Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 47338 del 23 dicembre 2024

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 47338 del 23/12/2024
Circolazione Stradale - Artt. 187 e 218 del Codice della Strada - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti - Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti - Richiesta di patteggiamento e sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - Applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Nel reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, allorquando il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti necessari a stabilire l'eventuale stato di alterazione, anche nel caso in cui il giudizio sia definito con sentenza di patteggiamento devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 09/09/2024, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di (Omissis), accogliendo la richiesta di patteggiamento avanzata nell'interesse di (Soggetto 1), sulla quale era intervenuto il prescritto assenso del pubblico ministero, ha applicato al primo, in ordine alla contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti necessari ad appurare l'eventuale stato di alterazione psico-fisica dovuto all'assunzione di stupefacenti, concessegli le attenuanti generiche, la pena concordata e ha disposto la conversione di quella detentiva in lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di (Omissis), che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con tale motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 187, comma 8, D.Lgs. n. 285 del 1992.

Sostiene, in particolare, che, con la decisione impugnata, sarebbe stata illegittimamente omessa l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di cui si sarebbe potuta eventualmente sospendere l'efficacia durante l'esecuzione della pena sostitutiva in concreto applicata, in funzione della possibile riduzione della sua durata nel caso in cui l'esecuzione stessa avesse avuto esito positivo.

3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del D.L. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 5-duodecies del D.L. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 199 del 2022 e, da ultimo, dall'art. 17 del D.L. n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 112 del 2023.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di (Omissis) è fondato e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono.

2. Fondato è l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 187, comma 8, D.Lgs. n. 285 del 1992, sostenendo che, con la decisione impugnata, sarebbe stata illegittimamente omessa l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Rileva preliminarmente il Collegio che, con riguardo ai reati commessi con violazione della normativa afferente alla circolazione stradale, è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero, ex art. 606, comma 2, cod. proc. pen., avverso le sentenze di applicazione di pena, con cui non sia stata disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (così: Sez. U., n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, P.G. c/M., Rv. 279349-01).

Ciò perché, in esito all'inquadramento sistematico dell'istituto, la Suprema Corte, nel suo più ampio consesso, ha ritenuto che, alla stregua del combinato disposto di cui agli artt. 568, comma 2, 606, comma 2, cod. proc. pen. e 111, commi 6 e 7, Cost., non potesse andare esente dal controllo di legittimità, secondo i canoni ordinari consacrati dal menzionato art. 606 cod. proc. pen., il profilo relativo alle statuizioni non comprese nell'accordo intervenuto tra le parti o, comunque, da queste non negoziabili.

Tanto premesso e venendo al merito della deduzione fatta valere con il presente ricorso, è d'uopo evidenziare che, anche nel caso in cui il giudizio sia definito con sentenza di patteggiamento, deve farsi luogo all'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste come obbligatorie per legge, avendo, da tempo, chiarito questo giudice di legittimità che "Con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti" (in tal senso: Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, P.G. in proc. C., Rv. 257871-01).

Nel caso di specie, purtuttavia, la sentenza oggetto d'impugnativa non si è conformata all'indicato principio, posto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di (Omissis), nel recepire l'accordo sulla pena raggiunto dalle parti in relazione alla contestata contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti necessari ad appurare l'eventuale stato di alterazione psico-fisica dovuto all'assunzione di stupefacenti, non ha provveduto a disporre, a norma dell'art. 187, comma 8, D.Lgs. n. 285 del 1992, l'obbligatoria sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

3. Alla luce di quanto posto in rilievo, risultando omessa l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria che avrebbe dovuto necessariamente essere disposta, ma la determinazione della cui durata è rimessa ad apprezzamenti di merito, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all'omessa statuizione relativa alla sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di (Omissis), in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di (Omissis), in diversa persona fisica.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2024.

 

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