Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 10000 del 12 marzo 2025
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 10000 del 12/03/2025
Circolazione Stradale - Artt. 1, 117 e 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Aggravante dell'aver provocato un incidente stradale durante i primi tre anni dal conseguimento della patente - Area condominiale - Il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool commesso in una strada facente parte di un'area condominiale destinata al transito di un numero indeterminato di veicoli e persone che, in quanto tale, non può considerarsi esente dal rispetto della disciplina del codice della strada, non esclude le aggravanti di aver provocato un incidente stradale durante i primi tre anni dal conseguimento della patente di guida.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la declaratoria di responsabilità di (Soggetto 1) in ordine al contestato reato di guida in stato di ebbrezza, con le aggravanti di aver commesso il fatto durante i primi tre anni dal conseguimento della patente e provocando un incidente stradale, consistito nel perdere il controllo del mezzo che imboccava un vialetto pedonale all'interno di un parcheggio, entrando in collisione con altre autovetture in sosta, un lampione e le mura esterne del caseggiato (fatto del 31.8.2019).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue.
I) Violazione di legge, nella parte in cui assume che l'aggravante di aver provocato un incidente stradale sia applicabile laddove il sinistro sia avvenuto in area privata condominiale, in ragione della mancanza di forme effettive di materiale delimitazione degli accessi.
II) Vizio di motivazione, per avere travisato la circostanza che l'area di parcheggio condominiale teatro del sinistro fosse liberamente accessibile a chiunque, omettendo di fornire specifica risposta alle doglianze proposte in sede di gravame di merito.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la circostanza che l'incidente si sia verificato in un'area condominiale non esclude che l'aggravante di aver provocato un incidente stradale sia applicabile al caso di specie, trattandosi pur sempre di incidente verificatosi in una strada facente parte di un'area condominiale destinata al transito di veicoli motorizzati, che, in quanto tale, non può considerarsi esente dal rispetto della disciplina del codice della strada, le cui norme trovano diretta applicazione in ogni contesto di uso pubblico della viabilità, in quanto caratterizzato dalla circolazione di un numero indeterminato di veicoli e persone.
In proposito, va rammentato che le norme del vigente codice della strada sono poste principalmente a tutela della sicurezza e della salute delle persone nella circolazione stradale (art. 1, comma 1), per cui le stesse devono, in ogni caso, trovare applicazione nella regolamentazione della circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade (art. 1, comma 2), fra cui non possono che rientrare anche quelle poste a servizio di edifici condominiali e destinate alla pubblica circolazione, come nel caso insindacabilmente accertato dalla sentenza impugnata.
3. I giudici di merito hanno motivatamente riscontrato l'illecita condotta di guida tenuta dal prevenuto, il quale nell'occorso si trovava alla guida dell'auto in stato di ebbrezza, riscontrato de visu dagli operanti (emanava forte odore di alcool, parlava in modo sconnesso e manifestava scarso equilibrio) e confermato dall'esame etilometrico, che evidenziava un valore di tasso alcolemico particolarmente elevato (g/l 2,16-2,04); in tali condizioni, l'imputato, transitando nel vialetto destinato a parcheggio, urtava e danneggiava due autovetture; l'area di parcheggio era liberamente accessibile e aperta al pubblico, secondo quanto constatato dai verbalizzanti.
4. Legittimamente è stata ritenuta sussistente l'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale, nel caso pacificamente determinato dallo stato di ebbrezza, come riconosciuto dallo stesso imputato e accertato dagli agenti della Polstrada. Sotto questo profilo, la decisione è in linea con l'insegnamento per cui, ai fini dell'aggravante in esame, per incidente stradale deve intendersi qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (cfr. Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, Rv. 275872 - 01).
5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), deve addivenirsi alla condanna del ricorrente al pagamento, oltre che delle spese processuali, anche della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 28 gennaio 2025.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2025.
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