Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 2774 del 23 gennaio 2025
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2774 del 23/01/2025
Circolazione Stradale - Artt. 187 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti - Applicazione della pena su richiesta - Conversione della pena nel lavoro di pubblica utilità - Benefici - Riduzione della durata della sospensione della patente - Il Tribunale che prevede, per l'evenienza del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità a seguito del reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, la riduzione a metà della durata della sospensione della patente di guida, deve, tuttavia e previamente disporre la sospensione del documento.
RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il G.i.p. del Tribunale di (Omissis) con sentenza dell'11 giugno 2024 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ad (Soggetto 1), imputata del reato di guida in stato di alterazione a causa dell'assunzione di stupefacenti, la pena concordata con il Pubblico Ministero, pena convertita nel lavoro di pubblica utilità; ha altresì disposto che, all'esito del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il reato sia estinto, venga ridotta a metà la durata della sospensione della patente e venga altresì restituito il veicolo sequestrato.
2. Ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore Generale della Corte di appello di Brescia, che si affida ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge, sotto un duplice profilo; per avere cioè il decidente disposto, per l'evenienza del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la riduzione a metà della durata della sospensione della patente, senza avere, tuttavia, previamente disposto la sospensione della patente; e per avere omesso di disporre la confisca del veicolo in sequestro, che sarebbe doverosa nel caso di specie poiché - afferma il P.G. - l'automobile condotta nell'occasione è intestata all'imputata.
Si chiede, dunque, alla S.C. l'annullamento della sentenza, con ogni conseguente provvedimento di legge.
3. Il P.G. di legittimità nella requisitoria scritta del 23 settembre 2024 ha chiesto l'annullamento della sentenza senza rinvio, limitatamente alla omessa confisca del veicolo ed alla omessa sospensione della patente di guida, e che la S.C. disponga la confisca e la sospensione della patente.
4.Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
4.1. Il Tribunale, infatti, ha previsto, per l'evenienza del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la riduzione a metà della durata della sospensione della patente, senza avere, tuttavia (evidentemente per una mera svista), previamente disposto la sospensione della patente, che, alla stregua del concreto contenuto della sentenza impugnata, può e deve determinarsi, ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., nella misura in dispositivo.
4.2. Quanto alla omessa disposizione sulla confisca del veicolo in sequestro, assume il Requirente che l'automobile condotta nell'occasione è intestata all'imputata, circostanza che, però, non risulta dalla sentenza né è stata adeguatamente introdotta nell'atto di impugnazione, il cui difetto di specificità comporta, in parte qua, la declaratoria in dispositivo.
5.Consegue l'annullamento, da pronunciarsi senza rinvio, della sentenza impugnata, limitatamente alla sospensione della patente di guida, da determinare in mesi sei; il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
6. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi di diritto già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 84 dell'8 giugno 2016.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione della patente di guida che determina in mesi sei.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2025.
DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.