Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Consiglio di Stato, Sezione quinta, ordinanza su domanda cautelare n. 198 del 19 gennaio 2024

 

Consiglio di Stato, Sezione V, ordinanza su domanda cautelare numero 198 del 19/01/2024
Circolazione Stradale - Art. 78 del Codice della Strada - Portasci e portabiciclette - Proposta di riforma di ordinanza cautelare - Accoglimento - Trasmissione al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito - Accolto l’appello avverso l'ordinanza di primo grado del TAR Lazio di rigetto dell’istanza cautelare di sospensiva delle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti numeri 25981 del 06/09/2023 e n. 30187 del 12/10/2023 che determinavano le caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10042 del 2023, proposto da

(Soggetto 1), (Soggetto 2), (Soggetto 3), (Soggetto 4), (Soggetto 5), (Soggetto 6), (Soggetto 6), (Soggetto 7), (Soggetto 8), (Soggetto 9) in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati A. M., D. M., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A. M. in Roma, (Omissis);

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, (Sezione Terza), n. 7719 del 2023, resa tra le parti;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2024 il Cons. Diana Caminitii e uditi per le parti gli avvocati M. e dello Stato S. M.;

Ritenuto che l'istanza di sospensiva, nel contemperamento degli opposti interessi, avuto riguardo all'oggetto dell'attività svolta dalle ditte appellanti, sia meritevole di accoglimento anche in ragione dell'assenza di un periodo transitorio di adeguamento e della necessità di approfondire in sede di merito i motivi fondati sulla violazione della normativa comunitaria in particolare per i potenziali motivi di discriminatorietà;

Ritenuto che le spese di lite del presente grado, in ragione dei motivi della decisione, possano essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 10042/2023) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Compensa le spese di lite.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Stefano Fantini, Consigliere

Alberto Urso, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere

Diana Caminiti, Consigliere, Estensore.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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