Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 44981 del 9 dicembre 2024

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 44981 del 09/12/2024
Circolazione Stradale - Artt. 141 e 154 del Codice della Strada - Incidente stradale - Inversione di marcia consentita - Presenza linea di mezzeria discontinua - Causazione del sinistro - Condotta delle parti - Concorso di fattori causali - La manovra di inversione di marcia, anche se consentita dalla segnaletica orizzontale esistente in loco, ma connotata da un'evidente pericolosità non può ascriversi, in via esclusiva, all'imprudente condotta di guida del conducente dell'auto investitrice che procedeva a velocità di molto superiore al limite vigente in loco, in quanto tale circostanza non è da ritenersi causa eccezionale a determinare l'evento, ascrivibile, per converso, al convergente concorso di ciascuno dei fattori causali.


RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 06/10/2023, la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di (Omissis) del precedente 20/05/2020, che, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di (Soggetto 1) in ordine al delitto di omicidio stradale, rideterminando in melius il trattamento sanzionatorio.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dello (Soggetto 1), avv.to D. G., che ha articolato due motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale e, segnatamente, della disciplina riguardante il concorso di cause indipendenti.

Osserva in proposito che, nella decisione della Corte territoriale, si sarebbe escluso in maniera del tutto illegittima che la causazione del sinistro fosse ascrivibile alla sola condotta colposa del conducente del veicolo che, provenendo dal senso di marcia opposto a quello in origine percorso dall'imputato, aveva impattato contro il lato posteriore destro dell'auto da questi guidata, nel mentre era in fase di inversione di marcia su di un tratto di strada in cui la manovra era consentita, per la presenza di una linea di mezzeria discontinua.

Nello specifico, assume che, alla stregua delle conclusioni cui era pervenuto, nell'elaborato a sua firma, il proprio consulente tecnico, il conducente dell'auto che sopraggiungeva avrebbe avuto contezza dell'indicata manovra di inversione di marcia, e più in particolare dell'avvenuto superamento della linea di mezzeria da parte dell'auto contro cui ebbe poi a schiantarsi, allorquando si trovava alla distanza di 136 metri dal punto d'impatto, sicché, ove avesse mantenuto la velocità di 70 km/h ivi imposta, vi sarebbe giunto in un tempo di 6,95 secondi, di certo sufficiente a evitare la collisione.

Rileva, quindi, che difetterebbe l'apporto causale della condotta dell'imputato alla verificazione dell'evento, posto che, pur a voler ritenere che la stessa fosse connotata da un profilo di colpa, dovrebbe comunque escludersi che il concretizzarsi del rischio, ossia il verificarsi del sinistro stradale di fatto occorso, sia ad essa specificamente ricollegabile, dipendendo, come detto, in via esclusiva, dalla coeva condotta colposa del conducente del veicolo investitore.

2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge e di vizio di motivazione, in punto di affermata responsabilità dell'imputato in ordine al delitto ascrittogli.

Sostiene, in particolare, che, nella decisione della Corte territoriale, sarebbe stata integralmente recepita, anche con riguardo all'individuazione della causa del sinistro, la ricostruzione effettuata dalla polizia stradale di (Omissis), senza tener conto, in maniera del tutto illogica, oltre che immotivata, delle conclusioni cui era pervenuto, nel proprio elaborato, il consulente tecnico della difesa, che aveva sostenuto che l'occorso avrebbe dovuto ascriversi alla sola condotta di guida del conducente dell'auto investitrice, caratterizzata dall'inosservanza del disposto dell'art. 141 cod. strada e, nel contempo, da una palese imprudenza, stanti la violazione del limite di velocità di 70 km/h esistente in loco e la tardività della manovra di frenata posta in essere.

3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del D.L. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 5-duodecies del D.L. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 199 del 2022 e, da ultimo, dall'art. 17 del D.L. n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 112 del 2023.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato nell'interesse di (Soggetto 1) risulta infondato per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Infondato è innanzitutto il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erronea applicazione della legge penale e, in specie, della disciplina in tema di concorso di cause indipendenti, sostenendo che nella decisione impugnata si sarebbe illegittimamente escluso che la causazione del sinistro fosse ascrivibile, in via esclusiva, alla condotta colposa del conducente del veicolo, proveniente dal senso di marcia opposto a quello inizialmente percorso dallo (Soggetto 1), che aveva impattato contro il lato posteriore destro dell'auto da questi condotta, nel frangente in cui stava effettuando un'inversione a "u" su un tratto di strada in cui la manovra, per la presenza di una linea di mezzeria discontinua, era consentita.

Ritiene in proposito il Collegio che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, abbia fatto corretta applicazione dell'evocata normativa penale, relativa al concorso di cause indipendenti.

Ciò perché i giudici del merito hanno sostenuto innanzitutto che, pur a voler utilizzare i dati della ricostruzione cinematica del sinistro operata dal consulente tecnico della difesa, emergeva con chiarezza che la manovra di inversione di marcia fu concretamente iniziata dallo (Soggetto 1), su una strada pianeggiante e in condizioni di tempo tali da assicurargli un'ottima visibilità, allorquando l'auto proveniente dall'opposto senso di marcia si trovava a una distanza di soli 136 metri.

Gli stessi giudicanti hanno, quindi, legittimamente affermato che la manovra in questione, ancorché consentita dalla segnaletica orizzontale esistente in loco, risultava connotata da un'evidente pericolosità, nota, peraltro, al suo autore, attesa la visibilità del veicolo che sopraggiungeva dall'opposto senso di marcia e l'agevole percepibilità dell'elevata velocità a cui esso procedeva, sicché la sua effettuazione era avvenuta imprudentemente e in palese violazione del disposto di cui agli artt. 140 e 154, comma 1, D.Lgs. n. 285 del 1992, avendo colpevolmente comportato un intralcio alla circolazione.

Alla stregua di tali considerazioni, la Corte territoriale ha correttamente concluso che il verificarsi del sinistro non avrebbe potuto giammai ascriversi, in via esclusiva, all'imprudente condotta di guida del conducente dell'auto investitrice, che pur procedeva a velocità di molto superiore al limite vigente in loco, in quanto tale circostanza non poteva ritenersi causa eccezionale ex se idonea, ai sensi dell'art. 41, comma 3, cod. pen., a determinare l'evento, ascrivibile, per converso, al convergente concorso di ciascuno dei fattori causali indicati.

La normativa sostanziale in tema di concorso di cause indipendenti risulta, dunque, correttamente applicata, nella vicenda de qua, dai giudici del merito, che si sono, peraltro, conformati all'autorevole insegnamento della Suprema Corte, secondo cui "L'automobilista, il quale colposamente ostruisce la carreggiata, determinando così l'arresto del traffico, è responsabile delle successive collisioni sempre che non sia ravvisabile l'intervento di fattori anomali, eccezionali ed atipici che interrompono il legame di imputazione del fatto alla sua condotta, quale non può considerarsi l'eccessiva velocità dei guidatori dei veicoli sopraggiunti. (Nella fattispecie la S.C. ha confermato la sentenza di condanna per omicidio colposo a carico del guidatore, contro la cui autovettura, impegnata in una manovra di inversione di marcia, aveva urtato un motociclista, il quale, cadendo rovinosamente, aveva perso la vita)" (così Sez. 4, n. 26295 del 04/06/2015, P., Rv. 263877-01).

3. Destituito di fondamento è anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge e di vizio di motivazione, in punto di affermata responsabilità dell'imputato in ordine al delitto contestatogli, assumendo che la Corte territoriale, nella decisione impugnata, avrebbe recepito integralmente, anche con riguardo all'individuazione della causa del sinistro, la ricostruzione effettuata dalla polizia stradale, senza tener conto, ingiustificatamente, delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico della difesa, a termini delle quali l'occorso doveva ascriversi alla sola condotta di guida del conducente dell'auto investitrice, caratterizzata da una palese imprudenza e dall'inosservanza del disposto dell'art. 141 D.Lgs. n. 285 del 1992.

Ritiene il Collegio che, al netto dell'ipotizzata violazione di legge, in alcun modo argomentata dalla parte che ne ha dedotto la sussistenza, l'apparato motivazionale a corredo della sentenza impugnata non sia affetta da vizi motivazionali.

Ciò perché la Corte territoriale ha ricostruito in dettaglio l'occorso sinistro stradale e ne ha collegato il verificarsi al concorso di fattori causali indipendenti, includendo nel novero degli stessi anche la condotta di guida imprudente dell'imputato, con percorso argomentativo congruo, lineare e logico.

Peraltro, non può non rilevarsi che nel corpo dell'azionata impugnativa non è stata contestata la ricostruzione cinematica del sinistro concretamente effettuata dai giudici del merito (impatto dell'auto che sopraggiungeva contro la parte posteriore dell'auto che stava effettuando manovra di inversione a "u"), sicché, pur aderendo alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di parte in ordine al tempo di percorrenza, da parte del veicolo investitore, della distanza che lo separava dal punto d'impatto, non risulterebbe elisa la connotazione colposa che ha indiscutibilmente caratterizzato la condotta di guida del conducente del veicolo investito.

Tanto chiarito, deve altresì rilevarsi che, a ben vedere, la doglianza fatta valere con il motivo in disamina si sostanzia in un'inammissibile richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, del quale si caldeggia una lettura alternativa a quella fatta propria dalla Corte di appello.

È tuttavia ben noto che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, essendogli preclusa, in radice, la rivalutazione del fatto.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando insussistenti i vizi denunziati, il ricorso dev'essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 6 novembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2024.

 

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