Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 6269 del 17 febbraio 2025

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 6269 del 17/02/2025
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Reato di guida in stato di ebrezza alcolica nella forma più lieve - Aggravante dell'incidente stradale - rito del giudizio abbreviato - diminuzione e calcolo della pena - In presenza di illecito contravvenzionale, quale la forma più lieve del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, la riduzione premiale della pena per il rito del giudizio abbreviato deve essere della metà e non già di un terzo, regola che vale per i delitti.


RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di (Omissis) il 27 maggio 2024, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto (Soggetto 1) responsabile del reato di guida in stato di ebrezza alcolica (art. 186, comma 2, lett. b, e comma 2-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), fatto commesso il 4 aprile 2022, in conseguenza condannandolo, senza attenuanti generiche, con l'aggravante dell'incidente stradale, alla pena finale di quattro mesi di arresto e 1.200,00 Euro di ammenda, condizionalmente sospesa, ed alla sospensione della patente di guida per la durata di otto mesi.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore della Repubblica, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge (art. 442, comma 2, cod. proc. pen), avendo il Tribunale diminuito la pena di un terzo e non già della metà, come invece prescritto.

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata, con le conseguenze di legge.

3. Il Procuratore Generale della S.C. ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando direttamente la S.C., ex art. 620, lett. I), cod. proc. pen., la pena finale nella misura di tre mesi di arresto e 900,00 Euro di ammenda.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni.

2. Essendosi in presenza di illecito contravvenzionale, la riduzione premiale per il rito deve essere della metà (non già di un terzo, regola che vale per i delitti), come previsto dal comma 2 dell'art. 442 cod. proc. pen., modificato dall'art. 1, comma 44, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017.

Il Tribunale (p. 3) è partito dalla pena-base (su cui non vi è impugnazione) di tre mesi di arresto e di 1.200,00 Euro di ammenda, con aumento per l'aggravante a sei mesi di arresto e 1.800,00 Euro di ammenda; qui ha operato - erroneamente - la diminuzione di un terzo, così giungendo alla pena finale di quattro mesi di arresto e 1.200,00 Euro di ammenda; invece, operando - correttamente - la diminuzione della metà, si giunge alla pena finale di tre mesi di arresto e di 900,00 Euro di ammenda pena che può e deve essere direttamente applicata dal Collegio ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., fermi i benefici già conessi.

3. Consegue la statuizione in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla riduzione della pena ex art. 442, comma 2, c.p.p. che ridetermina in mesi tre di arresto ed Euro novecento di ammenda, con conseguente quantificazione della pena finale in mesi tre di arresto ed Euro novecento di ammenda, ferma rimanendo la concessione dei benefici della pena sospesa e della non menzione.

Così deciso in Roma l'8 gennaio 2025.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2025.

 

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