Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 6580 del 16 febbraio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 6580 del 16/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 589-bis del Codice penale - Omicidio stradale aggravato - Pene accessorie - Interdizione dai pubblici uffici - Applicabilità - Esclusione - Nel caso di omicidio stradale aggravato, l'art. 33 c.p. (Condanna per delitto colposo) espressamente esclude l'applicabilità dell'art. 29 c.p. (Casi nei quali alla condanna segue la interdizione dai pubblici uffici) e del secondo capoverso dell'art. 32 c.p. (interdizione legale in ipotesi di condanna a pene temporanee) nel caso di condanna per delitto colposo, limitando quella dell'art. 31 c.p. (Condanna per delitti commessi con abuso di pubblico ufficio, professione o arte) alle ipotesi di condanna per delitto colposo a pena inferiore a tre anni di reclusione o alla sola pena pecuniaria.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In data 24/3/2022 il GUP del Tribunale di (Omissis) ha applicato a (Soggetto 1) ex art. 444 e ss. cod. proc. pen.. su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 3 di reclusione oltre alla sospensione della patente per anni 1 e mesi 4, in relazione al reato di cui all'art. 589-bis co. 1, 4 e 8 cod. pen., commesso in (Omissis) il 10/10/2020.

2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia con ricorso del 7/6/2022 ha impugnato la sentenza lamentando "illegalità della pena" ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. in quanto non sarebbe stata applicata all'imputato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 5 pur essendo la pena detentiva irrogata non inferiore ad anni 3.

3. In data 16/12/2022 il P.G. presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata e rimettersi gli atti al Tribunale di (Omissis) - Ufficio G.I.P. - per quanto di competenza.

4. In premessa, va ricordato che è pacificamente ammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento con cui si censuri l'omessa applicazione di una pena accessoria, ove questa debba essere obbligatoriamente disposta, a nulla rilevando che non se ne faccia menzione nell'accordo, poiché si tratta di una statuizione non negoziabile tra le parti (cfr. Sez. 3, n. 30285 del 19/4/2021 Rv. 281858).

Tuttavia, il motivo proposto è manifestamente infondato e, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Ed invero, ancora di recente questa Corte di legittimità ha ricordato (Sez. 4, n. 33218/2020 e n. 22280/2021, la prima riguardante proprio un caso di omicidio stradale aggravato) come l'art. 33 cod. pen. espressamente escluda l'applicabilità dell'art. 29 (casi nei quali alla condanna segue la interdizione dai pubblici uffici) e del secondo capoverso dell'art. 32 (interdizione legale in ipotesi di condanna a pene temporanee) nel caso di condanna per delitto colposo, limitando quella dell'art. 31 (condanna per delitti commessi con abuso di pubblico ufficio, professione o arte) alle ipotesi di condanna per delitto colposo a pena inferiore a tre anni di reclusione o alla sola pena pecuniaria. Ne consegue la illegalità della pena accessoria irrogata e l'annullamento senza rinvio della sentenza sul punto specifico.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, 25 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2023.

 

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