Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 1730 del 15 gennaio 2024
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 1730 del 15/01/2024
Circolazione Stradale - Art. 222 del Codice della Strada - Sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida - Adozioni del provvedimento - Modalità di applicazione - Nell'art. 222 cod. strada che contempla la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, l'automatismo della risposta sanzionatoria, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate dalle ipotesi aggravate, sanzionate con le pene rispettivamente più gravi, dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis cod. pen.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP presso il Tribunale di (Omissis) ha applicato nei confronti di (Soggetto 1), ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. pen., la pena di un anno di reclusione, con beneficio della sospensione condizionale, in ordine al reato previsto dall'art. 589-bis cod. pen.; contestualmente disponendo, ai sensi dell'art. 222, comma 2, d.lgs. n. 285/1992, la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida.
2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione (Soggetto 1), tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 125, comma 2, cod. proc. pen. e all'art. 222, comma 2, del d.lgs. 30/04/1992, n. 285.
Ha dedotto che il giudice avrebbe applicato in modo automatico - ritenendola conseguente di diritto - e senza contraddittorio tra le parti, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, senza addurre alcuna motivazione e tanto in violazione della sentenza n. 88 del 2021 della Corte Costituzionale; atteso che, nel caso di specie, all'imputato non era stata contestata l'aggravante della guida in stato di ebbrezza ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione di cui all'art.606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 444, comma 1, cod. proc. pen..
Ha dedotto che, in relazione al nuovo testo dell'art. 444 cod. proc. pen. - come risultante per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022 - le parti possono chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie ovvero di applicarle per una durata determinata e che quindi, nel caso di specie e in assenza di accordo, non poteva essere applicata autonomamente la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ordine alla parte relativa alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso e fondato; con conseguente assorbimento dell'esame del secondo motivo di impugnazione.
2. Va pregiudizialmente rilevato che - in riferimento ai limiti posti al ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, attualmente dettati dall'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - e ammissibile il motivo con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, M., Rv. 279349).
3. Ciò premesso e fondata la prospettata censura di violazione di legge, in punto di modalità di applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida in relazione al vigente testo dell'art. 222, comma 2, d.lgs. 30/04/1992, n. 285.
In particolare, il testo originario dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del d.lgs. 30/04/1992, n. 285, prevedeva che "Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida".
Sul punto, per effetto della predetta sentenza del Giudice delle leggi, e stato escluso qualsiasi automatismo nella revoca della patente di guida qualora non siano state contestate le circostanze previste ai commi secondo e terzo dell'art. 589-bis cod. pen; essendosi rilevato che "nell'art. 222 cod. strada l'automatismo della risposta sanzionatoria, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate dalle due citate disposizioni, quali previste, come ipotesi aggravate, sanzionate con le pene rispettivamente più gravi, dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis cod. pen.. Porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis cod. pen.) o sotto l'effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali; e, pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell'ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime.
Al di sotto di questo livello vi sono comportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore sicché non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione della medesima sanzione amministrativa. In tal caso, l'automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice".
Argomentazioni per effetto delle quali deve ritenersi che il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, debba dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, d.lgs. n. 285/1992 (Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, V., Rv. 279139; Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, D. A., Rv. 283022).
Difatti, i predetti parametri sono quelli rilevanti anche ai fini della determinazione della durata della sospensione della patente di guida (cosi Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Rv. 271661, la quale ha argomentato che "Nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, previsti dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento"); conseguendone che e necessaria una distinta e puntuale motivazione, diversa rispetto a quella attinente al trattamento sanzionatorio penale, in ordine agli specifici parametri costituiti dall'entità del danno apportato, dalla gravità della violazione commessa, nonché dal pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare.
4. Nel caso di specie, deve quindi rilevarsi come la specifica motivazione sul punto - resa necessaria dalla citata sentenza della Corte costituzionale e dalla sua applicazione in ordine ai rapporti processuali pendenti - sia stata del tutto omessa da parte del giudice procedente, il quale ha semplicemente argomentato sulla scorta della dedotta conseguenza "di diritto" della predetta sanzione amministrativa, in assenza di qualsiasi concreta valutazione condotta alla luce dei predetti parametri.
5. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di (Omissis), affinché provveda a motivare in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida.
Va altresì dichiarata irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di (Omissis).
Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.
Cosi deciso il 23 novembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2024.
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