Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 3010 del 27 gennaio 2025

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 3010 del 27/01/2025
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche - Andamento generale della curva di Widmark - Anche se le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati validi per la generalità dei casi, nella guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, l'andamento generale basato sulla curva di Widmark, secondo cui la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i 20 ed i 60 minuti dall'assunzione, la registrazione di un tasso alcolemico molto elevato in fase discendente a distanza di circa sessanta minuti dal sinistro stradale lascia desumere che al momento dell'incidente il conducente avesse assunto alcolici, a meno che l'indagato non fornisca prove sufficienti a supportare la tesi secondo cui l'assunzione di alcol sarebbe avvenuta dopo l'incidente.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 3 luglio 2024 la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di (Omissis) in data 7.12.2022, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto (Soggetto 1) colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2 bis D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio dì equivalenza rispetto alla contestata aggravante, ed applicata la diminuente prevista per il rito, lo aveva condannato alla pena di mesi cinque di arresto ed Euro 2000 di ammenda, applicando altresì la sanzione accessoria della revoca della patente di guida.

2. I fatti, come ricostruiti dalle sentenze di merito, possono essere così sintetizzati: alle ore 17 del (Omissis) la Polizia locale di (Omissis) fu allertata dal responsabile dell'(Omissis) in ordine ad un sinistro stradale causato da un proprio dipendente, successivamente identificato nell'odierno imputato, alla guida di un veicolo di proprietà dell'ente in prossimità della rotonda sita in Via (Omissis) a (Omissis).

Giunti sul posto, gli operanti accertavano la presenza del veicolo Suzuki (Omissis) targato (Omissis) posizionato fuori dalla carreggiata e con danni nella parte anteriore. Era presente in loco il Presidente dell'Ente che riferiva che (Soggetto 1) dopo il sinistro aveva compilato la constatazione amichevole e poi si era allontanato a piedi verso il centro di (Omissis). Una volta raggiunto e sottoposto ad alcoltest con l'etilometro, l'esito era stato di 2,80 g/l alla prima misurazione e di 2,69 g/l alla seconda.

Lo stesso imputato rendeva spontanee dichiarazioni agli operanti riferendo di aver tamponato l'autocarro (Omissis) condotto da (Soggetto 2) mentre era alla guida del mezzo di proprietà dell'Ente e che, una volta accertatosi che non vi erano feriti, aveva spostato il proprio veicolo e compilato la constatazione amichevole.

Alla luce di tali risultanze istruttorie, il giudice di primo grado ha ritenuto la sussistenza del reato contestato.

Il giudice d'appello, nel rigettare il gravame proposto dall'imputato, ha confermato integralmente l'impianto logico-motivatorio della sentenza di primo grado.

3. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

Con il primo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e di norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale (art. 606, lett. b) cod. proc. pen.) in relazione al rito abbreviato scelto dall'imputato, alla ritenuta necessità di una perizia e/o consulenza tecnica (art. 220 cod. proc. pen.) ed alle regole di valutazione della prova (art. 192 cod. proc. pen.).

Si censura la sentenza impugnata laddove, in relazione al processo di assorbimento ed eliminazione dell'alcol sulla base dei parametri della c.d. curva di Widmark, ha ritenuto che gli stessi non potessero essere presi in considerazione a fini decisionali in ragione del rito prescelto che non ha consentito né lo svolgimento di una consulenza tecnica né l'espletamento di una perizia d'ufficio.

Con il secondo motivo deduce l'omessa motivazione (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.) risultante dal testo della sentenza impugnata nella parte in cui non vengono esposte le ragioni di dissenso e di critica all'alternativa tesi proposta dalla difesa anche con riferimento ai risultati della concentrazione di alcool nel sangue dell'imputato al momento del sinistro, compiuti sulla base dei parametri della c.d. curva di Widmark.

Si assume che la Corte d'Appello ha omesso di indicare le ragioni di dissenso rispetto ai risultati offerti dalla difesa in ordine alla concentrazione di alcool nel sangue dell'imputato al momento del sinistro, tanto più che nella specie l'esecuzione del test alcolemico è avvenuta dopo circa due ore dalla condotta di guida incriminata e che neppure è stata effettuata una verifica circa la presenza di altri elementi indiziari, quali per esempio l'alito vinoso, gli occhi lucidi, la difficoltà di deambulazione o di parola.

Con il terzo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 164 e 133 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di valutazione prognostica richiesta dall'art. 164 cod. pen. Si censura la sentenza impugnata laddove il giudice d'appello ha confermato la statuizione del giudice di primo grado in punto di diniego della sospensione condizionale della pena, assumendo che il precedente risale al 2015 ed in quel procedimento era stato espletato il periodo di lavori di pubblica utilità con conseguente estinzione del reato. Invece, nella valutazione prognostica di cui all'art. 164 cod. pen. non si è tenuto conto di altri elementi ovvero che l'imputato svolge regolare attività lavorativa in una condizione di vita normale.

Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'illegittima mancata concessione della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod. pen. sulla base di un reato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis, C.d.S.

Si censura la sentenza impugnata laddove, ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, afferma la sussistenza di uno specifico precedente, benché riguardante un reato estinto per il positivo esito dei lavori di pubblica utilità.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, sono infondati. La Corte di merito ha evidenziato che l'accertamento strumentale mediante alcoltest effettuato sul (Soggetto 1) ha registrato un tasso alcolemico molto elevato a distanza di circa sessanta minuti dal sinistro stradale (2,80 g/l alla prima prova, 2,69 g/l alla seconda), rilevando come, tra le due misurazioni, il tasso alcolemico fosse sceso, segno che, al momento della prima misurazione, il picco massimo della curva di Widmark era stato già superato.

Con riguardo alla tesi difensiva secondo cui una più rigorosa ricostruzione dei fatti compiuta sulla base dei parametri della c.d. curva di Widmark avrebbe portato a far ritenere che l'assunzione dell'alcol non sarebbe avvenuta prima del sinistro, bensì in un lasso di tempo compreso tra il sinistro medesimo e l'assunzione dell'alcoltest, la Corte di merito ha ritenuto che detta prospettazione fosse del tutto priva di un supporto probatorio e peraltro poco plausibile nell'economia della vicenda (e ciò a prescindere dalla scelta del rito) considerato peraltro che una volta fermato dagli operanti il (Soggetto 1) non aveva fornito alcuna spiegazione causale alternativa del proprio stato di alterazione. A riguardo questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che "le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, posto un andamento generale basato sulla nota "curva di Widmark" -secondo cui la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i 20 ed i 60 minuti dall'assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo - variano da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione" (Sez. 4, n. 3862 del 10/11/2017; Sez. 4 n. 4521 del 13/09/2018, non massimate). Dall'andamento, prima crescente, poi decrescente, di tale curva, dunque, non si può desumere che al momento dell'incidente il (Soggetto 1) non avesse ancora assunto alcolici e neppure che, in quel momento, il tasso alcolemico potesse essere in salita. In sintesi, i rilievi formulati dalla difesa si esauriscono in una prospettazione dei fatti ed in una valutazione delle emergenze istruttorie alternativa a quella fornita dai giudici di merito, i quali hanno addotto a sostegno delle proprie conclusioni motivazioni esenti da contraddittorietà, non manifestamente illogiche e conformi ai principi di diritto che regolano la materia.

2. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, da valutarsi congiuntamente, sono del pari infondati.

Va premesso che in tema di disciplina della circolazione stradale, la precedente condanna per un reato estinto a seguito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non può essere ritenuta causa ostativa al riconoscimento della sospensione condizionale della pena in relazione ad altro reato giudicato separatamente (Sez. 4, n. 22078 del 20/02/2019, Rv. 276264).

Tuttavia, nella specie, la Corte d'Appello, nel negare il beneficio della sospensione condizionale della pena, non ha considerato ostativo il precedente reato, estinto per esito positivo dell'espletamento dei lavori di pubblica utilità, come sostenuto dal ricorrente, ma ha invece considerato che la specifica ricaduta non consentisse una prognosi favorevole in relazione ai futuri comportamenti.

3. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma l'11 dicembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2025.

 

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