che effettua trasporto di cabotaggio stradale deve essere conservata, unitamente alla copia conforme della licenza comunitaria, per ogni richiesta degli Organi di controllo, la documentazione che provi chiaramente il trasporto internazionale nel corso del quale si è raggiunto il territorio italiano, nonché, per ogni trasporto di cabotaggio in seguito effettuato, un documento che riporti almeno:

  • il nome, l'indirizzo e la firma del mittente;
  • il nome, l'indirizzo e la firma del trasportatore;
  • il nome, l'indirizzo del destinatario, nonché la sua firma e la data di consegna una volta che le merci siano state consegnate;
  • il luogo e la data di presa in consegna delle merci ed il luogo di consegna previsto;
  • la descrizione della merce e del suo imballaggio nella terminologia comune e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta nonché il numero di colli, i contrassegni speciali ed i numeri riportati su di essi;
  • il peso lordo o la quantità, altrimenti espressa, delle merci;
  • il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.

(3) Le imprese stabilite nei Paesi comunitari o dello SEE sopra elencati, sono autorizzate ad eseguire in Italia, con lo stesso veicolo, oppure in caso di veicoli combinati con lo stesso veicolo a motore, attività di cabotaggio secondo le seguenti modalità:
     a) fino a due trasporti di cabotaggio successivi ad un trasporto internazionale da un altro Stato membro o da un Paese terzo all'ltalia, dopo aver consegnato, in territorio italiano, le merci trasportate nel corso del trasporto internazionale (art. 1/1° comma del D.M. 3/4/2009);
     b) l'ultimo scarico relativo ad un trasporto di cabotaggio, prima di lasciare il territorio italiano, deve aver luogo entro un termine di sette giorni dall'ultimo scarico in Italia, relativo al trasporto internazionale in entrata (art. 1/2° comma del D.M. 3/4/2009).
(4) Le elusioni alle disposizioni del D.M. 3 aprile 2009, sono riconducibili alle violazioni degli articoli 26 e 46 della Legge 298/1974. Lo stesso dicasi per attività di trasporto in cabotaggio è svolto da imprese stabilite in un Paese i cui vettori non sono ammessi a svolgere tale prestazione (es. Paesi extracomunitari; Bulgaria-Romania ecc.).
(5) Il trasporto con veicoli immatricolati in conto proprio di merci per conto di terzi integra le violazioni degli 
articoli 26 e 46 della Legge 298/1974.

 

ALLEGATO 1

 

Ministero dell'Interno

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

 

PROTOCOLLO D’INTESA 
TRA 
IL MINISTERO DELL’INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, 

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, 
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI 
INFORMATIVI E STATISTICI
 

per il potenziamento e la semplificazione dei controlli di legalità nel settore del trasporto stradale di merci

 

L’anno 2009, il giorno 14 del mese di luglio, in Roma, nella sede del Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono presenti:

 

Il Ministro dell’Interno On. Roberto Maroni,

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Sen. Altero Matteoli,

 

PREMESSO

    - che l’allargamento dell’Unione Europea e l’incremento degli scambi commerciali con i paesi comunitari ed extracomunitari hanno determinato l’aumento del numero di imprese e dei relativi veicoli che esercitano l’attività di trasporto di persone e di merci su strada in territorio italiano;
    - che, in conseguenza della particolare situazione di crisi economica, l’autotrasporto italiano ha denunciato uno stato di crisi anche cagionato da un aumento della concorrenza estera, che opera a costi ridotti, pur in presenza di una rilevante quantità di offerta di trasporto stradale nazionale;
    - che si rende necessario intensificare l’attività di controllo sulle imprese estere e, in particolare, su quelle extracomunitarie, affinché sia garantita la legittimità delle operazioni di trasporto internazionale e la correttezza dei rapporti di concorrenza;
    - che a seguito dell’emanazione del Decreto 3 aprile 2009 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante una nuova regolamentazione del trasporto di cabotaggio sul territorio italiano da parte di vettori non residenti, si rende necessaria una intensificazione dei controlli su tali trasporti per garantirne lo svolgimento nel rispetto del principio della libera concorrenza tra le imprese di trasporto;
    - che è necessario uniformare sul territorio nazionale ed incrementare, sotto il profilo qualitativo e quantitativo - con particolare riferimento al corretto adempimento delle norme del Codice della Strada in materia di massa limite dei veicoli - l'attività di controllo su strada dei vettori commerciali attraverso l’azione sinergica, sinora positivamente sperimentata, tra la Specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato e il Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e statistici, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche mediante l'utilizzo sistematico ed intensivo dei Centri Mobili di Revisione (C. M. R.);
    - che è opportuno procedere ad una valutazione della distribuzione del Centri Mobili di Revisione, attesa l’esigenza di presidiare con maggior efficacia i punti della rete stradale sui quali si realizzano i maggiori volumi di traffico tenendo conto anche delle specifiche esigenze del territorio;
    - che occorre aumentare la vigilanza sul fenomeno dell’abusivismo nel settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, ed in particolare dei trasporti abusivamente svolti da imprese titolari di licenze per il trasporto di merci per conto proprio e di quei soggetti che svolgono illegittimamente l’attività di autotrasporto per conto di terzi con veicoli presi a nolo;
    - che è opportuno procedere ad una rivisitazione del sistema sanzionatorio applicabile ai veicoli esteri, con particolare riferimento alle sanzioni accessorie, spesso di difficile applicabilità, valutando la possibilità di introdurre modifiche normative sia al codice della strada, sia alle leggi speciali.

 

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

 

Articolo 1
Incremento dei controlli sui veicoli esteri

 1. L’attività di controllo generale normalmente svolta dalle pattuglie delle Forze di polizia che operano sul territorio, nell’ambito dei servizi d’istituto sarà intensificata con particolare riguardo ai controlli sui veicoli adibiti all’autotrasporto di merci.
 2. In particolare, nelle zone a maggior densità di traffico internazionale, individuate dai competenti uffici del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e statistici, di concerto con il Servizio Polizia Stradale - anche tenendo conto delle specifiche realtà territoriali - saranno impiegate pattuglie, specificamente addestrate al controllo dei veicoli esteri e, in particolare, extracomunitari.
 3. In tali zone saranno, inoltre, programmati specifici interventi di controllo congiunto sull’autotrasporto internazionale con l'utilizzazione dei Centri Mobili di Revisione.
 4. Il Dipartimento per i Trasporti Terrestri promuoverà la formazione del personale - sia nell’ambito dei progetti già avviati, sia con ulteriori programmi - dedicati in particolar modo ai controlli sull’autotrasporto internazionale.

 

Articolo 2
Controlli sul nuovo regime di cabotaggio introdotto con il decreto ministeriale del 3 aprile 2009

 1. Nell’ambito dei controlli sull’autotrasporto internazionale di cui all’art. 1, una particolare attenzione sarà prestata - soprattutto nelle aree di confine, inclusi i porti - alle imprese estere che svolgono trasporti di cabotaggio stradale.
 2. I controlli avranno riferimento specifico al rispetto del limite dei sette giorni di permanenza nel territorio italiano previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 3 aprile 2009, relativamente all’attività di cabotaggio.

 

Articolo 3
Trasporti abusivi di merci per conto di terzi

 1. Al fine di contrastare i trasporti di merci per conto di terzi, abusivamente svolti da imprese munite di licenza per il trasporto di merci per conto proprio, ovvero da soggetti che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con veicoli anche presi in noleggio, di portata superiore a 1,5 ton. di massa complessiva a pieno carico, senza essere regolarmente iscritti all’Albo degli autotrasportatori per conto di terzi, ovvero sprovvisti dei necessari requisiti per l’accesso alla professione ed al mercato dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, sarà promosso - con l'interessamento dell’Ufficio di Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia del Ministero dell’interno e nel rispetto delle specifiche competenze - un programma finalizzato alla realizzazione di specifici interventi di controllo da parte delle Forze di polizia.

 

Articolo 4
Ridefinizione delle aree strategiche del territorio nazionale per i controlli

 1. I competenti uffici del Dipartimento per i Trasporti, anche sulla base dei dati operativi della Polizia Stradale e di traffico delle concessionarie autostradali, effettueranno - con cadenza semestrale - una rilevazione sui flussi di traffico e sui relativi punti d’accesso del traffico internazionale di veicoli commerciali, anche d’intesa con le Amministrazioni ed Enti locali, nonché con l'Agenzia delle Dogane.
 2. La rilevazione dovrà tenere conto dell’intensità e della tipologia del traffico commerciale, della vicinanza con il confine di Stato, della presenza di porti ed interporti, e della idoneità delle aree ai fini dei controlli.
 3. Sulla scorta delle rilevazioni effettuate, verrà definita una comune strategia per l’ottimizzazione dell’attività di controllo dell’autotrasporto di merci, ed in particolare di quello internazionale, nonché per l’individuazione delle aree più idonee per lo svolgimento dei servizi congiunti.

 

Articolo 5
Valutazione del sistema sanzionatorio

 1. Presso il Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e statistici è istituito un gruppo di studio per la valutazione dell’efficacia del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al traffico internazionale.
 2. Il gruppo di studio - composto da sei membri, scelti tra i dirigenti e funzionari del Dipartimento per i Trasporti Terrestri e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Servizio Polizia Stradale - avrà il compito di valutare I‘effettiva efficacia delle sanzioni irrogate alle imprese di autotrasporto, anche estere, nonché a tutti i soggetti riconducibili alla filiera dell’autotrasporto, con particolare riguardo alle modalità di applicazione delle sanzioni accessorie (fermo o confisca amministrativa del veicolo, confisca amministrativa della merce, sospensione della carta di circolazione ecc.), di elaborare linee guida condivise per l’applicazione delle sanzioni e di formulare proposte di modifiche normative finalizzate alla semplificazione ed alla razionalizzazione del sistema sanzionatorio.

 

IL MINISTRO 
(Roberto Maroni)

IL MINISTRO 
(Altero Matteoli)

 

Roma, 14 luglio 2009

 

ALLEGATO 2
Lista di controllo

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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