Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 26531 del 11 ottobre 2024
Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 26531 del 11/10/2024
Circolazione Stradale - Artt. 45 e 142 del Codice della Strada - Velocità - Rilevamento a mezzo di apparecchiature elettroniche noleggiate - Nel caso di rilevamento di velocità di veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche noleggiate, il contratto intercorso tra l'Amministrazione e la società di noleggio non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nella nell'accertamento dell'infrazione contestata all'utente della strada e non condiziona la sussistenza della violazione stessa constatata tramite detti apparecchi, né rappresenta un elemento costitutivo dell'esercitato potere sanzionatorio che anche con l'appalto resta in capo all'Amministrazione.
RITENUTO IN FATTO
1. (Soggetto 1) proponeva opposizione avverso il verbale con cui il Ministero dell'Interno - Dipartimento di Polizia Stradale gli aveva contestato, quale obbligato in solido, la violazione dell'art. 142, comma 8, D.Lgs. n. 285 del 1992 ("CdS") in quanto in data 27.02.2019, nel percorrere la tangenziale di (Omissis), il conducente dell'autovettura di proprietà dello stesso (Soggetto 1) superava di oltre 10 Km/h e di non oltre 40 Km/h il limite di velocità esistente in loco, pari a 80 Km/h.
Il Giudice di Pace di (Omissis) adito rigettava il ricorso con sentenza n. 51312/2019.
2. Avverso la suddetta pronuncia il (Soggetto 1) proponeva appello innanzi al Tribunale di Napoli che lo respingeva, ritenendo, altresì, sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-, D.P.R. n. 115 del 2002.
A sostegno della sua decisione il giudice di seconde cure, pronunciandosi sulla doglianza non affrontata dal Giudice di Pace riguardante il fatto che il decreto di omologazione relativo all'apparecchiatura utilizzata per il rilievo dell'infrazione era stato emesso in favore di Autostrade (Soggetto 2), e non di Tangenziale di (Omissis) Spa, la riteneva infondata nel merito.
Osservava il giudice di appello che, in base al comma 5 dell'art. 192 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice delle strada) - come interpretato alla luce dei commi 6 7 e 8 della medesima norma - è solo la produzione dell'apparecchiatura ad essere riservata al titolare dell'omologazione (nel caso di specie, Autostrade (Soggetto 2)), il quale resta libero di cedere a terzi (nel caso di specie, Tangenziale di (Omissis) Spa) il singolo prodotto realizzato; del resto, nel decreto di omologazione, prodotto in primo grado dallo stesso ricorrente, è espressamente prevista la possibilità di commercializzare, quindi di trasferire a terzi l'apparecchiatura omologata.
3. La sentenza d'appello veniva impugnata per cassazione dal (Soggetto 1) con ricorso affidato a tre motivi.
Restava intimato il Prefetto di Napoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 192 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, in combinato disposto con l'art. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.
Osserva il ricorrente che la Prefettura di Napoli, a fronte della specifica contestazione, tanto in primo grado quanto in sede di gravame, non ha allegato alcunché a dimostrazione del legittimo utilizzo, da parte di Tangenziale di (Omissis) Spa, di un sistema di rilevazione di velocità Tutor di proprietà ed omologato da soggetto terzo.
In altri termini, il ricorrente deduce che l'Amministrazione resistente non ha mai dimostrato che il Tutor utilizzato per la rilevazione fosse esattamente quello installato nella versione allegata alla domanda di approvazione della società Autostrade (Soggetto 2), non avendo neanche allegato l'effettivo e regolare trasferimento e/o autorizzazione per l'uso del sistema a favore di Tangenziale di (Omissis) Spa Pertanto, il (Soggetto 1) censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice del gravame ha, d'ufficio ed in totale autonomia, rilevato circostanze in fatto - ossia la legittima acquisizione, da parte di Tangenziale di (Omissis) Spa, del diritto ad utilizzare il sistema Tutor di proprietà di Autostrade (Soggetto 2) sulle strade di propria gestione - giammai allegate dalla citata Prefettura.
1.1. Il motivo è infondato.
La commercializzazione dell'apparecchiatura sottoposta a regolare omologazione - senz'altro consentita dal complesso normativo identificato dal giudice del gravame - non necessita di ulteriori acquisizioni probatorie da parte del giudice del merito, che può dedurre il rapporto di noleggio/autorizzazione all'uso dall'effettiva disponibilità dell'apparecchio di rilevamento della velocità secondo il suo prudente apprezzamento.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che nel caso di rilevamento di velocità di veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche noleggiate, il contratto intercorso tra l'Amministrazione e la società di noleggio non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nella nell'accertamento dell'infrazione contestata all'utente della strada e non condiziona la sussistenza della violazione stessa constatata tramite detti apparecchi, né rappresenta un elemento costitutivo dell'esercitato potere sanzionatorio che anche con l'appalto resta in capo all'Amministrazione (Cass. Sez. 2, n. 24166 del 2023; Cass. Sez. 2, n. 4325 del 2023; Cass. Sez. 2, n. 25013 del 2020; Cass. Sez. 2, n. 24757 del 2020).
2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., dell'art. 112 cod. proc. civ. in combinato disposto con l'art. 345 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. civ.
La sentenza di appello viene censurata dal ricorrente nella parte in cui il giudice del gravame ha dedotto che il sistema Tutor di rilevazione della velocità poteva essere utilizzato da Tangenziale di (Omissis) Spa anche se il decreto di omologazione era stato chiesto e ottenuto da Autostrade (Soggetto 2)
Si sostiene, in tesi, che il giudice di seconde cure ha fondato la propria decisione, in violazione dell'art. 112 cod. proc civ., su un'eccezione di merito non allegata dalla parte contumace né rilevabile d'ufficio, in quanto basata su fatti non tempestivamente allegati in primo grado e che introducevano nuovi temi di indagine, non avendo la parte resistente mai dedotto né allegato l'intervenuta cessione del sistema di rilevazione elettronica della velocità in favore di Tangenziale di (Omissis) Spa da parte del soggetto che aveva ottenuto il decreto di omologazione.
2.1. Neanche il secondo motivo merita accoglimento.
È principio consolidato espresso da questa Corte quello in virtù del quale in materia di procedimento civile sussiste vizio di "ultra" o "extra" petizione, ex art. 112 cod. proc. civ., quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Tale principio va, peraltro, posto in immediata correlazione con il principio iura novit curia di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ., rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (ex plurimis, di recente: Cass. Sez. L, n. 5832 del 2021; Cass. Sez. 6-1, n. 8645 del 2018).
Nel caso di specie, è accaduto che a dedurre l'illegittimo utilizzo dell'apparecchio di rilevamento della velocità da parte dell'Amministrazione locale sia stato il ricorrente.
Rispetto a tale doglianza (inesistenza dell'omologazione dell'apparecchio per quel che riguarda Tangenziale (Omissis) Spa) e al bene della vita richiesto (annullamento del verbale di contestazione della violazione) il Tribunale si è pronunciato interpretando le norme giuridiche applicabili alla fattispecie concreta e deducendo taluni fatti (il rapporto di noleggio, appalto o autorizzazione che legittima l'utilizzo del Tutor da parte di Tangenziale (Omissis) Spa): il tutto nei limiti del richiamato principio iura novit curia e del prudente e libero apprezzamento delle prove.
Non sono, dunque, sussistenti né la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., né quella dell'art. 115 dello stesso codice di rito.
3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., in relazione all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Il ricorrente contesta il provvedimento di attestazione della sussistenza delle condizioni per il versamento del doppio del contributo unificato, asserendo che, avendo il Tribunale riconosciuto che il Giudice di Pace non aveva affrontato la doglianza relativa al legittimo utilizzo dell'apparecchio omologato da parte di Tangenziale (Omissis) Spa, lo stesso giudice di appello aveva di fatto accolto il motivo di impugnazione specificamente consistente nella eccepita mancata pronuncia nel merito della non invocabilità del decreto di omologazione. Né, prosegue il ricorrente, è ravvisabile identità di ragioni di decisione rispetto alla statuizione del giudice di prime cure, pur essendo stata confermata nel merito. Per tali motivi, conclude il (Soggetto 1), non si può ritenere giustificato il provvedimento di riconoscimento della debenza del doppio del contributo unificato; provvedimento che, ai fini della sua adozione, presuppone che la decisione assunta dal giudice del gravame sia incasellabile o come pronuncia di inammissibilità o improcedibilità, o come di rigetto integrale.
3.1. Anche il terzo motivo è privo di fondamento.
In caso di omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su un punto della domanda, l'appellante deve reiterare specificamente, a pena di inammissibilità del motivo d'appello, la richiesta non esaminata in prime cure per evitare la rinuncia alla pretesa; tale soluzione consente al giudice di appello di decidere sulla domanda non considerata in primo grado, come previsto dal principio devolutivo dell'appello, in virtù del quale il "thema decidendi" nel giudizio di secondo grado è delimitato dai motivi di impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta, ex art. 342 cod. proc. civ., per la individuazione dell'oggetto della domanda di appello e per stabilire l'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata (Cass. Sez. 3, n. 30507 del 2023; Cass. Sez. 3, n. 7629 del 2003). Del resto, la stessa formulazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 lascia intendere che l'impugnazione respinta integralmente vada riferita al merito della questione devoluta, mentre le questioni di rito (inammissibilità o improcedibilità) sono elencate separatamente.
Nel caso di specie, il giudice di seconde cure si è pronunciato, nel rispetto del principio devolutivo, su questione sì non affrontata dal giudice di prime cure ma facente, tuttavia, parte del thema decidendi, per poi rigettare l'appello integralmente nel merito, come chiaramente affermato in dispositivo: tanto basta affinché si possa ritenere legittimamente applicato l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, con conseguente legittima attestazione - nella sentenza impugnata - dei presupposti per la corresponsione del doppio del contributo unificato.
3.2. Resta fermo che l'attestazione del giudice ordinario può concernere solo la sussistenza del presupposto processuale che determina in astratto il raddoppio del contributo (ossia l'aver adottato una pronuncia di integrale rigetto, nel caso che ci occupa); ma non può riguardare la ricorrenza dell'altro presupposto richiesto dall'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., costituito dalla debenza del contributo unificato iniziale, il cui accertamento compete in via esclusiva all'Amministrazione giudiziaria e, in caso di contestazione, alla giurisdizione tributaria (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 2020).
4. In definitiva, il ricorso deve essere integralmente respinto.
Non si procede ad alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio non avendo la controparte svolto attività difensiva.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 26 settembre 2014.
Depositata in Cancelleria l'11 ottobre 2024.
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