Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 7012 del 20 febbraio 2025
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 7012 del 20/02/2025
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - Sospensione condizionale della pena - Incompatibilità fra i due istituti - Nella guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, la richiesta del condannato di fruire della più favorevole pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 186, comma 9-bis del C.d.S. implica una rinuncia tacita al già concesso e più deteriore beneficio della sospensione condizionale della pena e, stante il pacifico contrasto fra i due istituti, non sussiste alcuna incompatibilità.
RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di (Omissis), con il provvedimento in epigrafe, in data 28 luglio 2024, ha nuovamente rigettato, dopo averlo già fatto con provvedimento del 23 luglio 2024, che ha richiamato, la richiesta di sostituzione della pena di euro 1300 di ammenda, inflitta con decreto penale del 26 giugno 2024 di condanna a (Soggetto 1) in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. B), cod. strada, commesso in (Omissis) il 29/9/2023, con la motivazione che la pena irrogata con il decreto penale era stata condizionalmente sospesa e che la sospensione condizionale riconosciuta ostava all'accoglimento della richiesta di sostituzione.
2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi.
Con il primo ed il secondo motivo il ricorrente, richiamando ampia giurisprudenza di questa Corte (in particolare Sez. 3 n. 20/26/2013, Sez. 4 n. 36783/2020 e Sez. 4 n. 31239/2023), ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione rilevando che la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in concreto è più favorevole della pena sospesa e che la richiesta del condannato, cui sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, di fruire della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 186, comma 9 bis, D.Lgs. n. 285/1992 implica una rinuncia tacita al beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., stante la pacifica incompatibilità fra i due istituti, così come ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità. Tale conclusione - osserva il difensore - si impone in ragione dei principi costituzionali della finalità rieducativa della pena e del diritto di difesa.
Il G.I.P., dunque, avrebbe dovuto prendere atto che la richiesta del condannato, formulata nei quindici giorni dalla notifica del decreto penale, di applicazione della sanzione sostitutiva, implicava una rinuncia implicita al beneficio della sospensione condizionale.
Con il terzo motivo ha dedotto l'abnormità del provvedimento impugnato in quanto idoneo a determinare un'irrimediabile stasi del procedimento, poiché privo della conseguente emissione del decreto di giudizio immediato ex art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi le ordinanze impugnate.
3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
4. Il ricorso è fondato quanto ai primi due motivi, di carattere assorbenti rispetto al terzo.
5. In linea generale - come già fatto nella richiamata Sez. 4, n. 31239 del 22/06/2023, T., non mass. - deve ribadirsi che gli istituti della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità e della sospensione condizionale di essa sono tra loro incompatibili (Sez. 4 n. 10939 del 20/2/2014, C., Rv. 259130; n. 30365 del 2/7/2015, Z., Rv. 264324).
Stante tale incompatibilità, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo precisato che la richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente concesso in precedenza (Sez. 4, 36783 del 09/12/2020, C. Rv. 280086; Sez. 3 n. 20726 del 7/11/2012, C., Rv. 254996).
Con specifico riferimento alla necessità da parte del condannato di rinunciare espressamente al beneficio della sospensione condizionale eventualmente concessa in sede di richiesta della applicazione della pena sostitutiva sopra indicata, è proprio l'incompatibilità tra i due istituti a far ritenere che nella ipotesi in cui una simile rinuncia non venga effettuata in modo espresso, deve intendersi come tacitamente avvenuta: in caso contrario, si perverrebbe alla insostenibile conclusione di una sanzione sostitutiva a sua volta condizionalmente sospesa e si determinerebbe una inammissibile lesione dei diritti del condannato che vedrebbe pregiudicata la possibilità di usufruire di una modalità di esecuzione della pena diversa e più favorevole, con aperta violazione della regola generale di cui all'art. 2 cod. pen.
La disposizione introdotta nell'art. 186 cod. strada contiene effetti più favorevoli rispetto alla sospensione condizionale della pena, sia in termini di durata della pena sostitutiva, sia in termini di criteri di ragguaglio, sia in termini di conseguenze finali (sotto il profilo di un dimezzamento "secco" della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e di una durata inferiore della pena sostituiva da "scontare"), fermo restando, poi, l'effetto estintivo del reato sostanzialmente analogo a quello previsto dagli artt. 166 e 167 cod. pen. ma anticipato al momento dell'udienza di verifica del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada.
6. Ne consegue che il (Soggetto 1), nel formulare la richiesta di sostituzione della pena irrogatagli con il decreto penale di condanna con la sanzione del lavoro di pubblica utilità, ha implicitamente rinunciato al beneficio già concesso, da considerarsi deteriore rispetto al primo, sicché non sussiste la incompatibilità che il giudice ha ravvisato, quale ostacolo all'accoglimento della richiesta di sostituzione.
7. Ne deriva che il provvedimento impugnato va annullato con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di (Omissis) Ufficio GIP.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di (Omissis) Ufficio GIP.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2025.
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