Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione terza, ordinanza n. 31439 del 7 dicembre 2024
Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 31439 del 07/12/2024
Circolazione Stradale - Art. 201 del Codice della Strada - Notificazione delle violazioni - Luogo di notifica - Residenza risultante dai pubblici registri - Variazione - Il verbale di accertamento della violazione va notificato al trasgressore presso la residenza risultante dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A.; il colpevole mancato aggiornamento dei predetti registri da parte del proprietario del veicolo non può andare a discapito dell'Amministrazione che ha proceduto alla notifica presso un indirizzo, almeno anagraficamente, non più attuale.
RITENUTO IN FATTO
- (Soggetto 1), destinatario della cartella di pagamento n. (Omissis), notificatagli da Agenzia delle Entrate - Riscossione tramite p.e.c. in data 20/7/2019, indicante una pretesa creditoria di Euro 3.118,00 per il mancato pagamento di 11 verbali di accertamento di violazioni alle norme del Codice della Strada, contestate da (Soggetto 2);
- proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. affermando che 1) i verbali sottesi alla cartella non gli erano mai stati notificati, 2) illegittimamente era stata applicata la maggiorazione ex art. 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981;
- i convenuti (l'agente della riscossione e l'ente impositore) si costituivano innanzi al Giudice di Pace e producevano la copia fotostatica delle relate di notificazione dei verbali;
- l'opponente eccepiva la nullità delle notificazioni di nove verbali, in quanto compiuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., anziché dell'art. 143 c.p.c., e comunque con invio delle raccomandate a.r. a mezzo di agenzia postale privata nell'anno 2015 e, cioè, prima dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, che aveva soppresso la riserva in favore di Poste Italiane quale fornitore del servizio postale universale;
- il Giudice di Pace di (Omissis), con la sentenza n. 4734 del 25/2/2021, rigettava la domanda, affermando che i verbali risultavano notificati per compiuta giacenza, ex art. 140 c.p.c., presso la residenza del destinatario risultante dal Pubblico Registro Automobilistico alla data dell'accertamento;
- adito da (Soggetto 1), il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 15451 del 20/10/2022, accoglieva parzialmente l'appello e annullava la cartella di pagamento limitatamente a due verbali di accertamento, in quanto la loro notificazione era stata eseguita da un operatore di posta privata privo del relativo titolo abilitativo, anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017;
- avverso la predetta sentenza (Soggetto 1) proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi;
- resisteva con controricorso (Soggetto 2);
- l'intimata Agenzia delle Entrate - Riscossione non svolgeva difese nel giudizio di legittimità;
- le parti depositavano memorie ex art. 380-bis. 1 c.p.c.;
- all'esito della camera di consiglio del 9/10/2024, il Collegio si riservava il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell'art. 380-bis. 1, comma 2, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., il ricorrente deduce: "Violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 115, 140 e 143 c.p.c. e all'art. 2697 c.c. Omesso esame di un fatto decisivo per la controversia. Carenza, illogicità, erroneità e contraddittorietà della motivazione. Il motivo di ricorso ha ad oggetto la censura del provvedimento nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che la notifica dei VAV nn. (Omissis), fosse avvenuta correttamente, vertendosi in ipotesi di cd. irreperibilità relativa in relazione alla quale deve provvedersi alla notifica ex art. 140 c.p.c. ..., laddove il ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. è imposto solo in caso di cd. irreperibilità assoluta";
- il motivo è inammissibile;
- il Tribunale ha accertato, in fatto, che i verbali di accertamento sono stati notificati all'indirizzo di residenza risultante dal Pubblico Registro Automobilistico: "Nel caso in esame, (Soggetto 2) ha documentato che l'indirizzo di notifica corrispondeva a quello risultante dal P.R.A, all'epoca dei vari tentativi di notifica ... Orbene, nel caso in esame l'appellante non ha documentato la tempestiva variazione di residenza mediante regolare denuncia al PRA o all'archivio nazionale veicoli (ANV) ovvero all'anagrafe comunale. La notifica, pertanto, deve ritenersi valida";
- il predetto accertamento non può essere scalfito dall'apodittica affermazione contenuta nel ricorso, secondo cui "(Soggetto 2) non ha affatto dimostrato di aver eseguito le notifiche presso l'indirizzo di residenza del destinatario quale risultante dal P.R.A. all'epoca dei vari tentativi di notifica. Nessun certificato attribuibile al P.R.A. si rinviene, infatti, in atti", non essendo ammissibile siffatta contestazione con l'impugnazione di legittimità;
- infatti, premesso che il Tribunale ha concluso per la corrispondenza del luogo presso il quale era avvenuta la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con la residenza risultante dalla carta di circolazione dell'autovettura, la doglianza non solo non è corredata dall'indicazione analitica del contenuto degli indici delle produzioni delle parti (da cui evincere la carenza di qualunque documento al riguardo), ma integrerebbe, a stretto rigore, un errore revocatorio, nella parte in cui prospetta la decisione su documento che assume non essere presente in atti;
- in diritto, la statuizione del giudice di merito risulta conforme all'orientamento di legittimità secondo cui il verbale di accertamento va notificato al trasgressore presso la residenza risultante dai pubblici registri e il mancato aggiornamento dei predetti registri può andare a discapito dell'Amministrazione che ha proceduto alla notifica presso un indirizzo, almeno anagraficamente, non più attuale soltanto in caso di incolpevole condotta del proprietario del veicolo (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 21899 del 11/07/2022, Rv. 665258-01);
- il giudice di merito ha altresì affermato che la notificazione dei verbali di accertamento era stata eseguita a norma dell'art. 140 c.p.c., in ragione della temporanea irreperibilità del (Soggetto 1): "la notifica dei VAV è avvenuta correttamente, versandosi in ipotesi di cd. irreperibilità relativa in relazione alla quale deve provvedersi alla notifica ex art. 140 c.p.c. ..., laddove il ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c. è imposto solo in caso di cd. irreperibilità assoluta... In definitiva, l'assenza solo momentanea del destinatario della notificazione nel luogo in cui risiede (come nel caso di (Soggetto 1) la cui residenza in via di (Omissis), (Omissis), emergeva anche dalla carta di circolazione dell'autovettura) non preclude l'utilizzo del procedimento ex art. 140 c.p.c., che presuppone l'impossibilità di consegnare ivi l'atto per mere difficoltà di ordine materiale, mentre solo l'irreperibilità non temporanea rientra nella previsione dell'art. 143 c.p.c., la cui applicabilità postula la irreperibilità oggettiva, ovvero l'impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando, nonostante l'esperimento di indagini suggerite nei singoli casi dall'ordinaria diligenza";
- il Tribunale si è altresì premurato di precisare che l'attestazione "sconosciuto" riportata nella relata di notifica - alla quale il ricorrente attribuisce significato di assoluta irreperibilità - non è indicativa, atteso che veniva annotato "sconosciuto al citofono cassetta", dizione che di per sé non depone per una oggettiva irreperibilità all'indirizzo di residenza risultante dal P.R.A. e dall'anagrafe comunale (come accertato dal giudice di merito);
- la censura si risolve, dunque, in un'inammissibile contrapposizione all'accertamento in fatto compiuto nei gradi di merito;
- col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., il ricorrente deduce: "Violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 112 c.p.c. Omesso esame di un fatto decisivo per la controversia. Il motivo di ricorso ha ad oggetto la censura del provvedimento nella parte in cui il Giudice, in relazione ai VAV nn. (Omissis), ha totalmente omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con cui era stata eccepita la nullità della loro notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto uno degli adempimenti fondamentali ed imprescindibili della corrispondente procedura di notifica, ovvero la spedizione con relativa attestazione di ricezione della successiva raccomandata a/r, risultava invalidamente eseguita ad opera di un'agenzia postale privata";
- col terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., il ricorrente deduce: "Violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 112, 115, 140 e 143 c.p.c., all'art. 2697 c.c. e all'art. 1, comma 57, della legge n. 124/2017. Omesso esame di un fatto decisivo per la controversia. Carenza, illogicità, erroneità e contraddittorietà della motivazione. Il motivo di ricorso ha ad oggetto la censura del provvedimento nella parte in cui il Giudice, omettendo di pronunciarsi in merito al motivo di appello con cui era stata eccepita la nullità della notifica dei VAV nn. (Omissis), in quanto uno degli adempimenti fondamentali ed imprescindibili della procedura di notifica ex art. 140 c.p.c. risultava invalidamente eseguita ad opera di un'agenzia postale privata, non ha accertato e dichiarato la patente nullità della notifica dei suddetti VAV per gli stessi identici motivi per cui il medesimo giudicante ha ritenuto di dover annullare i VAV nn. (Omissis)";
- entrambe le censure sono inammissibili;
- i motivi attengono alla pretesa invalidità delle notificazioni dei verbali di accertamento notificati a mezzo di operatore postale privato prima dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017;
- come risulta dal ricorso introduttivo ed è confermato dall'ente controricorrente, tale argomento era stato impiegato nell'atto d'appello soltanto in relazione ai verbali nn. (Omissis) (così specifica l'impugnazione in secondo grado, che - in ragione della denunciata violazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - questa Corte può esaminare: "... si intende censurare la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di Pace ha erroneamente ritenuto, con motivazione illogica e gravemente incongruente, che la notifica dei verbali nn. (Omissis), sottesi alla cartella esattoriale n. (Omissis), risultasse anch'essa regolarmente e validamente eseguita per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ... Con il secondo motivo di gravame si censura la sentenza appellata in quanto il Giudice ... ha erroneamente ritenuto, con motivazione illogica e gravemente lacunosa, che i verbali di accertamento nn. (Omissis), sottesi alla cartella esattoriale opposta, risultassero anch'essi correttamente notificati per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ..."), i quali - in accoglimento del motivo – sono stati annullati dal Tribunale ("... con riguardo ai VAV nn. (Omissis), ha sostenuto che uno degli adempimenti della notifica ex art. 140 c.p.c., ovvero la spedizione con relativa attestazione di ricezione della successiva raccomandata A/R risulta invalidamente eseguita nel 2015 ad opera di (Soggetto 3), ovvero tramite agenzia postale privata, prima dell'entrata in vigore della legge n. 124/2017, che ha facoltizzato gli operatori privati ad eseguire la notifica degli atti giudiziari ... Quanto, invece, ai VAV nn. (Omissis), si osserva che, come ribadito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 299/2020, è nulla la notificazione degli atti eseguita dall'operatore di posta privata senza il relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE ed il regime introdotto dalla L. 124 del 2017, che ha liberalizzato i servizi concernenti le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari ed amministrativi ... in parziale accoglimento dell'appello proposto, annulla le cartelle di pagamento impugnate limitatamente ai VAV nn. (Omissis) ...");
- la mancata proposizione della medesima censura in relazione agli altri verbali comporta, a norma dell'art. 346 c.p.c., la sua implicita rinuncia: ne consegue che il giudice d'appello non è incorso in minuspetizione (e, dunque, è infondata la denuncia di violazione dell'art. 112 c.p.c.) e sono inammissibili le doglianze nella parte in cui l'odierno ricorrente vorrebbe nuovamente prospettare la questione;
- in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; ne consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
- l'evidente inammissibilità del ricorso e dei motivi costituisce elemento idoneo e sufficiente a considerare temeraria, ai fini dell'art. 96, comma 3, c.p.c., l'impugnazione di (Soggetto 1);
- come già ritenuto da numerosi precedenti di questa Corte, "la proposizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente inammissibili, rende l'impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6 CEDU) e dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come "abuso del processo", poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente." (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22208 del 04/08/2021, Rv. 662202-01; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19285 del 29/09/2016, Rv. 642115-01 e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5725 del 27/02/2019, Rv. 652838-02; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 23335 del 26/07/2022);
- in applicazione della menzionata disposizione, dunque, si condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell'ulteriore importo, equitativamente determinato, di Euro 2.800,00;
- va dato atto, poi, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 2.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge, nonché a pagare alla medesima controricorrente la somma di Euro 2.800,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 9 ottobre 2024.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2024.
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