Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza n. 2355 del 7 marzo 2023

 

Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 2355 del 07/03/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 187, 219 e 222 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti - Revoca della patente di guida - Conseguimento nuova patente - Decorrenza triennale - Accertamento reato - Esatta interpretazione della locuzione - Quando la revoca della patente di guida è disposta per violazione delle norme del Codice della strada che sanzionano la guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti, è possibile conseguire un nuovo documento di guida solo dopo il decorso di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato poiché il provvedimento di revoca non viene in esistenza prima che il giudice penale lo pronunci e, logicamente, il suo procedimento di applicazione da parte della competente autorità amministrativa non può iniziare prima che la sentenza penale sia passata in giudicato.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 521 del 2017, proposto da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

(Soggetto 1), non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 00913/2016, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 14 dicembre 2022 il Cons. Annamaria Fasano e preso atto che nessuno è comparso per le parti;

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. In data 11.12.2010, (Soggetto 1) causava un incidente stradale, per il quale la Polizia Municipale di (Omissis) redigeva, in data 18.2.2011, il relativo rapporto. La Polizia Municipale contestava la violazione dell'art. 186, comma 2, del Codice della strada, poiché al momento del sinistro la conducente si trovava alla guida della propria auto in stato di ebbrezza. Dagli esami clinici svolti risultava, infatti, una concentrazione di alcool superiore a 1,5 g/l.

A seguito del sinistro, interveniva un decreto penale di condanna a firma del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di (Omissis), con revoca della patente come sanzione accessoria. In seguito ad opposizione a decreto penale di condanna, (Soggetto 1) veniva condannata dal Tribunale di (Omissis) con sentenza confermativa della precedente statuizione giudiziale. La pronuncia veniva confermata in sede di appello e diveniva irrevocabile in seguito ad ordinanza della Corte di Cassazione del 27.5.2016, con la quale veniva dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

2. (Soggetto 1), ritenendo decorso il termine triennale dall'accertamento del reato, chiedeva all'Ufficio della Motorizzazione civile di (Omissis) di essere ammessa a sostenere gli esami per il rilascio di una nuova patente di guida di categoria (Omissis), ma l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 219 comma 3 ter del D.Lgs. n. 285 del 1992, respingeva l'istanza, posticipandone l'accoglimento a partire dal 27.5.2016.

3. (Soggetto 1) proponeva ricorso al T.A.R. per il Veneto, impugnando il suddetto provvedimento di diniego e deducendo l'illegittimità di tale atto per violazione dell'art. 219, comma 3 ter, del D.Lgs. n. 285 del 1992 nel testo vigente ratione temporis, sulla base del rilievo che il termine triennale di decorrenza stabilito dalla suddetta disposizione era quello dell'accertamento del reato, avvenuto in data 18.2.2011, momento in cui era stato redatto il rapporto della Polizia Municipale di (Omissis).

4. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con sentenza n. 913 del 2016, accoglieva il ricorso, ritenendo che "il comma 3 ter dell'articolo 219 del codice della strada, il quale dispone che non è possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni dalla data di accertamento del reato, va interpretato, come questa Sezione ha già statuito, come riferito alla data di accertamento del reato come enunciato dal legislatore, cioè alla data di contestazione della violazione da parte dell'Organo accertatore. Ritenuto quindi che il riferimento fatto dall'amministrazione al passaggio in giudicato della sentenza non risulta conforme alla dizione della legge, nonché alla sua ratio, che evidentemente è quella di non consentire la guida a chi è reso responsabile di un incidente ... ma senza che tale sanzione sia protratta per un tempo indefinito, come avverrebbe se il riferimento fosse al passaggio in giudicato, che dipende dai tempi di conclusione del procedimento giurisdizione ed è quindi soggetto ad elementi variabili diversi per ciascun caso, mentre la data certa è quella dell'accertamento del reato ... e va riferita alla data di accertamento del reato come enunciato dal legislatore, cioè alla data di contestazione della violazione da parte dell'Organo accertatore".

5. Con atto di appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Ufficio della Motorizzazione Civile di (Omissis) ha impugnato la suddetta pronuncia, chiedendone l'integrale riforma, denunciando: "violazione e falsa applicazione dell'art. 219 comma 3 ter del Codice della strada".

6. (Soggetto 1), benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.

7. All'udienza straordinaria del 14 dicembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

8. Con l'unico motivo di appello, il Ministero deduce l'erroneità della sentenza appellata perché adottata in violazione del disposto dell'art. 219 comma 3 ter del Codice della strada. Secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe fornito una scorretta interpretazione della suddetta disposizione, ritenendo che l'espressione ivi contenuta "accertamento del reato" vada identificata con la contestazione dell'illecito da parte dell'Amministrazione. L'unico accertamento idoneo a far decorrere il termine triennale di cui all'art. 219, comma 3 ter del Codice della strada è quello contenuto in un provvedimento giurisdizionale, che, nel caso di specie, è il decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di (Omissis).

9. La censura è fondata.

L'art. 219, ter del D.Lgs. n. 285 del 1992 stabilisce che "quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186 - bis e 187 non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima dei tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 222".

La questione all'esame di questa Sezione riguarda la decorrenza del termine dei tre anni, e quindi l'esatta interpretazione della locuzione 'data di accertamento del reato'.

Orbene, secondo l'indirizzo prevalente della giurisprudenza amministrativa e di legittimità "Il provvedimento di revoca della patente non viene dunque, materialmente, in esistenza prima che il giudice penale lo pronunci (altro essendo, per natura, finalità ed effetti diversi, il provvedimento prefettizio cautelare, di sospensione provvisoria della patente) e, logicamente, il suo procedimento di applicazione da parte della competente autorità amministrativa non può iniziare prima che la sentenza penale sia passata in giudicato. La revoca della patente è, pertanto, un atto ad efficacia istantanea adottabile dall'autorità amministrativa solo una volta che la sentenza penale di condanna sia, appunto, passata in giudicato" (Cass. n. 13508 del 2019).

In linea con tale orientamento si è espressa la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, che ha affermato il principio secondo cui, quando la revoca della patente di guida è disposta per violazione delle norme del Codice della strada che sanzionano la guida sotto l'influenza dell'alcool (artt. 185 e 186 bis) e quella in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187), è possibile conseguire un nuovo documento di guida solo dopo il decorso di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato.

Si è chiarito, infatti, che "d'altra parte, il testo legislativo non si è riferito né alla data di commissione del fatto, ne' alla data di accertamento del fatto in sede amministrativa ... ma all'accertamento del reato, che implica l'accertamento di tutti i suoi elementi costitutivi, incluso l'elemento soggettivo, con la relativa spettanza dei poteri esclusivamente all'Autorità giudiziaria" (Cons. Stato, n. 2416 del 2016).

10. Da siffatti rilievi consegue che il giudice di prima istanza non ha fatto buon governo dei principi espressi, ritenendo che la locuzione 'data di accertamento del reato' vada interpretata come riferita alla data di contestazione della violazione da parte dell'Organo accertatore.

11. In definitiva, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso originario proposto da (Soggetto 1).

12. Le spese di lite del doppio grado vanno compensate integralmente tra le parti, tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza amministrativa sulle questioni trattate, rispetto all'epoca della introduzione della lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso introduttivo proposto da (Soggetto 1).

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 tenuta da remoto ai sensi dell'art. 17, comma 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:

Elena Quadri, Presidente FF

Giorgio Manca, Consigliere

Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore

Massimo Santini, Consigliere

Diana Caminiti, Consigliere.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale