Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 7881 del 23 febbraio 2023
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 7881 del 23/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 7 e 145 del Codice della Strada - Incrocio con strada pedonalizzata - Incidente stradale - Scontro con velocipede - Osservanza delle regole di comune prudenza - Prima di attraversare l'area di intersezione con una seconda via, anche se pedonalizzata chiusa al traffico, il conducente del veicolo è comunque tenuto ad osservare le regole generali cautelari di comune prudenza contenute nel codice della strada, atteso che l'area pedonale è comunque percorsa da adulti e bambini e, nonostante espressamente vietato, anche da biciclette.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 25 gennaio 2022 il Tribunale di (Omissis) ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice di pace della stessa città il 24 giugno 2021. Con la sentenza confermata in appello, (Soggetto 1) era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590 cod. pen. commesso a (Omissis) il (Omissis) in danno di (Soggetto 2) (costituitasi parte civile in giudizio) e condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di € 600,00 di multa. Era stato condannato inoltre - per quanto rileva in questa sede - al risarcimento dei danni in favore della parte civile (da liquidarsi in separato giudizio) e al pagamento di una provvisionale di € 1.500,00.
2. Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale a seguito del quale (Soggetto 2) riportò lesioni («trauma contusivo distorsivo del polso sinistro, contusione al ginocchio destro, contusione abrasa al ginocchio sinistro») giudicate guaribili in gg. 20.
Secondo quanto accertato dai giudici di merito, il giorno dei fatti, (Soggetto 1) percorreva, alla guida della propria auto (una (Omissis) targata (Omissis)), una strada ((Omissis)) che interseca perpendicolarmente altra strada ((Omissis)) interdetta al traffico perché destinata ad area pedonale. Nella fase dell'attraversamento vi fu un urto tra la parte anteriore sinistra dell'auto e la ruota anteriore della bicicletta condotta dalla (Soggetto 2). Di conseguenza la donna cadde e riportò le lesioni oggetto di imputazione.
3. Il difensore di fiducia dell'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del Tribunale articolando tre motivi.
3.1 Col primo motivo la difesa deduce l'inosservanza o erronea applicazione di leggi penali e di leggi integrative del precetto penale per essere stati ritenuti sussistenti profili di colpa a carico dell'imputato.
La difesa osserva che, secondo quanto accertato dai giudici di merito, la (Soggetto 2) non avrebbe potuto percorrere in bicicletta la via (Omissis) - che era chiusa al traffico di ogni veicolo, comprese le biciclette - mentre (Soggetto 1) percorreva regolarmente via (Omissis) e gli era consentito attraversare la strada pedonale per oltrepassarla e proseguire la marcia. Sottolinea che, come la sentenza impugnata riconosce (pag. 13 della motivazione), l'auto condotta da (Soggetto 1) avanzava a velocità ridottissima e, pertanto, nessun profilo di colpa sarebbe ipotizzabile a carico dell'imputato. Lamenta che il Tribunale abbia ritenuto la condotta di (Soggetto 1) non conforme alle regole cautelari desumibili dall'art. 145 del codice della strada - e, perciò, imprudente - senza indicare quale fosse la condotta alternativa doverosa. Sostiene che l'art. 145 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 potrebbe essere ritenuto applicabile solo in caso di «intersezione tra strade tutte aperte al traffico veicolare».
3.2. Col secondo motivo di ricorso, la difesa deduce carenza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla sussistenza di profili di colpa nel comportamento tenuto dall'imputato, il quale si immise nell'area pedonale avanzando lentamente, come prudenza impone.
3.3. Col terzo motivo, la difesa lamenta violazione degli artt. 606, lett. c) e lett. e). Sottolinea che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza del giudice di pace sia per quanto riguarda l'affermazione della penale responsabilità che per quanto riguarda le statuizioni civili, ma l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento, per quanto riguarda la conferma delle statuizioni civili è privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto un concorso di colpa della parte civile del quale la sentenza di primo grado non fa menzione e - dopo aver esplicitamente affermato che la domanda di provvisionale non poteva, allo stato, essere accolta - ha confermato la condanna al pagamento della provvisionale, indicata dal giudice di primo grado in € 1.500,00.
4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Con memoria del 24 gennaio 2023, il difensore della parte civile ha chiesto, in via di principalità, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, ne ha chiesto il rigetto. Il difensore dell'imputato ha replicato con memoria scritta, insistendo per l'accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I primi due motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. Il terzo è fondato nei termini che di seguito saranno specificati.
2. Si deve premettere che - ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 (entrambi introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018 n. 11) - nei reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione contro le sentenze pronunciate in grado di appello può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c) cod. proc. pen.. Il secondo motivo di ricorso, pertanto, è inammissibile perché lamenta mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ed è stato proposto per motivi diversi da quelli consentiti.
Le violazioni di legge dedotte col primo motivo non possono ritenersi integrate. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha individuato quale condotta imprudente ascrivibile al (Soggetto 1) l'avere avanzato, sia pur lentamente, e l'avere invaso in parte la strada percorsa dalla bicicletta. Ha conseguentemente sostenuto che, prima di immettersi nell'intersezione tra le due strade, l'imputato avrebbe dovuto fermarsi accertandosi che l'area pedonale fosse libera e potesse essere oltrepassata in sicurezza, individuando in questi termini la condotta doverosa concretamente omessa. Ha sottolineato, inoltre, che regole di comune prudenza, confluite nell'art. 145 cod. strada, impongono particolare cautela nell'avvicinarsi all'intersezione tra due strade; che tale cautela si impone anche se una di queste è chiusa al traffico, atteso che una strada pedonalizzata è comunque percorsa da adulti e bambini; che (come lo stesso (Soggetto 1) ha riferito in sede di interrogatorio), nonostante fosse vietato, via (Omissis) era abitualmente percorsa anche da biciclette.
Secondo i giudici di merito, omettendo di fermarsi, (Soggetto 1) fece sorgere il rischio che una condotta prudente avrebbe prevenuto e quel rischio si concretizzò col verificarsi dell'evento lesivo. Come la sentenza impugnata sottolinea, tale evento era prevedibile perché (Soggetto 1) sapeva che nella via (Omissis) transitavano anche biciclette. La condotta doverosa lecita avrebbe evitato l'evento perché, se (Soggetto 1) si fosse fermato prima di impegnare l'intersezione tra via (Omissis) e via (Omissis), la persona offesa avrebbe visto la macchina e l'urto tra la ruota della bicicletta e la parte anteriore sinistra del veicolo non si sarebbe verificato. Si tratta di argomentazioni rispettose dei principi di diritto che regolano la materia della colpa e, pertanto, non censurabili in questa sede.
2.1. Col primo motivo di ricorso, la difesa lamenta anche un «inappropriato richiamo all'art. 145 cod. strada». Il ricorrente sostiene che questa norma non sarebbe applicabile nel caso di specie perché destinata a operare solo con riferimento alla intersezione tra strade «aperte al traffico veicolare». L'argomento è privo di pregio: in primo luogo, perché dal riferimento all'art. 145 cod. strada il Tribunale inferisce una regola cautelare generale applicabile ad ogni incrocio e la correttezza di questa impostazione è confermata dall'art. 140 dello stesso codice, in base al quale «gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale»; in secondo luogo, perché l'obbligo di non avanzare lungo una strada che si intersechi con un'altra destinata al transito di pedoni quando di quest'ultima non si abbia piena visibilità, corrisponde a una regola di comune prudenza volta proprio ad evitare l'insorgere di situazioni di pericolo.
3. Col terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione sottolineando che la sentenza impugnata ha riconosciuto una responsabilità concorrente della persona offesa nella causazione dell'evento e ha ritenuto, per questo - e perché non vi era prova adeguata dell'entità del danno - che non fosse possibile «liquidare, allo stato, a favore della (Soggetto 2) alcuna somma a titolo di provvisionale» (pag. 15 della motivazione della sentenza impugnata), ma nonostante ciò ha rigettato l'appello (che era stato proposto anche su questo specifico punto) e ha confermato la sentenza impugnata anche nelle statuizioni civili, ivi compresa quella con la quale (Soggetto 1) è stato condannato al pagamento di una provvisionale di € 1.500,00.
Il vizio di motivazione denunciato è tale da tradursi in una violazione di legge. Sono compresi, infatti, in tale nozione, «sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).
Nel caso di specie, il Tribunale ha sottolineato che, percorrendo in bicicletta una strada interdetta alla circolazione di ogni veicolo, la persona offesa contribuì al verificarsi dell'evento e ha sostenuto che la liquidazione di una provvisionale non era possibile perché la misura del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno incide sull'entità del risarcimento; ma ha adottato una decisione che non ha alcuna coerenza rispetto a tali premesse perché conferma la sentenza del Giudice di pace anche con riferimento alla concessione della provvisionale e alla determinazione dell'entità della stessa.
4. Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla concessione della provvisionale in favore della parte civile, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di (Omissis) cui si demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità. Nel resto il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., l'irrevocabilità della affermazione della penale responsabilità dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concessione della provvisionale in favore della parte civile e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di (Omissis) cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, 9 febbraio 2023.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2023.
DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.