Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quartra, sentenza n. 12250 del 28 marzo 2025
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 12250 del 28/03/2025
Circolazione Stradale - Art. 218, 222 e 224 del Codice della Strada - Violazione di norme del codice della strada costituenti reato - Patente di guida - Sospensione da parte del giudice penale e del Prefetto - Durata - L'avvenuta applicazione in via amministrativa della sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa accessoria connessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato, non preclude l'irrogazione della stessa sanzione da parte del giudice penale, salvo la detrazione del presofferto da effettuarsi in via esecutiva, né vi sono ragioni che impediscano al giudice di commisurare la sanzione in termini maggiori rispetto a quelli determinati dal Prefetto.
RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha ridotto la pena e la durata della sanzione amministrativa accessoria, confermando nel resto la declaratoria di responsabilità di (Soggetto 1) in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e 2-bis, cod. strada (fatto del (Omissis)).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue.
I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione.
II) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al Protocollo Aggiuntivo e all'art. 50 CEDU, essendo stato l'imputato sanzionato con fa sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da parte del prefetto con provvedimento di durata inferiore alla sanzione accessoria imposta dal giudice penale, con duplice applicazione della sanzione sulla base di norma da reputarsi incostituzionale.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che, come si evince dall'informazione provvisoria n. 19 resa all'esito dell'udienza del 12.12.2024, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno stabilito che la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, continua ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 134 del 27.11.2021, ai reati commessi tra il 3.8.2017 e il 31.12.2019. Ne consegue come nel caso, alla data di emissione della sentenza impugnata, non fosse decorso il termine di prescrizione, trattandosi di reato contravvenzionale commesso in data 30.12.2017, per il quale andava computato, fra primo e secondo grado, il periodo di sospensione previsto dalla c.d. legge Orlando.
3.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, essendo pacifico che la sospensione provvisoria della patente disposta dal Prefetto non sia cumulabile con quella disposta in via definitiva dal giudice, dovendo piuttosto la stessa essere obbligatoriamente sottratta dal medesimo Prefetto, quale organo di esecuzione della sanzione amministrativa accessoria. Infatti, in tema di sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria connessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato, l'avvenuta applicazione in via amministrativa non preclude l'irrogazione della stessa sanzione da parte del giudice penale, salvo la detrazione del presofferto da effettuarsi in via esecutiva, né vi sono ragioni che impediscano al giudice di commisurare la sanzione in termini maggiori rispetto a quelli determinati dal Prefetto (Sez. 1, n. 18920 del 26/02/2013, C., Rv. 256005 - 01).
4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), deve addivenirsi alla condanna del ricorrente al pagamento, oltre che delle spese processuali, anche della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2025.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2025.
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