Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione settima, sentenza n. 8343 del 24 febbraio 2023
Corte di Cassazione Penale, Sezione VII, sentenza numero 8343 del 24/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 189 del Codice della Strada - Comportamento in caso di incidente - Inottemperanza all'obbligo di prestare l'assistenza alle persone ferite - Attenuanti generiche - Elementi e circostanze per la concessione - La concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da (Soggetto 1), ritenuto responsabile nelle due sentenze conformi di merito del reato di cui agli artt. 189, commi 1, e 7 d.lgs 285/92.
Rilevato che, a motivi di ricorso, l'imputato lamenta: I) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 189, commi 1 e 7 cod. strada; II) Erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; III) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla pena irrogata.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che del tutto generiche si appalesano le censure riguardanti la incongruenza e la inadeguatezza della motivazione espressa nella sentenza impugnata: la Corte di merito nel ripercorrere con puntualità le risultanze in atti, ha sostenuto, con argomentare logico, che l'imputato non potesse non avere percepito l'esistenza di danni fisici riportati dalla persona offesa, presentando questa evidenti ferite in parti visibili del corpo [cfr. pag. 3 della sentenza impugnata: "nel caso che ci occupa, dalle prove assunte è emerso pacificamente che la persona offesa, subito dopo l'urto tra i veicoli, ha riportato le lesioni diagnosticate presso il Pronto Soccorso del Policlinico (Omissis) dove si è recata quasi nell'immediatezza, e consistenti in "trauma cranico minore con ferita l.c. reg. sopraciliare dx, cervicalgia da contraccolpo, contusione escoriata gomito dx e sx, mano dx e sx e ginocchio sx", con progonosi di dieci giorni (come da certificato medico in atti) e, quindi, presentava ferite evidenti (tali essendo certamente quella alla regione sopraciliare e quelle alle mani ed essendo presumibilmente visibili anche quelle ai gomiti e al ginocchio in quanto era estate ed è pertanto verosimile che indossasse abiti che lasciavano scoperte queste parti del corpo)"].
Quanto alla possibilità della configurazione in atti della diversa fattispecie di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada, è d'uopo rilevare come, in tema di circolazione stradale, le condotte descritte dai commi 6 e 7 dell'art. 189 cod. strad., che disciplinano gli obblighi dell'utente in caso di incidente, integrano distinte ipotesi di reato, lesive di beni giuridici diversi; nel presente caso, essendo visibili i danni fisici riportati dalla persona offesa e la conseguente necessità di assistenza, correttamente la Corte di merito ha individuato nella condotta serbata dal ricorrente la fattispecie in contestazione.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che del tutto idonea è la giustificazione posta a fondamento del diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. in ragione della gravità del fatto.
Considerato, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la motivazione non soffre dei vizi lamentati dalla difesa, avendo la Corte di merito posto in evidenza l'assenza di positivi elementi di valutazione idonei a consentire la concessione del beneficio (cfr. Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, P., Rv. 266460: «la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio»).
Ritenuto, quanto alla determinazione in concreto della pena, che tale profilo è sottratto al sindacato di legittimità, essendo rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e che, nel caso di specie, la doglianza con cui si critica la decisione della Corte di merito di non essere addivenuta ad un più benevolo trattamento sanzionatorio è del tutto destituita di fondamento, avendo i giudici irrogato una pena determinata nel minimo edittale, senza tenere conto della contestata recidiva.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 15 febbraio 2023.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2023.
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