Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione terza, ordinanza n. 197 del 7 gennaio 2025

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 197 del 07/01/2025
Circolazione Stradale - Artt. 1 e 14 del Codice della Strada - Danni cagionati da impatto con fauna selvatica protetta - Risarcimento dei danni riportati dall'autovettura - I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. giacché le specie selvatiche protette rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema; la relativa azione risarcitoria e la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, anche se le funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica sono svolte da altri enti.


RITENUTO IN FATTO

(Soggetto 1) convenne la Regione Marche innanzi il Giudice di pace di (Omissis) per sentirla condannare al risarcimento dei danni riportati dalla sua autovettura a seguito dell'impatto con un capriolo avvenuto lungo una strada provinciale;

all'esito del giudizio di primo grado, l'adito giudice, in accoglimento della domanda attorea, condannò la convenuta al risarcimento dei danni, ravvisando integrata la fattispecie di responsabilità contemplata dall'art. 2043 cod. civ.;

detta pronuncia è stata integralmente riformata dalla decisione in epigrafe indicata, resa sull'appello interposto dalla Regione Marche, con reiezione della originaria domanda attorea;

ricorre per cassazione (Soggetto 1), affidandosi a due motivi;

resiste con controricorso la Regione Marche;

ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa;

il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO IN DIRITTO

il primo motivo, per violazione dell'art. 113 cod. proc. civ. e dell'art. 2052 cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., censura la sentenza gravata nella parte in cui ha escluso la sussumibilità nell'art. 2052 cod. civ. dell'ipotesi di sinistro stradale cagionato dalla presenza di fauna selvatica;

con la complessa censura così articolata, parte ricorrente denuncia, innanzitutto, la mancata qualificazione giuridica, tanto ad opera del giudice di prime cure quanto da parte del giudice dell'appello, della vicenda litigiosa come fattispecie di responsabilità speciale ex art. 2052 cod. civ., stante le funzioni normative, amministrative e di controllo sugli animali selvatici devolute alla Regione;

lamenta poi la non applicazione dei principi di diritto enunciati dal giudice di legittimità (in specie, da Cass. 20/04/2020, n. 7969) in tema di responsabilità civile per danni cagionati da fauna selvatica: sostiene, in particolare, di avere pienamente dimostrato la dinamica del sinistro e la derivazione causale del pregiudizio lamentato dal comportamento di un animale selvatico, non richiedendosi, al fine di affermare la responsabilità dell'ente regionale, l'allegazione (né la prova) di alcun elemento soggettivo, cioè di una colpa dell'ente convenuto;

il secondo motivo, per violazione dell'art. 2043 cod. civ. e dell'art. 84 del regolamento codice della strada in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., imputa alla gravata sentenza di non aver "ritenuto in ogni caso raggiunta la prova della responsabilità della Regione Marche ex art. 2043 cod. civ.", ravvisabile invece per la omessa installazione di segnali di pericolo in una strada che - come dimostrato dalle testimonianze assunte - era teatro abituale di sinistri causati dall'attraversamento di animali selvatici;

i motivi - meritevoli di congiunta disamina, attesa l'intrinseca connessione che li avvince - sono fondati, nei sensi di cui in appresso;

è doveroso, in premessa, puntualizzare che, nel contesto di una trama motivazionale non esemplare per logica sequenzialità e coerenza argomentativa, la gravata sentenza, dopo aver affermato che la allegazione attorea "solo in sede di memorie ex art. 320 cod. proc. civ.... della possibile sussistenza della responsabilità ex art. 2052 cod. civ. (era) condotta processuale non idonea alla rituale integrazione della domanda" e che quindi "il titolo di responsabilità va ricondotto secondo domanda a quello di cui all'art. 2043 cod. civ.", ha comunque valutato la domanda di risarcimento dei danni anche ove sussunta nella fattispecie prevista dall'art. 2052 cod. civ., addivenendo al rigetto della istanza pure sotto tale profilo, sia pure per assenza di colpa della P.A. convenuta;

ciò posto, intende la Corte ribadire i seguenti principi di diritto, rinviando, ai sensi dell'art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., ai precedenti di seguito menzionati:

(i) l'individuazione della norma che regola il criterio di imputazione della responsabilità applicabile alla fattispecie concreta non implica una qualificazione della domanda, traducendosi nella semplice selezione della disciplina giuridica a cui i fatti accertati sono soggetti, con la conseguenza che, nell'esercizio di detto potere, il giudice non incontra il limite del giudicato sostanziale eventualmente formatosi sugli elementi costitutivi della fattispecie e può invocare una diversa regola di responsabilità rispetto a quella applicata nel grado precedente, anche se non vi è stata tempestiva impugnazione della corrispondente statuizione (principio enunciato da Cass. 10/11/2023, n. 31330, proprio in relazione ad una domanda risarcitoria per danni cagionati da fauna selvatica originariamente proposta ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.; conf. Cass. 08/05/2023, n. 12159);

(ii) i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 cod. civ., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema; nella relativa azione risarcitoria la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte da altri enti (così, sulle orme di Cass. 20/04/2020, n. 7969, cfr., ex plurimis, Cass. 29/04/2020, nn. 8384-8385; Cass. 22/06/2020, n. 12113; Cass. 06/07/2020, n. 13848; Cass. 02/10/2020, n. 20997; Cass. 09/02/2021, n. 3023; Cass. 23/05/2022, n. 16550);

(iii) in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (ex art. 2054 c.c.) concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale, ma non prevale su questa, sicché, se uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull'altro; se, invece, entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava su ognuno in pari misura (da ultimo: Cass. ord. 10/11/2023, n. 31335; Cass. 20/04/2020, n. 7969, punto 6.1 delle ragioni della decisione);

chiari si appalesano gli errori commessi dal giudice territoriale, nella parte in cui ha escluso l'esaminabilità (pur comunque in concreto poi operata) della domanda risarcitoria sub specie di art. 2052 cod. civ. e laddove ha individuato il titolo di responsabilità ascrivibile alla Regione nella inosservanza del generale canone del neminem laedere di cui all'art. 2043 cod. civ.;

ma la gravata sentenza non è conforme a diritto nemmeno nella parte in cui ha negato la responsabilità della Regione riguardata nel prisma del criterio contemplato dall'art. 2052 cod. civ.;

ed invero, il giudice territoriale, muovendo dall'apodittico assunto della "completa omissione della descrizione della dinamica del sinistro" manifestamente contraddetto dallo stralcio dell'atto introduttivo nella sentenza trascritto, ha centrato la propria attenzione sulla condotta serbata dal conducente del veicolo danneggiato, in sostanza indagando (in specie, sulla scorta della presunta velocità di marcia al momento dell'impatto) sulla colpa dello stesso nella produzione dell'occorso;

così ragionando, tuttavia, la sentenza gravata ha inopinatamente gravato il soggetto danneggiato dell'onere di provare la diligenza del conducente il sinistro per conseguire il risarcimento;

per contro, il giudice territoriale avrebbe dovuto verificare i presupposti di operatività della responsabilità ex art. 2052 cod. civ.: in primo luogo riscontrare, sulla scorta dell'andamento del sinistro acclarato in base agli elementi istruttori acquisiti, pur sempre univoci nella prospettazione di un impatto tra l'animale e il veicolo, l'esistenza di un nesso di derivazione causale tra la condotta dell'animale (appartenente ad una delle specie oggetto di tutela ex lege n. 157 del 1992) e l'evento lesivo in rapporto a quella di guida del conducente del veicolo e soltanto dopo (ed in caso di esito positivo) accertare, ai fini dell'operare della concorrente presunzione sancita dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., se il conducente del veicolo danneggiato avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno;

a questo accertamento provvederà il Tribunale di (Omissis), in persona di diverso magistrato, al quale la causa va rinviata per nuovo esame, previa cassazione della sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso;

al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di (Omissis), in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2025.

 

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