Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 14446 del 14 aprile 2025

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 14446 del 14/04/2025
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada, 192 e 379 del Regolamento del C.d.S. - Guida sotto l’influenza dell’alcool - Alcoltest - Omologazione ed esecuzione delle verifiche periodiche - Valutazione dell'affidabilità dell'apparecchio etilometro - Le specifiche e puntuali criticità riguardanti l'apparecchio etilometro utilizzato per l'accertamento della guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, quali la discrepanza tra il codice di omologazione presente nel libretto metrologico e quello risultante dal certificato ministeriale, lacune nelle schede di calibrazione relative alle più recenti revisioni, la sostituzione dello chassis e del sensore di flusso, che avrebbe richiesto una verifica primitiva e non una semplice verifica periodica del vetusto etilometro, sono sufficienti ad assolvere all'onere di allegazione del ricorrente e costituiscono elementi idonei a contestare l'effettuazione degli adempimenti circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest.


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo, con la decisione indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza resa in data 15 novembre 2022 dal GUP del Tribunale (Omissis), ha ridotto la pena inflitta a (Soggetto 1) in quella di mesi quattro di arresto ed Euro 1100 di ammenda, confermando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per la durata di anni tre. Nel resto, è stata confermata la condanna dell'imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza conseguente all'uso di sostanze alcoliche, con esito dell'esame alcolimetrico pari a 2,11 g/litro in prima misurazione e 2,18 g/l in seconda, con l'aggravante di aver commesso il fatto in quanto minore di anni 21.

2. (Soggetto 1), a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo censura la decisione impugnata per travisamento, omessa valutazione della prova e omessa motivazione della decisione, oltre che per violazione del principio di unitarietà del giudizio.

Osserva che i giudici di merito non hanno vagliato se l'etilometro utilizzato, del tipo "Drager modello 7110 MKIII" fosse idoneo, sia sotto il profilo amministrativo che sotto l'aspetto funzionale, a misurare la concentrazione di alcol presente nel sangue. In particolare, la Corte territoriale ha affermato che la omologazione della macchina risulterebbe essere stata effettuata correttamente, in conformità con le prescrizioni dell'articolo 379 del regolamento di attuazione del Codice della strada, senza tuttavia rispondere alle puntuali censure sollevate dall'appellante in merito ai difetti dell'apparecchio.

In particolare, è stato rilevato che il codice di omologazione dell'apparecchio riportato nel libretto metrologico (Omissis) non corrisponde a quello indicato nel certificato di omologazione rilasciato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 10 novembre 1999, riportante la sigla differente (Omissis). In proposito, ha richiamato giurisprudenza di merito che, sulla base di tale difformità, ha ritenuto un apparecchio dello stesso tipo non conforme al modello omologato.

In secondo luogo, la società che ha richiesto e ottenuto la voltura della omologazione, "Drager Safety Italia Spa", non risulta aver costruito l'apparecchio e non è assimilabile, neppure in qualità di mandataria, al soggetto che aveva richiesto originariamente l'omologazione.

L'articolo 192, comma 5, del citato regolamento di attuazione non consente la voltura in favore di società diverse dal richiedente.

La questione, prosegue il ricorrente, è stata pure affrontata in alcune decisioni di merito, nelle quali è stato ritenuto che il certificato di omologazione, così modulato, non fosse conforme ai requisiti di legge di cui all'articolo 379 del [regolamento si esecuzione e di attuazione del (n.d.r.)] codice della strada, rendendo gli eventuali responsi dati dell'apparecchio privi di valore probatorio.

Ha evidenziato in proposito che il suddetto articolo richiede l'omologazione dell'apparecchio come condizione necessaria non solo per la validità dell'accertamento del tasso alcolemico, ma anche ai fini della utilizzabilità dello strumento stesso.

Al riguardo, la Corte distrettuale non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla eccepita mancanza o quantomeno irrituale omologazione dell'apparecchio.

Nella sentenza impugnata è stato affermato che non sono stati evidenziati elementi concreti per ritenere il malfunzionamento della macchina utilizzata, non risultando conferenti nell'indagine le eventuali irregolarità solo procedimentali riguardanti l'omologazione, atteso che dal libretto metrologico dell'etilometro risultano essere state effettuate, con esito positivo, sia la verifica primitiva, sia successive verifiche periodiche, oltre alle riparazioni effettuate.

Tale affermazione risulterebbe in contrasto con il principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui la mancata omologazione, oltre ad impedire l'uso pubblico dell'apparecchio, rende gli eventuali risultati privi di valore probatorio (Sez. 4, ordinanza n. 1921/2019).

E ancora, dalla lettura del libretto metrologico del modello di etilometro utilizzato, emergono una serie di irregolarità sia nella verifica primitiva che in quelle periodiche.

In particolare, per alcuni livelli, si riscontrano difetti di prove (caselle vuote) in ordine alla calibrazione.

Dall'esame del libretto metrologico risulta che l'apparecchio, ormai vetusto in quanto costruito 17 anni prima rispetto al suo utilizzo nel caso di specie, ha subito quattro interventi di riparazione, dei quali due non risultano sottoscritti dal responsabile del laboratorio; ed inoltre viene annoverata tra le verifiche periodiche una riparazione particolarmente significativa, costituita dalla sostituzione completa dello chassis, del sensore di flusso, con verifica dei parametri elettrici e di funzionamento, che invece avrebbe dovuto essere sottoposta a verifica primitiva.

In ordine a tali aporie riguardanti le prove di efficienza effettuate nel corso delle verifiche, la Corte territoriale, nonostante le contestazioni difensive, non ha fornito alcuna risposta, omettendo di considerare tutti gli elementi processualmente emersi, nel quadro di una valutazione unitaria della prova, principio cardine del processo penale.

A tal riguardo, del tutto recessivi risulterebbero gli esiti dei cosiddetti "pretest" ed altri elementi (alito vinoso, equilibrio precario) annotati nel verbale di polizia giudiziaria, di per sé insufficienti a far ritenere provato, con ragionevole certezza, il superamento della soglia di 1,5 g/l.

Con riferimento alle suddette irregolarità formali e alla cattiva manutenzione dell'etilometro, ricavate dal libretto metrologico, il ricorrente ha osservato di averle evidenziate in sede di discussione orale, atteso che la questione non avrebbe potuto essere oggetto di motivi di gravame poiché il documento è stato prodotto dall'autorità giudiziaria in udienza, dopo la presentazione dell'appello. La Corte distrettuale avrebbe dovuto comunque motivare sulle numerose doglianze espletate oralmente, ma non lo ha fatto.

2.2. Con il secondo motivo, censura la decisione impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla durata della sospensione della patente di guida.

Il ricorrente evidenzia che la Corte di appello, pur avendo parzialmente accolto l'impugnazione, con il riconoscimento delle attenuanti generiche e la conseguente riduzione della sanzione penale al di sotto del minimo edittale, ha invece confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha elevato nel massimo la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, valorizzando le accertate modalità con le quali l'imputato conduceva l'autovettura.

È stato ritenuto che l'argomentazione è frutto di contraddittorietà e carenza di motivazione.

È stata richiamata in proposito giurisprudenza di questa Corte la quale ha stabilito che, quando vi è una sproporzione tra la sanzione penale attestata in prossimità del minimo edittale e la sanzione accessoria attestata invece nel massimo edittale, la motivazione non si può ridurre in una astratta indicazione della gravità dei fatti, perché il giudice ha l'obbligo motivazionale di determinare per quali ragioni ha adottato tali disparità tra le sanzioni.

2.3. Con il terzo motivo, è sempre censurata per violazione di legge e vizio di motivazione la decisione impugnata in relazione alla mancata diminuzione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in misura di 1/3 per la scelta del rito abbreviato.

In proposito, vengono richiamate le pronunce di questa Corte secondo cui "la sospensione della patente, come sanzione accessoria, può essere soggetta a una riduzione proporzionale in relazione alla diminuzione della pena principale, in linea con il principio generale di proporzionalità sancito dall'articolo 442, comma 2, cod. proc. pen., applicabile anche alla sanzione accessoria, se direttamente collegata alla condanna (Sez. 4, n. 3863 del 19/01/2021, T., Rv. 280568). Inoltre, anche per le sanzioni amministrative accessorie, come la sospensione della patente, il giudice deve tener conto della riduzione della pena prevista dal rito abbreviato, interpretando le norme in modo sistematico, quando la sanzione accessoria è direttamente derivante dalla condanna (Sez. U, n. 196 del 17/12/2009, dep. 2010, B., Rv. 247939).

3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, per intervenuta prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente si deve osservare che il reato non è prescritto, sicché va disattesa la richiesta formulata in tal senso dal Procuratore Generale.

Va dato atto della recentissima decisione delle Sezioni Unite, con sentenza resa all'udienza pubblica del 12 dicembre 2024, che ha affrontato il seguente quesito: "se la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continui ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019".

Nella informazione provvisoria divulgata immediatamente dopo la decisione, si legge che la soluzione data dalla Corte è affermativa, per cui "per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017".

In dettaglio, per i fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017, la legge n. 103/2017 aveva modificato il previgente art. 159, comma 2, cod. pen. introducendo la sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

Pertanto, poiché il reato contestato, commesso il 30 agosto 2019, rientra tra quelli commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, va applicata integralmente la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017, comprensiva della sospensione della prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen.; di conseguenza, considerata la sospensione, il reato non era prescritto alla data della sentenza di appello, né si è prescritto successivamente.

2. Il primo motivo di ricorso, con cui (Soggetto 1) lamenta l'omessa motivazione in ordine alla censura concernente la valutazione dell'affidabilità dell'apparecchio etilometro, è fondato.

2.1. In via preliminare, occorre ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro, con particolare riferimento alla distribuzione degli oneri probatori tra accusa e difesa.

L'omologazione e le verifiche periodiche dell'apparecchio etilometro sono espressamente previste dall'art. 379, commi 6, 7 e 8, del Regolamento esecutivo al Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 novembre 1992, n. 495.

Secondo quanto affermato in plurime pronunce di questa Sezione, il fatto che siano prescritte, dall'art. 379 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, l'omologazione e la periodica verifica dell'etilometro non significa che, a sostegno dell'imputazione, l'accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica con i dati relativi all'esecuzione di tali operazioni: tali dati (in quanto riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico sull'imputato) non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza dell'imputato. Perciò è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell'art. 379 del Reg. Esec. Cod. Strada sia sollecitata dall'imputato, che ha all'uopo un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito nei suoi confronti, che non può risolversi - come nel caso che ci occupa - nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione ed alla revisione periodica dello strumento, ma deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche elemento utile a contestare il funzionamento dell'apparecchio (Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, S., Rv. 278032; Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, B., Rv. 277189).

La recente giurisprudenza di legittimità ha ribadito che all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest, fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio. Pertanto, il pubblico ministero ha l'onere di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dall'art. 379 del reg. esec. cod. strada, nel solo caso in cui l'imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l'effettuazione di tali adempimenti, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera richiesta del predetto di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento (Sez. 4, sent. n. 26281 del 29/05/2024, Rv. 286500 - 01: in applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata, sul rilievo che, a fronte delle specifiche allegazioni difensive circa l'omissione delle verifiche annuali relative all'apparecchio, non era stata presa in esame l'incidenza dell'omesso adempimento sull'effettiva funzionalità dell'etilometro).

In sintesi, nel delineare i contorni dell'onere di allegazione in materia di contestazione del funzionamento degli etilometri, occorre osservare che l'imputato non può limitarsi a richiedere genericamente la prova della regolarità dell'apparecchio, ma deve indicare specifici elementi che possano far dubitare della sua corretta funzionalità (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, G., Rv. 281828).

Il pubblico ministero ha l'onere di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dall'art. 379 del reg. esec. cod. strada, nel solo caso in cui l'imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l'effettuazione di tali adempimenti, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera richiesta da parte dell'imputato di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento.

Questo equilibrio tra onere della prova e onere di allegazione risponde ai principi costituzionali di ragionevolezza e di presunzione d'innocenza, garantendo al contempo l'efficacia dell'azione repressiva contro condotte pericolose per la sicurezza stradale e il pieno esercizio del diritto di difesa.

L'orientamento recentemente espresso da questa Sezione trova corrispondenza in quello delle Sezioni Civili di questa Corte. Con l'ordinanza n. 1921 del 24/01/2019 (Rv. 652384), la Sesta Sezione Civile ha statuito che "il verbale dell'accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, l'attestazione della verifica che l'apparecchio da adoperare per l'esecuzione del ed. "alcooltest" è stato preventivamente sottoposto alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile corretta calibratura", aggiungendo che "l'onere della prova del completo espletamento di tali attività strumentali grava, nel giudizio di opposizione, sulla P.A. poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria".

Nondimeno, la stessa pronuncia ha precisato che, se è vero che l'onere della prova grava sull'amministrazione, è altrettanto vero che sull'opponente grava un preventivo e necessario onere di allegazione volto a contestare la sussistenza dei fatti costitutivi alla base della pretesa sanzionatoria.

2.2 Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che il ricorrente ha dettagliatamente indicato e documentato una serie di anomalie e irregolarità riguardanti l'etilometro utilizzato.

È stata evidenziata e documentata la discrepanza tra il codice di omologazione presente nel libretto metrologico (Omissis) e quello risultante dal certificato ministeriale (Omissis). Al riguardo la Corte territoriale non ha risposto in qual modo possa ritenersi che l'apparecchio utilizzato corrisponda al modello omologato.

È stata sottolineata la presenza di lacune nelle schede di calibrazione relative alle più recenti revisioni.

È stata documentata l'esecuzione di riparazioni significative dell'apparecchio, come la sostituzione dello chassis e del sensore di flusso, le quali avrebbe richiesto una verifica primitiva e non una semplice verifica periodica del vetusto etilometro, costruito 17 anni prima dell'impiego nel caso di specie.

Alla luce del quadro giurisprudenziale sopra delineato, emerge che, nel caso in esame, il ricorrente ha assolto all'onere di allegazione a suo carico, evidenziando specifiche e puntuali criticità riguardanti l'apparecchio etilometro utilizzato per l'accertamento.

Queste allegazioni, lungi dall'essere generiche o pretestuose, costituiscono specifici elementi che potevano far dubitare dell'affidabilità dello strumento.

La Corte territoriale, pertanto, avrebbe dovuto verificare tali circostanze e fornire una motivazione adeguata in merito all'attendibilità della misurazione.

E invece, ha omesso di fornire risposta a queste puntuali censure, limitandosi ad affermare che le irregolarità procedimentali non sarebbero rilevanti in assenza di prova del concreto malfunzionamento dell'apparecchio da parte dell'imputato.

In ciò si è evidentemente discostata dai richiamati principi sulla distribuzione dell'onere della prova.

2.3 In definitiva, la sentenza impugnata presenta un vizio di motivazione in relazione alla valutazione dell'affidabilità dell'apparecchio etilometro, avendo omesso di considerare le specifiche allegazioni difensive sul punto.

Tale vizio di motivazione, incidendo su un elemento decisivo ai fini della prova della responsabilità dell'imputato, comporta l'annullamento della decisione.

3. I restanti motivi di ricorso, relativi alla durata della sospensione della patente di guida e alla mancata riduzione della stessa per effetto della scelta del rito abbreviato, restano assorbiti dall'accoglimento del primo motivo.

4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati in tema di onere di allegazione e di prova (in materia di accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Così deciso in Roma il 23 gennaio 2024.

Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2025.

 

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