Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 994 del 10 gennaio 2025
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 994 del 10/01/2025
Circolazione Stradale - Artt. 186, 187 e 224 del Codice della Strada - Guida sotto l’influenza dell’alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti - Continuazione - Sospensione della patente - Calcolo della durata - In tema di circolazione stradale, il giudice, che pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada quale la guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool e lo stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, escludendo l'applicazione dell'art. 8 della L. 689/1981.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di (Omissis), con sentenza assunta all'esito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto (Soggetto 1) responsabile delle contravvenzioni di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c), 2 sexies e 187, comma 8, C.d.S. e, ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 1.800 di ammenda, disponendo nei suoi confronti la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due in relazione alla ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 186 C.d.S.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di (Omissis), deducendo violazione di legge assumendo che l'imputato era stato riconosciuto responsabile di entrambe le ipotesi contravvenzionali di talché il Tribunale non avrebbe dovuto limitarsi ad applicare la sanzione amministrativa accessoria per una sola delle contestazioni, né avrebbe potuto applicare gli istituti del concorso formale ovvero della continuazione in quanto in tema di sanzioni amministrative accessorie vige il principio del cumulo materiale delle sanzioni, con conseguente determinazione del periodo di sospensione della patente di guida in relazione a ciascuna fattispecie contravvenzionale per cui era intervenuta pronuncia di condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto.
Invero il (Soggetto 1) è stato ritenuto responsabile di due fattispecie contravvenzionali (art. 186, comma 2 lett. c) e 187, comma 8, C.d.S) le quali contemplano l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida nella misura compresa tra un anno e due anni (in relazione all'art. 186, comma 2, lett. c) e tra sei mesi e due anni (art. 187, comma 8, C.d.S.).
2. Il Tribunale, dopo avere dato atto che il veicolo condotto dall'imputato era di proprietà di terzi, ha fissato la durata della sanzione amministrativa accessoria in anni due, facendo riferimento esclusivamente alla contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S.
3. L'art. 186 comma 2 lett. c) C.d.S. prevede inoltre che, nel caso in cui il veicolo appartenga a terzi, la durata della sanzione amministrativa deve essere raddoppiata.
4. In sostanza la disposta sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due rappresenta il minimo sanzionatorio per il solo reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S. nella ipotesi, come la presente, in cui il veicolo appartenga a soggetto diverso dal conducente che versa in condizione di ebbrezza alcolica. Ne consegue altresì che nessuna sanzione amministrativa accessoria risulta essere stata applicata per l'altra ipotesi contravvenzionale (rifiuto di farsi sottoporre ad accertamenti sulla condizione di alterazione da sostanze stupefacenti di cui all'art. 187 comma 8 C.d.S.).
5. Risulta inoltre pacifico approdo della giurisprudenza di legittimità che "deve farsi luogo al cumulo materiale delle sanzioni, non essendo consentita l'applicazione della disciplina di cui all'art. 81 cod. pen., nel caso di sanzioni amministrative accessorie per reati previsti dal cod. stradale e commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso" (L. 3, n. 42993 del 13/10/2010, PMT in proc. G., Rv. 248667). Invero, in tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8, I. 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, che delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'inflizione di pene eccessive (come nel caso dell'art. 81 cod. pen.; Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, K., Rv. 266704 - 01; n. 6921 del 12/02/2021, C., Rv. 280544).
6. Va pertanto disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 187, comma 8, C.d.S., con rinvio al Tribunale dì (Omissis) per nuovo esame sul punto.
7. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., deve essere dichiarata la irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria per il reato di cui all'art. 187, comma 8, cod. strad. (capo B dell'imputazione) e rinvia, per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di (Omissis), in diversa composizione fisica. Dichiara la irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2024.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2025.
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