Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 44983 del 9 dicembre 2024

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 44983 del 09/12/2024
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Facoltà di farsi assistere dal difensore - Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, qualora dal verbale di accertamenti urgenti redatto dai competenti organi di polizia risulti che l'imputato abbia rinunciato alla facoltà di farsi assistere da un difensore, risulta destituito di fondamento ogni successiva sua doglianza, compresa quella che non era in grado di comprendere ciò che gli veniva chiesto a causa del suo stato.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 4.6.2024 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Gup del locale Tribunale, all'esito di rito abbreviato, aveva dichiarato (Soggetto 1) colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), comma 2 sexies, comma 2 bis D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e lo aveva condannato, con la riduzione per il rito, alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 2000 di ammenda (fatto commesso in (Omissis) l'(Omissis)).

2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico complesso motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 186, comma 2, lett. c); e comma 2 sexies, e 2 bis C.d.S. nonché la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto.

Si assume che l'accertamento alcolemico sia stato effettuato senza l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore e si contesta la sentenza impugnata, laddove, ritenendo che si tratti di nullità a regime intermedio e dovendo come tale essere eccepita entro la deliberazione della sentenza di primo grado, ha ritenuto erroneamente che la difesa dell'imputato non vi abbia provveduto. Inoltre si ritiene contraddittoria l'ulteriore motivazione laddove si dà atto che dal verbale di accertamenti urgenti risulta che l'imputato aveva rinunciato alla facoltà di farsi assistere da un difensore, tenuto conto che, a causa del suo stato, l'imputato non era in grado di comprendere ciò che gli veniva chiesto. Si sostiene altresì che non sia configurabile un incidente stradale con la conseguente esclusione dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, C.d.S.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Ed invero la sentenza impugnata dà atto che dal verbale di accertamenti urgenti del (Omissis) della Polizia (Omissis) risulta che l'odierno imputato ha rinunciato alla facoltà di farsi assistere da un difensore, di talché risulta destituito di fondamento quanto sostenuto nel ricorso.

Ed inoltre tale nullità, anche ove sussistente, sarebbe stata in ogni caso sanata dalla scelta del rito abbreviato.

Il secondo profilo di doglianza è inammissibile in quanto la questione non ha formato oggetto di motivo di appello.

Ed invero, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745).

2. In conclusione il ricorso è manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 6 novembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2024.

 

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