Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 44976 del 9 dicembre 2024
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 44976 del 09/12/2024
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Reato di guida in stato di ebrezza - Aggravante del reato in ore notturne - Determinazione della misura della pena - Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito esercitando la discrezionalità che la legge gli conferisce, giustificandola anche con l'elevato grado di pericolo connesso al comportamento di guida in stato di ebbrezza in orario notturno.
RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di (Omissis) del 6.6.2022, ha ridotto la pena inflitta a (Soggetto 1) a mesi sei di arresto ed euro 1.800 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), e 2-sexies, C.d.S.
2. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato propone ricorso per cassazione, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, eccessiva rispetto al danno cagionato e al comportamento collaborativo dell'imputato.
Con il secondo motivo, ci si duole della erronea applicazione dell'art. 186 cod. strada, avuto riguardo all'erronea applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, stante l'intervenuta esclusione dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada (causazione di un sinistro stradale), poiché mai contestata.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con riferimento alla sanzione accessoria.
4. In relazione al primo motivo di ricorso, va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, N., Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisca attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, M., Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, G., Rv. 239754). Nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in riferimento all'elevato grado di pericolo connesso al comportamento di guida in stato di ebbrezza in orario notturno.
5. Il secondo motivo di ricorso è fondato, poiché l'intervenuta esclusione dell'aggravante citata non consente di applicare la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, prevista dal comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada, come erroneamente disposto nella sentenza impugnata.
Invero, all'accertamento del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, come nel caso di specie, può conseguire solo la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni, ovvero il raddoppio della durata della sanzione se il veicolo appartiene a persona estranea al reato.
6. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata quanto alla disposta sanzione amministrativa accessoria, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al giudice di merito indicato in dispositivo. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 2 ottobre 2024.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2024.
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