Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione prima, sentenza n. 9228 del 6 marzo 2025

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 9228 del 06/03/2025
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità - Inerzia del condannato - Revoca e ripristino dell'originaria sanzione - Ordine di esecuzione - Mancata notifica al condannato della fase esecutiva ex officio - Il giudice dell'esecuzione non può procedere alla revoca della sanzione sostitutiva sulla base della sola inerzia del condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool senza prima verificare se il pubblico ministero, a cui spetta dare esecuzione alla pena indicando l'ente presso il quale svolgere l'attività, avesse già avviato la fase esecutiva con la notifica all'interessato dell'ordine di esecuzione e la contestuale ingiunzione ad attenersi a quanto prescritto in sentenza.


RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di (Omissis), in qualità di giudice dell'esecuzione, con provvedimento in data 7 novembre 2024 revocava la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità applicata a (Soggetto 1) ex art. 186 nono comma bis D.Lgs. 285/1992 in luogo della pena detentiva di mesi otto di arresto e 6600 Euro di ammenda, ripristinando l'originaria sanzione.

2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia, denunciando violazione dell'art. 43 D.Lgs. 274/2000 e dell'art. 5 DM 26/3/2001.

Evidenzia il ricorrente come il pubblico ministero non avesse emesso l'ordine di esecuzione, che non era stato notificato al condannato, come previsto dall'art. 43 D.Lgs. 274/2000.

Ciò in palese violazione delle norme che disciplinano l'esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, spettando al pubblico ministero di dare esecuzione alla pena, indicando l'ente presso il quale svolgere l'attività, nonché il termine entro il quale iniziare la medesima.

In difetto di tale adempimento il ricorrente non ha potuto svolgere il lavoro di pubblica utilità e quindi beneficiare, una volta completati i lavori, della declaratoria di estinzione del reato.

3. Il sostituto procuratore generale E. C. depositava conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

In tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, il condannato può dare avvio all'esecuzione della sanzione sostitutiva prestando spontaneamente il lavoro di pubblica utilità presso l'ente indicato in sentenza, prescindendo dall'iniziativa del pubblico ministero. (Sez. 1, n. 11264 del 08/03/2022 Rv. 283082). In motivazione, la Corte chiarisce proprio l'aspetto che qui interessa, laddove afferma che non vi è dubbio che nel caso in cui è stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell'autorità giudiziaria - e non del condannato - l'avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa individuata.

Pertanto, la pronuncia Sez. 1, n. 15861 del 17/09/2020, dep. 2021, Rv. 281189, in applicazione del suesposto principio, ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva revocato la sanzione sostitutiva sulla base della sola inerzia del condannato senza verificare se il pubblico ministero avesse avviato la fase esecutiva con la notifica all'interessato dell'ordine di esecuzione e la contestuale ingiunzione ad attenersi a quanto prescritto in sentenza.

Ciò non esclude che il condannato possa, senza attendere l'iniziativa del pubblico ministero, legittimamente dare avvio all'esecuzione della sanzione sostituiva, prestando spontaneamente il lavoro di pubblica utilità presso l'ente indicato nella sentenza irrevocabile, ma, correlativamente, non consente, in difetto di iniziativa del pubblico ministero, che è l'organo che deve dare impulso all'esecuzione, di revocare la sanzione sostitutiva in caso di inerzia del condannato.

Quindi risulta evidente che al fine di verificare l'effettività dell'inadempimento dell'obbligato occorre accertare che l'organo giudiziario deputato a promuovere la concreta esecuzione del lavoro di pubblica utilità avesse dato impulso alla relativa fase.

Circa, poi, l'individuazione dell'organo cui è demandata in concreto l'iniziativa nel regime che qui rileva (ante D.Lgs. n. 150 del 2022), di dare impulso alla fase esecutiva, si segnala che già nel settore normativo a cui è riferita la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, sebbene nei precedenti citati si faccia sovente riferimento al ruolo istituzionale di promotore della fase esecutiva rivestito dal pubblico ministero, il sottosistema oggetto di applicazione, in specie l'art. 186, comma 9 -bis, D.Lgs. n. 285 del 1992, assegna un ruolo primario al giudice che ha emesso la sentenza di condanna e disposto la sostituzione (Sez.1, n. 34436 del 22/05/2024, G., n.m.)

Si è, fra l'altro, ricordato (Sez. 4, n. 36779 del 03/12/2020, T., Rv. 80085 - 01) che la disciplina del lavoro di pubblica utilità, demandata a un decreto ministeriale dall'art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 274 del 2000, stabilisce che con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività, nonché l'amministrazione, l'ente o l'organizzazione convenzionati presso il quale questa deve essere svolta, a tal fine avendo titolo ad avvalersi dell'elenco degli enti convenzionati, così come dello stesso elenco si avvalgono il difensore o il condannato quando formulano le richieste di cui all'art. 33, comma 3, D.Lgs. n. 274 del 2000 (art. 3 D.M. 21 maggio 2001).

In ogni caso, impregiudicata l'individuazione dell'organo che avrebbe dovuto curare la fase esecutiva, ciò che affetta la motivazione dell'impugnato provvedimento è che il giudice dell'esecuzione ha proceduto alla revoca della sanzione sostitutiva senza prima accertare se fosse stato dato impulso alla fase esecutiva ex officio, come avrebbe dovuto essere.

2. Per le suesposte ragioni il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di (Omissis) per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di (Omissis).

Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2025.

 

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