Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 8489 del 27 febbraio 2023
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 8489 del 27/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Accertamento ospedaliero - Intervallo tra il controllo del conducente e prelievo ematico - Nella guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool il decorso di un lasso di tempo tra il controllo del conducente e il prelievo ematico, di per se', non inficia la validità del rilevamento effettuato mediante alcooltest in quanto le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma variano da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di (Omissis), con sentenza del 13 aprile 2022, ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di (Omissis) in data 14 gennaio 2021, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto (Soggetto 1) responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c, e comma 2-bis: tasso alcolemico pari a 2,5 grammi/litro), aggravato dall'aver cagionato un incidente stradale, commesso il 18 maggio 2018, e, quindi, condannato alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, disponendo altresì la revoca della patente di guida e la confisca dell'auto.
2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso (Soggetto 1), a mezzo del difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa del ricorrente lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione, sotto il profilo della mancanza e contraddittorietà, che sarebbe connotata anche da un vero e proprio "travisamento della prova" con riguardo alla ritenuta fedeltà dell'accertamento del tasso alcolemico.
Evidenzia che l'accertamento, eseguito a mezzo prelievo ematico presso l'Ospedale di (Omissis), è avvenuto "a quasi tre ore dal sinistro" (nella specie, alle ore 21.50), mentre l'assunzione di sostanze alcoliche sarebbe avvenuta intorno alle ore 19,00, pochi minuti prima del sinistro, verificatosi alle 19.15. Contesta l'attendibilità del valore rilevato e l'incidenza dello stato di alterazione alcolica sulla condotta di guida del veicolo in ragione del lasso temporale necessario per il raggiungimento del picco di assorbimento nell'organismo della sostanza. I giudici di merito, in particolare, avrebbero posto attenzione alla sola fase discendente della curva di assorbimento, espressa dalla c.d. curva di Widmark, senza considerare la iniziale finestra "di non assorbimento" dell'alcol da parte dell'organismo umano.
2 2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata, per illogicità della motivazione, con riguardo alla ricorrenza della aggravante dell'aver provocato un incidente stradale, nel caso di specie verificatosi per un lieve eccesso di velocità alla guida del motociclo (50 km/h a fronte del limite di percorrenza di 30 km/h) e soprattutto per il mancato rispetto dell'obbligo di dare la precedenza da parte dell'altro veicolo coinvolto, tale da imporre una manovra di emergenza per evitare l'impatto.
2.3. Con il terzo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla omessa "somministrazione dell'avvertimento previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p.".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato. I motivi, che costituiscono riproposizione di doglianze oggetto di appello, muovono da premesse di fatto che sono smentite dalla semplice, piana, lettura della sentenza impugnata.
2. Infatti, quanto al primo motivo, con cui la difesa lamenta la inattendibilità della misurazione nel tasso alcolemico a distanza di circa tre ore e l'errata applicazione dei criteri della curva di Widmark, la Corte di merito ha evidenziato, con motivazione coerente e immune da vizi logici, che la questione del notevole lasso temporale tra il sinistro e l'accertamento del tasso alcolemico nel caso in esame non assume alcun fondamento.
2.1. Nella sentenza impugnata si evidenzia sul punto che, tenuto conto della dell'iniziale andamento crescente della curva di Widmark (tra i 20 e i 60 minuti circa dall'assunzione, fino a raggiungere il picco massimo di assorbimento, che rimane in fase di stasi per circa mezz'ora) assume valore altamente significativo che al momento del prelievo del sangue, ad oltre due ore e mezzo dal sinistro, il tasso alcolemico, seppur da tempo in fase discendente, abbia ancora un elevato valore. Di qui la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della correttezza della positività riscontrata e della sua incidenza sulla condotta di guida.
2.1. La pronunzia impugnata è in linea con plurimi precedenti di legittimità, ai quali questo Collegio intende dare continuità, che affermano che il decorso di un lasso di tempo tra il controllo del conducente e il prelievo ematico, di per se’, non inficia la validità del rilevamento effettuato mediante alcooltest. Infatti, le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, posto un andamento generale basato sulla "curva di Widmark", secondo il modello sopra illustrato, variano da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione (cfr. le motivazioni delle seguenti decisioni, non massimate: Sez. 4, n. 3862 del 10/11/2017, dep. 2018, C., sub n. 2 del "considerato in diritto"; Sez. 4, n. 45211 del 13/09/2018, T., sub n. 2 del "considerato in diritto"; Sez. 4, n. 38382 del 21/05/2019, sub n. 1 del "considerato in diritto"; Sez. 4, n, 39725 del 06/06/2019, A., sub n. 6 del "considerato in diritto").
Inoltre, costituisce principio pacifico che, in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento (ex mulits, Sez. 4, n. 50973 del 05/07/2017, D., Rv. 271532 - 01; Sez. 4, n. 40772 del 09/09/2015, C., Rv. 264716 - 01).
2.2. Nel caso di specie, infine, in sentenza si dà atto che l'esito chiaramente positivo degli esami ematici effettuati in ospedale (valore del tasso alcolemico del 2,5 g/l), è stato riscontrato materialmente dagli agenti intervenuti ("l'agente della Polizia Municipale ha riferito emanare (il (Soggetto 1)) un "forte odore di alcol" (ved. trascr. ud. 8/10/2020 pag. 7) da ciò desumendone la fase "da tempo" discendente del valore all'atto del prelievo.
3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa del ricorrente contesta la sussistenza della circostanza aggravante dell'aver provocato un incidente stradale.
3.1 Giova evidenziare che, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 2-bis, è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità - occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente, non potendosi giustificare un deteriore trattamento sanzionatorio a carico di chi, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per se' oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di ogni connessione con il suo stato di alterazione alcolica (Sez. 4, n. 40269 del 23/05/2019, T. S., Rv. 277620 - 01, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante in oggetto, in una fattispecie in cui il conducente in stato di ebbrezza non era riuscito ad evitare l'impatto con un ciclomotore che stava uscendo da un parcheggio dietro veicoli in sosta, riconducendo allo stato di alterazione del conducente l'incapacità di approntare manovre di emergenza che avrebbero evitato il sinistro).
3.2. Sulla censura, già oggetto di specifico motivo di appello, la Corte ha fornito adeguata risposta ritenendo, con ragionamento immune da vizi logici, la doglianza infondata per la sussistenza del nesso di strumentalità occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente. Nella specie, il mancato rispetto del segnale di stop con attraversamento da parte dell'altro veicolo coinvolto, secondo la ricostruzione fornita dalla Corte di appello, deve essere correlato all'avvistamento da parte dell'imputato avvenuto con un certo anticipo, tanto da lasciare tracce di frenata del motoveicolo dallo stesso condotto per oltre 12 metri. Tale condizione esclude che possa definirsi "evento imprevedibile e inevitabile" la condotta imprudente del conducente dell'altro veicolo.
Del resto, la velocità dell'imputato prima di iniziare a frenare, come ricostruita dallo stesso consulente della difesa, era di 54 km/h e quindi ben superiore al limite di 30 km/h ivi vigente. La condotta del conducente dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, secondo le conclusioni del citato consulente della difesa, costituisce causa prevalente - ma non esclusiva - del sinistro. Di qui la ritenuta connessione tra l'incidente e lo stato di alterazione alcolica dell'imputato, già espressa nella motivazione del primo giudice, che ha correttamente valutato costituire fatto notorio e pacifico che lo stato di ebbrezza, tanto più al tasso accertato a carico del (Soggetto 1), comporta una riduzione della capacità di valutazione dei rischi di autocontrollo, tale che anche il superamento dei limiti di velocità in quelle condizioni ha una sicura connessione con lo stato di alterazione alcolica riscontrata.
4. Aspecifico e manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso, anch'esso riproduttivo di doglianza di appello, in relazione alla dedotta omessa "somministrazione dell'avvertimento previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p.", contestando la difesa il contenuto del verbale di accertamento redatto dalla Polizia locale e la fede privilegiata allo stesso riconosciuta dalla Corte di appello.
4.2. Sul punto, con motivazione coerente ed immune da vizi logici, la Corte di appello ha rilevato che l'imputato è stato avvisato dalla polizia municipale "non una ma ben due volte" della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia in vista del prelievo di sangue del successivo accertamento del tasso alcolemico, come risulta documentato dal verbale di accertamento e dai rilievi della polizia municipale.
La prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, è pertanto rappresentata dal verbale degli accertamenti urgenti redatto dalla polizia giudiziaria, al quale correttamente i giudici di merito hanno riconosciuto valore fidefacente, e dalle dichiarazioni rese dal teste verbalizzante (Soggetto 2), che ha confermato con assoluta certezza in dibattimento la circostanza.
4.3. Con le evidenziate argomentazioni la difesa omette di confrontarsi, non indicando eventuali aporie del verbale o elementi che possano fondare la contestazione della fede privilegiata ad esso riconosciuta. Del tutto generiche sono, infatti, le segnalate "errate indicazioni contenute" negli atti e la "singolare ripetizione di avvertimenti" forniti all'imputato, in assenza di puntuale indicazione del loro contenuto e dei profili di contraddittorietà.
Non appare pertinente, del resto, il richiamo della difesa alla precedente pronuncia di questa Corte espresso da Sez. 6, n. 1361 del 04/12/2018, dep. 2019, Z. A., Rv. 274839 - 01, che esclude valore probatorio privilegiato ai verbali delle attività di polizia giudiziaria e, pertanto, le contestazioni del loro contenuto non richiedono la presentazione di querela di falso, ma sono definite nell'ambito del processo penale, alla stregua di ogni altra questione, con i limiti di cui all'art. 2 c.p.p., comma 2, in quanto nel citato arresto il richiamo alle regole probatorie degli artt. 2699 e 2700 c.c. è operato in ragione della offerta di elementi probatori di segno contrario rispetto ai verbali, nella specie coerentemente esclusi dalla Corte di merito (pag. 12, "...le segnale discrasie negli orari dei verbali - per lo più trattasi di minuti - non possono che essere l'effetto di una non precisa rilevazione dell'esatto orario, e non della falsità del compimento dell'incombente ad opera degli agenti.").
Peraltro, la Corte ha già avuto occasione di rilevare che "in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, è sufficiente che ciò risulti nel verbale, senza che sia necessaria la sottoscrizione dello stesso da parte dell'interessato, poiché l'avviso è atto degli operanti che redigono il verbale, mentre la sottoscrizione della parte è necessaria solo qualora essa abbia reso una dichiarazione, tra cui quella di nomina di difensore di fiducia" (Sez. 4, n. 5011 del 04/12/2018 - dep. 2019 - B., Rv. 274978)
5. Il ricorso è, dunque, manifestamente infondato, poiché basato su illegittimità palesemente non esistenti o su asseriti difetti o contraddittorietà o palesi illogicità della motivazione che, invece, la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da logica e conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.
6. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 25 gennaio 2023.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2023.
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