Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 8519 del 27 febbraio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 8519 del 27/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 222 del Codice della Strada - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Sentenza di patteggiamento - Sospensione della patente di guida - Durata - Nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 C.d.S., la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.p., ma in base ai diversi parametri dell'art. 218 C.d.S., comma 2, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1. (Soggetto 1), per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di (Omissis) del 30 maggio 2022, che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato nei suoi confronti la pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 590-bis C.d.S., comma 1, commesso il (Omissis), applicando la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo di anni uno.

2. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si deduce violazione di legge, per contrasto con i parametri di cui all'art. 218 C.d.S., comma 2, e vizio di motivazione in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

3. Il ricorso è infondato.

4. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato per vizio di motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in applicazione della disciplina generale dettata dall'art. 606 c.p.p., comma 2, non ostando i limiti di cui all'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, in considerazione del carattere autonomo della sanzione amministrativa, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma (così Sez. 4, n. 18942 del 27/03/2019, B., Rv. 275435).

3. Quanto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve darsi atto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 88 del 2019, intervenuta prima della pronuncia impugnata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 C.d.S., comma 2, quarto periodo, laddove prevede l'automatica revoca della patente di guida per i reati di omicidio stradale e lesioni aggravate stradali (artt. 589 bis e 590 bis c.p.) non riconducibili allo stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S., lett. c) o ad alterazioni per l'assunzione di droghe.

4. La consolidata giurisprudenza di questa Corte, dalla quale il Collegio non ritiene di discostarsi, afferma che, nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 C.d.S., la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.p., ma in base ai diversi parametri del citato art. 218 C.d.S., comma 2, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, D. M., Rv. 280393).

5. Ed invero, trova nella specie applicazione il principio - a più riprese affermato dalla Corte di legittimità - in base al quale, allorché il giudice con la sentenza di patteggiamento applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in misura modesta e comunque inferiore alla media, l'obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell'adeguatezza o della congruità della sanzione (Sez. 4, n. 2278 del 20/01/1998, G., Rv. 210395; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, P., Rv. 237470; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, T., Rv. 252738).

Da ultimo si è altresì affermato che in tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita (Sez. F., n. 24023 del 20/08/2020, Rv. 279635; conf., Sez. 4, n. 47207 del 25/11/2022).

5. Nel caso di specie il giudice ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi ed ha applicato, restando escluso l'automatismo della revoca, la sospensione della patente di guida, ai sensi dell'art. 222 C.d.S., per la durata in anni uno, in misura inferiore alla durata media.

6. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2023.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale