Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 4412 del 4 febbraio 2025

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 4412 del 04/02/2025
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Istituto della messa alla prova e sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - Sospensione della patente di guida - Competenza - In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto, in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di (Omissis) ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (Soggetto 1) in ordine al reato contestato, perché estinto per esito positivo della messa alla prova ed ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (per sei mesi).

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell'imputata che, con un unico motivo, deduce violazione di legge per avere il Giudice esercitato un potere riservato dalla legge all'Autorità amministrativa.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio con eliminazione della sanzione amministrativa accessoria.

4. In data 4 ottobre 2024, sono pervenute conclusioni scritte del difensore, avv. (Soggetto 2), che insiste nelle ragioni del ricorso.

5. Il ricorso è fondato. Sul punto, questa Corte ha già affermato che "In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, C.d.s., in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono-bis e 187, comma ottavo-bis, C.d.s., la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria" (ex multis, Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017, F., Rv. 270348).

6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'irrogazione della sospensione della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che viene eliminata. Deve essere disposta la trasmissione della presente sentenza al Prefetto di (Omissis), per quanto di competenza ex art. 224, comma 3, cod. strada.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'irrogazione della sospensione della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che elimina.

Dispone la trasmissione della presente sentenza al Prefetto di (Omissis), per quanto di competenza ex art. 224, comma 3, cod. strada.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2024.

Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2025.

 

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